Sentenza 7 febbraio 2013
Massime • 1
Integra il reato di furto consumato e non tentato la condotta di colui che si impossessi, superando la barriera delle casse, di merce prelevata dai banchi sottraendola al pagamento, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato incaricato della sorveglianza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/02/2013, n. 20838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20838 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 07/02/2013
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 419
Dott. DE MARZO Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 38923/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL GE ON, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 18/05/2012 della Corte d'appello di Roma R.G. n. 1087/2007;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giuseppe De Marzo;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. ON Mura, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza del 18/05/2011, per quanto ancora rileva, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto GE ON LL responsabile del reato di cui agli art. 110, 81 e 624 c.p., art. 625 c.p., n. 5, in particolare escludendo la qualificabilità del fatto in termini di tentativo, dal momento che il LL e i due coimputati erano stati bloccati dalla P.G., mentre stavano riponendo nella loro autovettura alcuni articoli sottratti in un supermercato.
2. Nell'interesse del LL è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza di motivazione in relazione alla mancata derubricazione del fatto in reato tentato, alla luce della pacifica circostanza che il LL e il coimputato AR erano stati fermati all'uscita del supermercato, dietro invito degli operatori commerciali, che non avevano mai perso di vista i due.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Sebbene il ricorrente deduca formalmente vizi di motivazione, va rilevato che l'atto di impugnazione non mette in discussione la ricostruzione storica dei fatti operata dalla sentenza impugnata, ma la qualificazione giuridica della condotta.
Ciò posto, secondo il condiviso orientamento di questa Corte, costituisce furto consumato e non tentato quello che si commette all'atto del superamento della barriera delle casse di un supermercato con merce prelevata dai banchi e sottratta al pagamento, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato, incaricato della sorveglianza (Sez. 5, n. 7086 del 19/01/2011, Marin, Rv. 249842). Nella specie, come è ammesso anche dal ricorrente, i due ragazzi vennero fermati ben oltre le casse, mentre stavano riponendo gli articoli sottratti nell'autovettura.
2. Alla decisione di rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2013