Sentenza 2 agosto 2003
Massime • 1
La decisione del giudice di merito di compensare, in tutto o in arte, le spese di lite, essendo espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è sindacabile in sede di legittimità solo ove risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero se fondata su ragioni palesemente illogiche o inconsistenti, sì da inficiare il processo formativo della volontà espressa sul punto.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 23764 del 02https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 02/09/2021, (ud. 01/06/2021, dep. 02/09/2021), n.23764 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente – Dott. MELONI Marina – Consigliere – Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere – Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere – Dott. AMATORE Roberto – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 17698/2020 proposto da: A.K., rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Grenci del Foro di Bologna; – ricorrente – contro Ministero dell'Interno, (OMISSIS), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2003, n. 11774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11774 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - rel. Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI MA BE, MM IA RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE G MAZZINI 4, presso lo studio dell'avvocato NUNZIO AVALLONE, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati BE LUIGI PICCIOTTO, PILERIO SPADAFORA, GIUSEPPE FABIANI, VINCENZA GORGA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1472/00 del Tribunale di NOLA, depositata il 18/05/00 R.G.N. 209/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/03 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 29 settembre 1994, il Pretore di Nola rigettava la domanda proposta dai sig.ri TO Di AI e CR TA LL nei confronti dell'I.N.P.S. per ottenere l'adeguamento dell'indennità di disoccupazione agricola percepita per gli anni dal 1981 al 1987 nella misura di L..800 giornaliere, ai sensi dell'art. 13 d.l. 2 marzo 1974, n. 30, convenuto in legge 16 aprile 1974, n. 114, e della lettura di tale norma imposta dalla sentenza
27 aprile 1988, n. 497 della Corte costituzionale. Su appello dei lavoratori, il Tribunale di Noia ha condannato l'I.N.P.S. a corrispondere l'adeguamento dell'indennità di disoccupazione relativa al periodo dal 1981 al 1986, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
Ha affermato in motivazione "le spese di giudizio sono compensate tra le parti" ed ha provveduto nel dispositivo alla compensazione, con riferimento peraltro alle "spese del presente grado". Per la cassazione di questa sentenza ricorrono i lavoratori con due motivi.
Resiste l'I.N.P.S. con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo i ricorrenti deducono "violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c." e sostengono che, in presenza di accoglimento integrale della domanda, gli onorali e diritti minimi tabellari erano inderogabili e avrebbero dovuto seguire la soccombenza. Col secondo motivo, denunciano l'"omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti" e si dolgono che il Tribunale non abbia spiegato le ragioni della compensazione delle spese di primo e secondo grado, pur avendo accolto integralmente la domanda per tutti gli anni richiesti, sicché avrebbe dovuto condannare l'I.N.P.S. al pagamento delle spese dei due gradi, con distrazione in favore del procuratore, avv. Nunzio Avallone.
I due motivi, che per la stretta connessione delle censure meritano trattazione congiunta, sono infondati.
Premesso che la decisione di compensare interamente le spese, esclude di per sè la violazione dei minimi tabellari, costituisce giurisprudenza costante di questa Corte che in tema di spese processuali la vantazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle stesse sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella della ricorrenza di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richiede specifica motivazione.
Nè consegue che tale valutazione, quale espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero la decisione del giudice di merito di compensare le spese sia accompagnata dalla indicazione di ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o palese erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto (cfr. Cass. 14 marzo 1995, n. 2949, 10 giugno 1997, n. 5174; 6 giugno 1996, n. 5275). Una compensazione nei termini già indicati è pure consentita in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, atteso che la norma eccezionale dell'art. 152 disp. att. c.p.c. non ha comportato l'abrogazione del potere discrezionale di disporre la compensazione anche totale delle spese ai sensi dell'art. 92, comma secondo, c.p.c., derivando da tale pronunzia non una condanna, sia pure parziale, del lavoratore al pagamento delle spese, ma solo la negazione del suo diritto al rimborso di quelle da lui sostenute (Cass. 4 novembre 1995, n. 11499; 13 aprile 1995, n. 4234). Va aggiunto che la sentenza impugnata non è carente di motivazione sul punto poiché l'espressione "le spese di giudizio sono compensate tra le parti" implicitamente rimanda ai motivi risultanti dalla decisione sulla "res controversa".
Se è vero, poi, che in dispositivo manca qualsiasi statuizione sulle spese di primo grado, il ricorso non contiene una censura di omessa pronuncia, sicché in proposito nulla deve stabilire la Corte.
Non deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio di legittimità, secondo il disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (in relazione alla sentenza della Corte costituzionale 13 aprile 1994, n. 134 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2 e 3 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1992, n. 438), non ricorrendo l'ipotesi della pretesa manifestamente infondata e temeraria.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese relative al presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2003