Sentenza 12 maggio 2004
Massime • 1
L'esercizio del diritto dell'indagato sottoposto a fermo di conferire con il difensore può essere oggetto di differimento da parte del P.M., ai sensi dell'art. 104, comma quarto, cod. proc. pen., fino al momento in cui il fermato non è posto a disposizione del giudice e può essere esercitato in qualsiasi tempo compreso tra il momento del fermo e quello della messa a disposizione del g.i.p. del fermato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2004, n. 23681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23681 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 12/05/2004
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 2264
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 013188/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE OR SC N. IL 30/09/1960;
avverso ORDINANZA del 14/03/2003 GIP TRIBUNALE di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZZIOLI EDOARDO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CE Mauro Iacoviello che ha chiesto il rigetto del ricorso;
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. DE Core CE ricorre per Cassazione contro il decreto del 14 marzo 2003 con il quale il gip del tribunale di Bari ha convalidato il fermo disposto dal p.m. nei suoi confronti l'11 marzo 2003. Sostiene il ricorrente che illegittimamente era stato differito il colloquio con il difensore ai sensi dell'art. 104, comma 4, c.p.p, in quanto il provvedimento era stato comunicato quando già il colloquio aveva avuto inizio. Lo stesso provvedimento, inoltre, sarebbe illegittimo perché non conterrebbe la indicazione delle specifiche ed eccezionali ragioni di cautela richieste dalla legislatore per il suo differimento;
di conseguenza, avendo tempestivamente denunziato tale nullità, deve ritenersi nullo sia l'interrogatorio del gip che il successivo provvedimento di convalida;
quest'ultimo provvedimento, infine, sarebbe altresì nullo per carenza assoluta di motivazione sulla esistenza del pericolo di fuga.
2. Osserva la corte:
quanto al primo motivo va rilevato che ai sensi dell'art. 104, comma 4, c.p.p. il P.M. può, con decreto motivato, dilazionare l'esercizio del diritto dell'indagato di conferire con il difensore fino al momento in cui il fermato non è posto a disposizione del giudice. Trattandosi, quindi, di un termine finale è evidente che il p.m. può esercitare il potere di dilazione in qualsiasi tempo compreso tra il momento del fermo e quello della messa a disposizione del gip del fermato.
Va aggiunto, peraltro, che tale disciplina ha una evidente logica giustificazione, in quanto la necessità di disporre la dilazione del colloquio che, ovviamente è connessa con le esigenze delle indagini, può sorgere anche in un momento successivo all'arresto ed anche dopo che il difensore ha già conferito una o più volte con il suo assistito. Nel caso in esame, pertanto, il colloquio è stato legittimamente interrotto non appena la direzione del carcere è venuta in possesso del provvedimento del P.M..
Con riferimento, poi, all'eccepito difetto di motivazione va rilevato che il differimento del colloquio, è stato determinato dal fine di evitare la possibilità dell'inquinamento delle prove come risulta dal provvedimento (ai fini di non "irrimediabilmente" pregiudicare le indagini) e, dunque, sia per esigenze specifiche, sia per eccezionali ragioni di cautela sussistenti nella specie solo che si consideri che l'art. 274, comma 1, lett. a), c.p.p. consente, nel caso di concreto pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova, di disporre la misura della custodia cautelare in carcere, che, ai sensi dell'art. 275, comma 3, c.p.p. può essere emessa "soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata".
Altrettanto, infondata è la dedotta mancanza di motivazione in ordine al pericolo di fuga, risultando dal verbale di fermo che da una conversazione intercettata tra altra persona ed il ricorrente, quest'ultimo "lascia (va) intendere che lo preoccupava parlare al telefono, che si prefigurava le conseguenza del fatto appena accaduto l'arresto di un sottufficiale della G.F., che già si era allontanato da casa...".
Il decreto di convalida, quindi, che rinvia chiaramente per relationem al verbale di fermo risulta logicamente motivato anche su tale punto.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2004