Sentenza 23 marzo 2000
Massime • 1
Il direttore responsabile di un giornale deve considerarsi offeso dal reato di diffamazione - e come tale titolare del diritto di querela - ove la propalazione diffamatoria consista nell'attribuire al giornale da lui diretto l'asservimento a "interessi leciti ed illeciti" di un determinato (e negativo) personaggio, concernendo l'offesa non solo la reputazione del giornale e del suo titolare, ma anche quella del suo direttore responsabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2000, n. 7180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7180 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Francesco Providenti Presidente del 23.3.2000
1. Dott. Carlo Cognetti Consigliere SENTENZA
2. " Renato L. Calabrese " N. 593
3. " Alfonso Amato " REGISTRO GENERALE
4. " MA OT " N. 40975/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da EL RI, nato a [...] il [...], e LO EL, nata a [...] il dicembre 1964 avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 29 aprile 1999. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato Calabrese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Bruno Ranieri che ha chiesto il rigetto del ricorsi;
OSSERVA
Su querela di AC LL, direttore responsabile del quotidiano "Taranto Sera", furono rinviati a giudizio davanti al Tribunale di Roma, EL AL e RI IU LL, per rispondere: la prima, del reato di cui agli artt. 595 c.p., 13 della L. 8 febbraio 1948, n. 47, perché, quale estensore dell'articolo "L'orrore corre sul video", pubblicato sul giornale "L'Unità" del 20 febbraio 1994, offendeva la reputazione del LL affermando - nel subtitolo "Le mani sulla città" che il quotidiano Taranto Sera è sostanzialmente al servizio della linea e degli interessi leciti e illeciti di GI CI;
il secondo, del reato di cui agli artt. 57, 595... , per omesso controllo quale direttore del giornale "L'Unità".
All'esito del dibattimento venne affermata la responsabilità di entrambi.
La sentenza del 16 ottobre 1996, oggetto di gravame, resta confermata (salvo che sull'entità della pena, ridotta per effetto della esclusione dell'aggravante dell'attribuzione di fatti determinati) dalla Corte d'appello la quale ha - tra l'altro - disatteso una precisa censura formulata dal difensore - la sola riproposta in questa sede - attinente all'errore in cui il tribunale sarebbe incorso "nel ritenere il LL, che non rivestiva qualifica di legale rappresentante dell'impresa editrice del quotidiano Taranto Sera, legittimato a proporre querela". Con il ricorso si denuncia, con unico motivo, erronea applicazione dell'art. 120 c.p. in relazione all'art. 595 c.p. - mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.. Il gravame va disatteso.
I giudici del merito hanno concordemente ritenuto che "al LL deve riconoscersi il diritto di querela non già come titolare del potere di tutelare la reputazione dell'impresa giornalistica, bensì perché soggetto passivo della diffamazione commessa dalla AL, dal momento che la propalazione diffamatoria, colpendo il giornale, non poteva non risolversi in un 'vulnus' all'onore ed alla reputazione del suo direttore responsabile".
L'asserto, ad avviso del collegio, è giuridicamente corretto. Viene richiamato in ricorso un precedente giurisprudenziale, con il quale è stato deciso che "titolare del diritto di querela nel caso di offesa alla reputazione di una impresa giornalistica, che si identifica e si esteriorizza in un periodico, non può essere altri che il titolare della stessa, perché a lui fanno capo i rapporti giuridici che interessano l'impresa; e non anche il direttore responsabile che, per quanto qualificato, è pur sempre un impiegato privo di rappresentanza in senso tecnico, nulla rilevando a questo oggetto che particolari disposizioni di legge lo rendano capace di diffamazione attiva per i reati commessi per mezzo del suo periodico" (Cass. Sez. II, 10 dicembre 1963, Guerin). Il riferimento non si palesa pertinente, perché frutto di una poco attenta e meditata lettura della cennata decisione. La quale si giustifica pienamente, se si consideri per il caso particolare cui attiene: che è quello del direttore responsabile che propone querela quale rappresentante (tale qualificandosi in quanto - per l'appunto - di rettore responsabile) del periodico al quale è rivolto l'apprezzamento offensivo, e, pertanto la tutela della reputazione del giornale, non della propria.
La stessa decisione, peraltro, ha cura di precisare che diversa problematica si pone allorché - ed è proprio il caso oggi in scrutinio - la querela sia proposta dal di rettore responsabile per la tutela della propria reputazione in nome proprio e nel proprio interesse: poiché in tal caso - si evidenzia - si può ultimamente discutere se il direttore responsabile di un giornale o un periodico possa considerarsi soggetto passivo, e sia pure non unico, del reato di diffamazione, commesso anche senza riferimenti a persone determinate.
E una tale discussione, non potuta affrontare allora stante la sottolineata diversità della materia del contendere, ma qui proponibile perché pertinente alla vicenda in esame, non può che trovare una soluzione conforme alle conclusioni cui è intervenuta l'impugnata decisione.
Invero, deve porsi mente - ciò che il ricorrente non fa - al dato, riveniente dalla legge, che il direttore responsabile, che ogni giornale o altro periodico deve obbligatoriamente avere ai sensi dell'art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è persona chiamata ad assolvere una specifica funzione di carattere pubblicistico, consistente nell'adempimento dell'obbligo di controllo del contenuto del le pubblicazioni a salvaguardia di interesse etici della collettività, protetti dalla Stato.
E in relazione a questa precipua posizione - che non va confusa, si badi, con quella, distinta e solo eventuale, collegata alle attribuzioni di ulteriori e diversi compiti (previsti dalla contrattazione collettiva di lavoro giornalistico ed afferenti l'organizzazione del lavoro di redazione) che comportano, ma essi soltanto, l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato di natura impiegatizia (cfr. Cass. Sez. Lav. 13 novembre 1985, n. 5571), sul quale si insiste in ricorso in base all'erroneo riferimento al precedente di cui sopra - non pare possa fondatamente revocarsi un dubbio che il direttore responsabile debba essere di sicuro individuato come persona offesa dal reato di diffamazione, titolare in quanto tale del diritto di querela, allorché la propalazione diffamatoria consista - come insindacabilmente accertato dei giudici del merito nella fattispecie concreta - nell'attribuire ad un giornale l'asservimento a "interessi leciti ed illeciti" di un determinato (e negativo) personaggio: poiché in questo caso l'offesa concerne non solo la reputazione del giornale e del suo titolare, ma anche quella del suo direttore responsabile, del quale, in tal modo, vengono sottesi comportamenti che indicano in modo esplicito deviazioni dal proprio dovere istituzionale di controllo delle pubblicazioni, dall'evidente carattere pubblicistico, che hanno reso possibile la strumentalizzazione illecita della testata. La quale conclusione inoltre, aderisce ad indiscussi principi affermati da questa Corte, per i quali la titolarità del diritto di querela, attribuitoldall'art. 120 c.p. alla persona offesa dal reato, va riguardata con aderente riferimento al caso concreto e non al mero paradigma del reato stesso;
per "persona offesa" deve intendersi il soggetto passivo del reato, ossia colui che patisce la lesione dell'interesse penalmente protetto;
a seconda del tipo di condotta e di compromissione di interessi, possono coesistere più soggetti passivi, che vanno individuati attraverso il collegamento con la effettiva, lesione subita.
S'impone pertanto il rigetto del ricorso, con il conseguenziale carico degli ulteriori oneri patrimoniali.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 23 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2000