Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2003, n. 11774
CASS
Sentenza 2 agosto 2003

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La decisione del giudice di merito di compensare, in tutto o in arte, le spese di lite, essendo espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è sindacabile in sede di legittimità solo ove risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero se fondata su ragioni palesemente illogiche o inconsistenti, sì da inficiare il processo formativo della volontà espressa sul punto.

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 23764 del 02
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. I, 02/09/2021, (ud. 01/06/2021, dep. 02/09/2021), n.23764 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente – Dott. MELONI Marina – Consigliere – Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere – Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere – Dott. AMATORE Roberto – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 17698/2020 proposto da: A.K., rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Grenci del Foro di Bologna; – ricorrente – contro Ministero dell'Interno, (OMISSIS), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2003, n. 11774
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11774
Data del deposito : 2 agosto 2003

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