Sentenza 31 gennaio 2000
Massime • 1
In tema di richiesta di applicazione di una misura cautelare personale, il materiale indiziario che il pubblico ministero deve offrire al giudice non può essere surrogato da un documento valutativo, quale una precedente ordinanza custodiale poi caducata per ragioni procedurali, ed è pertanto nulla l'ordinanza che disponga la misura, cautelare esclusivamente sulla base di siffatta documentazione, atteso che, diversamente opinando, il giudice richiesto della applicazione della misura non deciderebbe sulla base degli "elementi su cui la richiesta si fonda", ma sul grado di persuasività espresso da un provvedimento di altro giudice che tale materiale abbia in precedenza delibato.
Commentario • 1
- 1. Cassazione: Sentenza n. 13201 del 05/06/2006Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 17 marzo 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/01/2000, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 31/01/2000
1. Dott. Renato Fulgenzi Consigliere SENTENZA
2. Dott. Ilario S. Martella Consigliere N. 539
3. Dott. Francesco Serpico Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere N. 26121/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, nel procedimento nei confronti di SCARCI Maurizio, n. a Taranto il 17.1.1971
avverso la ordinanza in data 13 maggio 1999 del Tribunale di Taranto Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Antonio Giuseppe Veneziano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con ordinanza in data 13 maggio 1999, il Tribunale di Taranto, adito ex art. 309 c.p.p., annullava l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa in data 21 aprile 1999 dal Tribunale di Lecce a carico di SCARCI Maurizio. Rilevava il Tribunale che a corredo della richiesta della misura il pubblico ministero aveva trasmesso unicamente la precedente ordinanza custodiale del G.i.p. del Tribunale di Lecce in data 30 maggio 1997 nonché la successiva ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce in data 28 giugno 1997, la quale peraltro, a causa del mancato rispetto del termine di cui all'art. 309 comma 9 c.p.p., aveva determinato la caducazione della misura;
senza che fossero altresì allegati gli atti di indagine posti a fondamento della precedente ordinanza (in particolare, dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, trascrizioni delle conversazioni intercettate, relazioni e verbali su attività di polizia giudiziaria). Tale carenza, non surrogabile con il riferimento ad ampi stralci di detti atti contenuto nella ordinanza del Tribunale del riesame in data 28 giugno 1997, determinava la nullità dell'ordinanza applicativa, essendo stato in tal modo sottratto al giudice sia in sede applicativa sia in sede di riesame il potere di esercitare direttamente il controllo di legalità sui presupposti per l'adozione della misura, in particolare su quelli attinenti ai gravi indizi di colpevolezza.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce denunciando la mancanza e manifesta illogicità del provvedimento impugnato. Osserva l'Ufficio ricorrente che ai fini dell'adozione della misura legittimamente potevano ricavarsi indizi di colpevolezza dal provvedimento che dispone il giudizio, tanto più che esso conteneva ampi stralci delle fonti indiziarie acquisite nel corso delle indagini e che erano stati inoltre allegati altri provvedimenti collegiali che avevano in precedenza rigettato richieste di revoca della misura per dedotta sopravvenuta mancanza di esigenze cautelari. Diritto
Il ricorso è infondato.
La richiesta di applicazione di misura cautelare deve essere accompagnata, a norma dell'art. 291 comma 1 c.p.p. dagli "elementi su cui la richiesta si fonda".
D'altro canto, l'ordinanza che dispone la misura deve contenere, tra l'altro, "l'esposizione (...) degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti".
Come esattamente osservato dal Tribunale, il materiale indiziario non può essere surrogato dal riferimento ad esso fatto in un documento valutativo, quale una precedente ordinanza, salva la eccezionale utilizzabilità, quali prove documentali, utilizzabili anche in sede cautelare, delle sentenze irrevocabili, ex art. 238-bis c.p.p., "ai fini della prova del fatto in esse accertato".
Diversamente, il giudice richiesto della applicazione della misura non deciderebbe sulla base degli "elementi su cui la richiesta si fonda" ma sul grado di persuasività espresso da un provvedimento di altro giudice che tale materiale abbia in precedenza delibato;
il che equivarrebbe a introdurre nel nostro ordinamento un abnorme principio di mediazione tra il convincimento del giudice investito di un determinato thema decidendum e le valutazioni operate da altri giudici in distinte procedure.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2000