Sentenza 14 gennaio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/01/2003, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
E N O I Z A ° R A 5 T I . IS R N G A - E T B R U . L B A L I D A R . LA CORTE SU 0 0 0 39 740 3 E T B PUBBLICA ITALIANA T A N T E A 1 S I IN NOME 3 E R 1 E . T N A M SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco Cristarella Orestano Presidente R.G. n. 14796/99 Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Cron. 734 Consigliere Rep. Dott. Nino Fico Consigliere c.c. 24 maggio 2002 Dott. Vittorio Ragonesi Dott. Francesco Tirelli Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: Tributi in genere I SENTENZA condono. sul ricorso proposto il 23 luglio 1999 da: SA ES rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso dall'avv. Massimo Rossi di Milano e dall'avv. Alessandro DIS Terenzio, presso il quale ultimo elettivamente domicilia in Roma, al- la via Pierluigi da Palestrina, n. 19 ricorrente SUPE. DI CASSAZIONE
contro
CAMPIONE CIVILE 65455. Amministrazione finanziaria dello Stato in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Ge- nerale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Porto- ghesi, n. 12 controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della 4 236 proc. n. 14796/99 R.G. Lombardia sez. XXII- - n. 80 dep 8 giugno 1998. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito per il ricorrente l'avv.Massimo Rossi, che ha chiesto la cassa- zione della sentenza impugnata e letta la memoria depositata;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi, che ha domandato l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria regionale della Lombardia con sentenza dell'8 giugno 1998, in accoglimento dell'appello proposto dall'Uf- ficio II.DD. di Como, riformava la decisione di primo grado con la quale, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 413, era stata dichia- rata cessata la materia del contendere sul ricorso di SA ES avverso l'avviso di liquidazione ai fini I.r.p.e.f. dell'imposta relativa agli anni dal 1981 al 1989, per i quali il contribuente, aveva chiesto la riliquidazione a mente dell'art. 4, 1. 11 dicembre 1990, n. 381. Osservava il giudice che l'istanza di riliquidazione dell'imposta pre- sentata dall'ES aveva natura di domanda di condono e, come tale, doveva ritenersi vincolante ed irrevocabile, e che da essa, a se- guito dell'espressa accettazione dell'Ufficio, e non dalla dichiarazio- ne integrativa ex lege n. 413/91, era derivata la cessazione della ma- teria del contendere. Il contribuente ricorreva con due mezzi d'impugnazione per la cassa- zione della sentenza e l'intimata Amministrazione finanziaria dello proc. n. 14796/99 R.G. Stato resisteva con controricorso notificato il 6 agosto 1999. Con il primo mezzo il ricorrente denunciava la violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 4 della legge n. 381/90, in quanto erroneamente sarebbe stata attribuita natura di domanda di condono all'istanza pre- sentata per la riliquidazione dell'imposta prevista da tale norma e, per l'effetto, ritenuta la stessa vincolante ed irrevocabile. Con il secondo mezzo lamentava l'omessa motivazione in ordine al punto decisivo costituivo dal rapporto tra l'istanza di riliquidazione ai fini I.r.p.e.f. e la definizione della controversia, ai sensi della legge n. 413/91. La causa è stata trattata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375, 2° co., c.p.c. des MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è manifestamente fondato. E' principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr.: Cass. civ., sez. V, sent. 11 settembre 2001, n. 11600; Cass. civ., sez. V, sent. 24 novembre 2000, n. 15204), quello secondo cui, se mentre è ancora pendente il rapporto, subentra una disciplina di carattere ge- nerale, che riguarda tutte le imposte, e se questa disciplina è più favo- revole per il contribuente, che ha la possibilità di definire attraverso un siffatto condono ogni possibile contenzioso per tutti i redditi pro- dotti, l'interprete non può, in mancanza di una norma espressa, limi- tare od escludere i benefici che derivano dalla nuova legge. Principio, che discende dalla considerazione che il contribuente, fer- mo restando il suo intento di definire le questioni pendenti, deve po- proc. n. 14796/99 R.G. 3 tere avere, fino a che il rapporto è ancora pendente, il diritto di sce- gliere la disciplina a sé più giovevole, salvo che questo diritto non venga espressamente escluso dal legislatore. Nella specie, al momento in cui entrava in vigore la legge n. 413/91, i rapporti relativi alla tassabilità delle mance percepite dal ricorrente, quale croupier alle dipendenze del casinò municipale di Campione d'Italia, non erano stati ancora definiti, per cui la sua richiesta di condono generale diveniva prevalente sull'istanza di definizione di quel solo tipo di reddito, presentata ai sensi dell'art. 4 della legge n. 381.90. Ben diversa sarebbe stata la conclusione, invece, se la legge n. 381/90 fosse stata una legge di condono, dal momento che ogni legge 231 di questo tipo dichiara espressamente irretrattabile l'istanza del con- tribuente e copre un arco temporale ben preciso, impedendo il con- corso di due normative aventi identica natura. La resistente Amministrazione finanziaria dello Stato, costituendosi in giudizio, non ha addotto argomentazioni nuove che possano indur- re ad un riesame della questione. Alla manifesta fondatezza del ricorso segue la cassazione della sen- tenza impugnata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve essere emessa, ai sensi dell'art. 384, 1° co., c.p.c, pronun- cia di conferma della decisione di primo grado. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei giu- dizi di appello e di cassazione.
P.Q.M.
proc. n. 14796/99 R.G. 4 Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel me- rito, conferma la sentenza di primo grado. Compensa tra le parti le spese dei giudizi di appello e di cassazione. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 24 maggio 2002. Il presidente Il consigliere est. dott. Massimo Oddo dott. Francesco Cristarella Orestano Fвятив Олет IL CANCELLIERE C1 Arnaldy Casang صماق DEPOSTATO IN CANCELLERIA 14 GEN. 2003 IL/CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano Oggi ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 A MATERIA TRIBUTARIA proc. n. 14796/99 R.G. S