Sentenza 5 aprile 2011
Massime • 1
Nel delitto di falsa testimonianza il bene giuridico protetto è quello del normale svolgimento dell'attività giudiziaria, sicché il soggetto passivo del reato è soltanto lo Stato-collettività e non la persona che subisca eventuali danni risarcibili in sede civile. Ne consegue che il privato denunciante non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M. e, successivamente, ricorso per cassazione avverso la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione.
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- 1. l'art 372 cp, pena e prescrizioneAvv. Mattia Fontana · https://avvocatomattiafontana.com/blog-articoli/ · 17 ottobre 2022
“Fare una falsa testimonianza” può portare ad avere seri problemi con la Legge. La falsa testimonianza infatti è un reato previsto dall'art 372 del codice penale. Ma quando scatta la falsa testimonianza? Mi chiamo Mattia Fontana, sono un Avvocato penalista. Se necessiti di una consulenza puoi rivolgerti al mio studio legale penale a Roma. In questo articolo ti parlerò del reato di falsa testimonianza, dell'art 372 cp, della pena e della prescrizione previste per questo reato. Stai cercando un Avvocato penalista ed hai bisogno di una consulenza? Contattami! Il reato di falsa testimonianza è un reato contro l'amministrazione della giustizia. Bene giuridico tutelato è il corretto …
Leggi di più… - 2. REATO DI FALSA TESTIMONIANZA NEL PROCESSO PENALEStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 7 luglio 2021
REATO DI FALSA TESTIMONIANZA: COS'È? Colui che è chiamato a testimoniare nell'ambito di un procedimento penale ha l'obbligo di rispondere secondo verità. Chiunque, in fase di testimonianza, affermi il falso o neghi il vero, ovvero taccia, in tutto o in parte ciò che sa riguardo i fatti oggetto del procedimento, è punito con la reclusione da due a sei anni, a norma dell'art. 372 c.p. Tale disposizione tutela il corretto funzionamento dell'attività giudiziaria, che ha, in questo caso, l'obiettivo di assicurare la veridicità e la completezza della prova testimoniale, quale mezzo posto a fondamento della decisione del giudice. Il soggetto passivo del reato è pertanto solo lo Stato inteso …
Leggi di più… - 3. La legittimazione a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione nei delitti contro la Pubblica Amministrazione e l’amministrazione della giustiziaPaolanti Daniele · https://www.diritto.it/ · 1 aprile 2016
Premessa L'art. 408 del codice di procedura penale dispone che la persona offesa, laddove ne faccia espressa richiesta, ha il diritto di essere informata circa la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero. Il comma 2 del predetto articolo dispone infatti che “L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione”. Dalla disamina del testo normativo si apprende, quindi, che affinché possa essere disposta la notifica alla persona offesa del reato della richiesta di archiviazione è necessario …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2011, n. 15200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15200 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 05/04/2011
Dott. SERPICO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 488
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 47866/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PI UD N. IL 08/11/1965 C/;
2) EI DO N. IL 03/08/1977 C/;
3) DE EL TO N. IL 19/08/1936;
avverso il decreto n. 1720/2009 TRIBUNALE di TERNI, del 16/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO;
lette le conclusioni del PG in sede intese all'annullamento con rinvio dell'impugnato decreto.
OSSERVA
Avverso il decreto di archiviazione del GIP presso il Tribunale di Terni in data 16-11-2009 nei confronti di OM UD e EI OL in ordine al reato di cui all'art. 372 c.p., con cui era stata dichiarata inammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione ed in tal senso si era provveduto de plano, DE EL TO, in qualità di persona offesa, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo, a motivi del gravame la violazione dell'art. 127 c.p.p., comma 5 per essere stato adottato il provvedimento senza il previsto avviso di fissazione dell'udienza camerale alla persona offesa, precludendo a questa l'intervento in contraddittorio documentale in camera di consiglio;
difetto di motivazione in violazione dell'art. 409 c.p.p., comma 6 in ordine alle ragioni di ritenuta inammissibilità dell'opposizione della p.o., risolvendosi la giustificazione sul punto in una mera formula di stile.
Il P.G. in sede ha concluso la propria requisitoria in atti con richiesta di annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Nelle more del presente giudizio è stata depositata memoria difensiva ex art. 121 c.p.p. nell'interesse di EI OL. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto da persona non legittimata a tale impugnazione. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00= alla cassa delle ammende.
Ed invero, come esattamente rilevato dalla difesa del EI, il ricorrente difetta di legittimazione a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione e conseguente ricorso per cassazione avverso il relativo decreto di archiviazione.
Va preliminarmente segnalato che il reato cui si riferisce l'opposizione è quello di cui all'art. 372 c.p., delitto contro l'Amministrazione della giustizia e, pertanto, parte offesa va considerato esclusivamente lo Stato, titolare dell'interesse cui la norma è finalizzata e non anche il privato che si ritenga danneggiato dalla falsità. Ne consegue che detto privato non e, per quel che qui interessa, legittimato al ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione, con denuncia della omessa fissazione dell'udienza camerale per il combinato disposto dell'art. 409 c.p.p., comma 6 con l'art. 127 c.p.p., comma 5 non costituendo soggetto correttamente qualificabile come persona offesa bensì solo, ove provato, come danneggiato dalla falsità contestata. La conseguente carenza di legittimazione all'opposizione avverso la richiesta di archiviazione ed al ricorso per cassazione avverso il relativo decreto (cfr. in termini Cass. pen. Sez. 6^, 16-6-09 n. 30979 e idem 20-5-05 n. 35051) impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a), con le conseguente di legge.
Il carattere preliminarmente pregiudiziale della decisione preclude ogni invocato esame nel merito.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA di ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00= in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011