Sentenza 10 ottobre 2012
Massime • 1
In materia di intercettazioni telefoniche, i relativi decreti autorizzativi non rientrano tra gli atti che devono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento, sicché il loro mancato inserimento nello stesso non determina alcuna inutilizzabilità o nullità degli esiti delle intercettazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/10/2012, n. 45853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45853 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 10/10/2012
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - N. 2335
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 6245/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI UA, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza dell'11/06/2010 della Corte d'Appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Rapisarda US, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Ragusa del 15/12/2006, con la quale NI UA veniva condannato alla pena di anni dodici di reclusione per il reato continuato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, commesso partecipando quale fornitore ad un'associazione diretta al traffico di cocaina, operante in Comiso e Latina fino al marzo del 2002, e detenendo e cedendo a terzi quantitativi della predetta sostanza oltre che di hashish e marijuana.
2. L'imputato ricorrente deduce i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. Il ricorrente lamenta che dei relativi decreti autorizzativi, emessi dall'autorità giudiziaria di Ragusa presso la quale il procedimento veniva aperto prima del trasferimento degli atti alla Procura Distrettuale di Catania, siano stati trasmessi unicamente quelli riguardanti le posizione degli imputati per i quali attualmente si procede, impedendo la verifica della completa successione dei provvedimenti autorizzativi.
2.2. Violazione di legge, illogicità della motivazione e travisamento della prova in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato associativo. Il ricorrente osserva che nelle proprie dichiarazioni spontanee l'imputato ammetteva unicamente i reati di cessione di stupefacente nell'ambito di contatti individuali con i coimputati AS US e Di AT VI, e che l'attività di intercettazione, svoltasi per poco più di due mesi e culminata nel sequestro di complessivi centocinquanta grammi di sostanza stupefacente, non evidenziava uno stabile coinvolgimento dell'imputato nell'associazione criminosa.
2.3. Violazione di legge e mancanza di motivazione sul diniego delle attenuanti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e art. 74, comma 6, ed illogicità della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena. Il ricorrente lamenta la mancata valutazione a tali fini della confessione dell'imputato, nonostante la stessa sia stata ritenuta rilevante ai fini della prova della responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso relativo alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche è infondato.
La motivazione della sentenza impugnata sul punto, per la quale l'obbligo di deposito investiva solo i provvedimenti autorizzativi inerenti alle posizioni oggetto del presente procedimento, è non solo corretta, ma addirittura ultronea rispetto ai consolidati principi per i quali i decreti autorizzativi delle intercettazioni non rientrano in generale fra quelli che devono entrare a far parte del fascicolo per il dibattimento, e nessuna causa di nullità o inutilizzabilità può di conseguenza derivare dal mancato inserimento dei provvedimenti laddove non vengano prospettate specifiche questioni sull'esistenza o la validità degli stessi, le quali ne rendano necessaria l'acquisizione (Sez. 4, n. 21726 del 25/02/2004, Spadaro, Rv.228574; Sez. 1, n. 45418 del 21/09/2005, Auriemma, Rv.233376; Sez. 3, n. 41612 del 02/10/2007, Basile, Rv.238024). Questioni nella specie non proposte dal ricorrente, che si limita a denunciare la mancanza agli atti dei provvedimenti indicati.
2. Il motivo di ricorso relativo all'affermazione di responsabilità per il reato associativo è anch'esso infondato.
Posto che l'instaurarsi di un contatto stabile fra venditori ed acquirenti di stupefacente può integrare il legame associativo laddove per un verso i venditori assicurino una continua fonte di approvviggionamento della sostanza, e per altro gli acquirenti garantiscano, mediante la rivendita di quest'ultima, permanenti opportunità di smercio della stessa (Sez. 1, n. 1849 del 09/12/2008, Cucchiarelli, Rv.242726; Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, Ambrosio, Rv.251574), la sentenza impugnata motivava congruamente in questa prospettiva sia attraverso l'espresso rinvio alla decisione di primo grado, nella quale la stabilità delle forniture effettuate dall'imputato era evidenziata attraverso la dettagliata esposizione dei contenuti delle intercettazioni, dei servizi di osservazione e delle dichiarazioni dei coimputati DI, Di AT, AL e Ferro, sia aggiungendo a tali considerazioni il riferimento all'arresto in flagranza del NI in possesso di un quantitativo di cento grammi di cocaina. Le dichiarazioni dell'imputato sulla riduzione dei soggetti con i quali lo stesso aveva rapporti venivano debitamente esaminate dalla Corte territoriale, che ne evidenziava il carattere limitativo anche per la contestuale asserzione del NI di non aver avuto il coraggio di ammettere fa propria partecipazione all'associazione e di chiedere il giudizio abbreviato in quanto convinto di essere assolto dal predetto reato;
e per il resto il ricorrente propone unicamente una diversa valutazione sulle stesse risultanze scrutinate dai giudici di merito, dalla quale non emergono vizi logici rilevabili in questa sede, 3. È da ultimo infondato il motivo di ricorso relativo al diniego delle attenuanti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e art. 74, comma 6, e delle attenuanti generiche, nonché alla determinazione della pena.
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche era esaustivamente motivato dai giudici di merito anche con riferimento all'atteggiamento confessorio dell'imputato particolarmente sottolineato dal ricorrente, osservando che la confessione doveva ritenersi tardiva e non significativa a fronte della dimensione del traffico e dell'entità del quantitativo di stupefacente sequestrato all'imputato; e con pari completezza la Corte d'Appello rilevava, in ordine alla pena, che la stessa era stata determinata nel minimo edittale per il reato associativo con un minimo aumento per la continuazione. Quanto alle invocate attenuanti relative alla tenuità del fatto, la questione, oltre a trovare risposta implicita nel riferimento della sentenza al carattere non rudimentale dell'associazione ed all'entità complessiva del traffico illecito, non risulta essere stata specificamente dedotta con i motivi di appello e neppure sollevata in sede di richieste conclusive della difesa;
non essendo pertanto i giudici di merito tenuti a motivare sul punto.
Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2012