Sentenza 14 luglio 1989
Massime • 1
È nullo il decreto di citazione a giudizio notificato mediante deposito in cancelleria - rito stabilito per l'ipotesi in cui manchi la dichiarazione di domicilio o tale dichiarazione sia inidonea o insufficiente - nel caso in cui la persona convivente con il destinatario dell'atto si sia rifiutata - in Sede di prima notifica - di accettarlo per la irregolare indicazione delle generalità (nella specie errata data di nascita dell'imputato).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/07/1989, n. 13264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13264 |
| Data del deposito : | 14 luglio 1989 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 14.7.1989
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SENTENZA SEZIONE PENALE 3^
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 2152
ADRIANO Presidente Dott. COLASURDO
RENATO Consigliere REGISTRO GENERALE 1. Dott. MASTROCINQUE
EDUARDO N. 14322/189 2. >>>> GRECO
3. SI IO
+. LOMBARDI MARCO
ha pronunciato la seguente SENTENZA же sul ricorso proposto da
1) RE GIOVANNI, n. il 5.11.1953
2) SGRIGNA ANTONIETTA, 17.1.957
avverso la sentenza in data 7.11.1988 della Corte di
Appello di Roma
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. M. Lombardi
Mod 82
A. Spinosi Roma
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Tranfo
-
che ha concluso per A.C.R. per Re AN, annullamen-
to senza rinvio limitatamente alla condizione ap-
posta per la sospensione;
rigetto nel resto.
Udit i difensor
O S S E R VA
I prevenuti venivano tratt: al giudizio del Pretore di Roma per rispondere del delitto di cui all'art.349 C.P. nonchè di varie contravvenzio ni edilizie, tra cui quello di cui all'art. 17 lett b) legge n.10 del 1977, e dichiarati responsabili di tutti i reati loro ascritti. Pena sospesa subor - H
dinatamente alla demolizione delle opere centro 30
gg. dal passaggio in giudicato della sentenza.
In sede di gravame, la Corte di Appello
dichiarava estinti per amnistia il delitto ex-art. 349 C.P. e le contravvenzioni, esclusa quello ex-
art.17 lettera b) legge n.10/77. Confermava la clau sola cui era subordinata la sospensione, salvi i po teri in merito della pubblica amministrazione.
Proponevano ricorso per cassazione i pre-
venuti con motivi contestuali, deducendo:
1) Nullità della notifica al Re AN del de-
creto di citazione relativo al giudizio di II° gra-
do.
L'ufficiale giudiziario ha notificato l'at to mediante deposito in cancelleria a con avviso al
difensore, ai sensi dell'art.171 sesto comma C.P.P.,
mentre la notifica doveva essere effettuata, ai sen-
si dell'art.169 C.P.P., nella casa di abitazione del l'imputato, in via Carlentini 57, domicilio dichia-
rato. Consegue la nullità degli atti successivi e
cioè ordinanza di contumacia, dibattimento e senten
za.
2) Doveva esser e assolta la GR con formula
piena, perchè estranea ai fatti commessi dal marito e soltanto comproprietaria dell'immobile, quale co- -== 4 = 1
1
niuge.
3) Nullità della sentenza in ordine al reato di cui all'art.349 C.P. perchè la convalida del seque- stro è stata effettuata da autorità giudiziaria in-
competente (Pretore), mentre invece doveva essere
effettuata dal Procuratore della Repubblica e perchè
del provvedimento di sequestro non è stata data co municazione al difensore la notifica della convali da è per di più tardiva.
4) La condizione apposta per la sospensione deve essere revocata perchè contraria alla legge e CO-
stituisce interferenza nell'area dei poteri riser-
vati all'autorità amministrativa.
5) Il sequestro dell'immobile doveva essere re-
vocato, perchè inutile a fini processuali e se mai
sostituito con una cauzione in danno per le spese processuali e di custodia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso, relativo alla nullità della notifica al Re AN del decreto di citazione per il giudizio d'appello, è fondato.
In effetti l'Ufficiale Giudiziario, reca- tosi in via Carlentini n.57 Roma per effettuare la notifica al domicilio dichiarato da entrambi gli im putati, ha ottenuto la presenza di GR IE - 5
- to che ha ricevuto l'atto a mani proprietJa Sgri- gna si è rifiutata di accettare la copia da notifi-
care al marito Re AN facendo presente che non poteva accettare un atto in cui le generalità
del marito erano indicate in modo diversi e faceva presente che "il marito Re AN era nato il
" 22.8.1951 non il 5.11.19533. Da un controllo delle generalità del Re
AN (v. rituale a pag. B del procedimento del
Pretore) risulta che Re AN di DO e di
SI VI è nato a [...] il [...], è coniu-
gato con GR IEta ed abita a Via Clemen-
tini 57.
Sicchè tutti gli atti a nome del Re Gio-
vanni dovevano essere rettificati in base a tale indicazione.
Non poteva perciò al caso di specie appli dell'art. 171 C.P.P.carsi il disposto del 5° comma
(deposito in cancelleria) che è stabilito per l'i-
potesi in cui manchi la dichiarazione di domicilio,
о tale dichiarazione sia inidonea ° insufficiente. Nel caso che ci occupa l'atto doveva sempre essere notificato al domicilio dichiarato, cioè a via Car-
lentini 57, dopo avere apportato le necessarie va-
riazioni alle generalità dell'imputato medesimo. - 6 ==
Sicchè l'invocata violazione dell'art. 185 C.P.P. sussiste, poichè è stato precluso l'in-
tervento dell'imputato al dibattimento d'appello.
La nullità della notifica comporta la nul lità di tutti gli atti successivi (ordinanza di con tumacia, dibattimento d'appello e sentenza).
Pertanto la sentenza impugnata deve esse re annullata, in relazione all'imputato Re Giovanni,
con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio.
Per quanto attiene al motivo di ricorso
che riguarda GR IEta, l'invocata estra-
neità della stessa ai fatti di causa non trova fon damento negli atti processuali.
La sentenza impugnata ha ampiamente moti vato in ordine al concorso della GR nei reati
addebitati al marito, sottolineando la comunanza dell'interesse alla costruzione degli appartamenti,
uno dei quali era destinato ad abitazione di essi coniugi, nonchè il rapporto di convivenza e di fi-
nalità patrimoniali che legava i correi.
Sicchè la doglianza si risolve in una cen
sura in fatto su un punto della sentenza sul quale esiste motivato giudizio.
Parimenti infondato è il rilievo circa - 7 =
l'insussistenza del reato di cui all'art.349 C.P.
perchè la convalida del sequestro sarebbe stata ef fettuata da autorità giudiziaria incompetente.
E' giurisprudenza ormai consolidata che,
in materia di violazione dei sigilli, l'indagine sul la legittimità deve essere limilata alla verifica dei poteri ex-lege dell'autorità che ha emesso il
provedimento e non si estende alla validità intrin- seca del prosedimento medesimo. Per cui il violare
i sigilli è sempre reato, ben potendo il destinata rio del sequestro far valere le sue ragioni nella sede appropriata, ottenendo la revoca del provvedi-
mento. GLADE
Tale argomento è valido anche in relazio-
ne al 5° motivo di ricorso, che lamenta la mancata
revoca del sequestro e la mancata sostituzione di esso con altra misura cautelativa (cauzione).
Trattasi di questioni di merito da far
valere in altra sede e non in sede di legittimità.
Fondata appare invece la doglianza relati va alla condizione cui è stata subordinata dal pri-
mo giudice la sospensione della pena per entrambi gli imputati.
La giurisprudenza di questa Corte (v. Se-
zioni Unite sentenze 12-10-1987) è ormai nettamen- 8
-
te orientata nel ritenere che tra le condizioni che possono accompagnare il beneficio della sospensione della pena, al fine di eliminare le conseguenze dan nose o pericolose del reato, non può essere compre so l'obbligo della demolizione, sia per ragioni i-
nerenti alla interferenza con i poteri dell'autori tà amministrativa, sia perchè l'art.165 C.P. indica tassativamente i casi nei quali la sospensione del-
la pena può essere subordinata all'adempimento di obblighi da parte del condannato.
Sicchè la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla parte in cui sottopone la concessione della sospensione del-
la pena all'obbligo della demolizione del manufatto entro un mese dal passaggio in giudicato della sen tenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
visti gli artt. 531,539,543 C.P.P.;
annulla la sentenza impugnata nei confronti dell'im putato Re AN con rinvio ad altra Sezione del-
la Corte d'Appello di Roma per nuovo giudizio;
B
annulla altresì senza rinvio la sentenza limitata-
mente alla condizione apposta alla sospensione del..
la pena;
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rigetta nel resto il ricorso di GR IEta.
Dispone che le generalità dell'imputato Re AN
indichino la data di nascita 22 agosto 1951 in luo-
go di 5 novembre 1953.
Così deciso in Roma il 14 luglio 1989
IL PRESIDENTE Ecc. dott ADRIANO COLASURDOCOLD Low ні якоhienot IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. MARCO LOMBARDO
M ember
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
10 GTT 1989
IL CANCELLIERE