CASS
Sentenza 5 settembre 2023
Sentenza 5 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/09/2023, n. 36790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36790 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NT AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art.
5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PA AO D'Aquino, che ha concluso per la riqualificazione del fatto a norma dell'art. 624 cod. pen., l'inammissibilità degli ulteriori motivi e l'annullamento con rinvio per l'ulteriore corso, nonché le conclusioni del difensore dell'imputato Avv. Pier Paolo Zaccaria nel senso dell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 36790 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 09/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 14/09/2022, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del 13/03/2017 con la quale il Tribunale di Brindisi aveva dichiarato TO NT responsabile del reato di furto in abitazione ai danni di IA AR e lo aveva condannato alla pena giustizia. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione TO NT, attraverso il difensore Avv. Piero Paolo Zaccaria, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 624-bis cod. pen. e vizi di motivazione, in quanto l'imputato si era introdotto nell'abitazione per svolgere, quale dipendente, attività lavorativa, sicché la sottrazione dei gioielli sarebbe avvenuta occasionalmente, laddove, ai fini del furto in abitazione, è necessario un nesso finalistico - e non un mero collegamento occasionale - tra l'ingresso nell'abitazione e l'impossessamento della res. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione e violazione della legge penale in ordine alla valutazione delle prove. La sentenza impugnata ha fondato la conferma del giudizio di responsabilità su una serie di contraddizioni e non ha tenuto conto del fatto che al momento del furto l'abitazione della persona offesa era frequentata anche da altre persone e che la stessa persona offesa ha ricomprato da un "compra oro" alcuni oggetti rubati senza procedere all'immediata denuncia, mentre il complessivo apparato argonnentativo è segnato da carenze logiche e da incongruenze. 2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza della legge in ordine alla quantificazione della pena e al diniego dell'applicazione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno e dei benefici di legge. 2.4. Il quarto motivo denuncia erronea qualificazione del fatto in termini di furto in abitazione invece che appropriazione indebita. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PA AO D'Aquino ha concluso per la riqualificazione del fatto a norma dell'art. 624 cod. pen., l'inammissibilità degli ulteriori motivi e l'annullamento con rinvio per l'ulteriore corso. Il difensore dell'imputato Avv. Pier Paolo Zaccaria ha concluso per l'accoglimento del ricorso, 2 chiedendo la liquidazione dell'onorario essendo l'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile in quanto non devoluto con l'atto di appello, che contestava la qualificazione del fatto solo sotto il profilo del "possesso" in capo all'imputato dei gioielli (e non dell'occasionalità dell'ingresso nell'abitazione e dell'azione furtiva) e, quindi, della configurabilità dell'appropriazione indebita (e non del furto semplice, che discenderebbe dall'accoglimento della tesi sviluppata per la prima volta dal ricorso), laddove le deduzioni del ricorso circa la ricostruzione del fatto sono del tutto generiche (avuto riguardo, in particolare, alle dichiarazioni della persona offesa in ordine ai lavori effettuati), non ottemperando all'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali fatti valere (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349). 3. Anche il secondo motivo è inammissibile, in quanto la Corte distrettuale ha esaminato le deduzioni riproposte dal ricorso (il riacquisto da parte della persona offesa di alcuni dei gioielli rubati, la circostanza che al momento del furto erano in corso dei lavori da parte della ditta di Francavilla, etc.), valorizzando alcune circostanze, quali la restituzione di tre gioielli da parte dello stesso Chimienti, svilite dal ricorso, che insiste sulla critica all'attendibilità della persona offesa, il cui giudizio è stato ribadito dal giudizio di appello in termini esenti da vizi logico-argomentativi. Il ricorso, oltre che reiterativo, deduce questioni di merito, volte alla rivisitazione, esorbitante dai compiti del giudice di legittimità, della valutazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con motivazione coerente con i dati probatori richiamati e immune da vizi logici. 4. Il terzo motivo è inammissibile. La Corte distrettuale ha congruamente giustificato l'entità della pena (richiamando la gravità del fatto e i plurimi precedenti dell'imputato), dato conto della valorizzazione della parziale restituzione dei beni sottratti attraverso l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche (peraltro in regime di prevalenza), motivato il diniego della sospensione condizionale della pena (richiamando i precedenti dell'imputato e la circostanza che ha già fruito due volte del beneficio). Il ricorso ripropone 3 deduzioni già congruamente disattese dal giudice di appello, risultando, pertanto, reiterativo e manifestamente infondato. 5. Il quarto motivo è anch'esso reiterativo, avendo la sentenza impugnata congruamente replicato all'analoga deduzione proposta con il gravame, volta alla riqualificazione del fatto in termini di appropriazione indebita, sicché la censura articolata sul punto risulta, appunto, reiterativa di quella già dedotta in appello e puntualmente disattesa dalla Corte di merito, dovendo la stessa essere considerata, pertanto, non specifica ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 6. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. Non può darsi corso alla liquidazione dell'onorario al difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, alla quale provvederà, a norma dell'art. 83 d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte di appello di Lecce.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/06/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art.
5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PA AO D'Aquino, che ha concluso per la riqualificazione del fatto a norma dell'art. 624 cod. pen., l'inammissibilità degli ulteriori motivi e l'annullamento con rinvio per l'ulteriore corso, nonché le conclusioni del difensore dell'imputato Avv. Pier Paolo Zaccaria nel senso dell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 36790 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 09/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 14/09/2022, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del 13/03/2017 con la quale il Tribunale di Brindisi aveva dichiarato TO NT responsabile del reato di furto in abitazione ai danni di IA AR e lo aveva condannato alla pena giustizia. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione TO NT, attraverso il difensore Avv. Piero Paolo Zaccaria, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 624-bis cod. pen. e vizi di motivazione, in quanto l'imputato si era introdotto nell'abitazione per svolgere, quale dipendente, attività lavorativa, sicché la sottrazione dei gioielli sarebbe avvenuta occasionalmente, laddove, ai fini del furto in abitazione, è necessario un nesso finalistico - e non un mero collegamento occasionale - tra l'ingresso nell'abitazione e l'impossessamento della res. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione e violazione della legge penale in ordine alla valutazione delle prove. La sentenza impugnata ha fondato la conferma del giudizio di responsabilità su una serie di contraddizioni e non ha tenuto conto del fatto che al momento del furto l'abitazione della persona offesa era frequentata anche da altre persone e che la stessa persona offesa ha ricomprato da un "compra oro" alcuni oggetti rubati senza procedere all'immediata denuncia, mentre il complessivo apparato argonnentativo è segnato da carenze logiche e da incongruenze. 2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza della legge in ordine alla quantificazione della pena e al diniego dell'applicazione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno e dei benefici di legge. 2.4. Il quarto motivo denuncia erronea qualificazione del fatto in termini di furto in abitazione invece che appropriazione indebita. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PA AO D'Aquino ha concluso per la riqualificazione del fatto a norma dell'art. 624 cod. pen., l'inammissibilità degli ulteriori motivi e l'annullamento con rinvio per l'ulteriore corso. Il difensore dell'imputato Avv. Pier Paolo Zaccaria ha concluso per l'accoglimento del ricorso, 2 chiedendo la liquidazione dell'onorario essendo l'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile in quanto non devoluto con l'atto di appello, che contestava la qualificazione del fatto solo sotto il profilo del "possesso" in capo all'imputato dei gioielli (e non dell'occasionalità dell'ingresso nell'abitazione e dell'azione furtiva) e, quindi, della configurabilità dell'appropriazione indebita (e non del furto semplice, che discenderebbe dall'accoglimento della tesi sviluppata per la prima volta dal ricorso), laddove le deduzioni del ricorso circa la ricostruzione del fatto sono del tutto generiche (avuto riguardo, in particolare, alle dichiarazioni della persona offesa in ordine ai lavori effettuati), non ottemperando all'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali fatti valere (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349). 3. Anche il secondo motivo è inammissibile, in quanto la Corte distrettuale ha esaminato le deduzioni riproposte dal ricorso (il riacquisto da parte della persona offesa di alcuni dei gioielli rubati, la circostanza che al momento del furto erano in corso dei lavori da parte della ditta di Francavilla, etc.), valorizzando alcune circostanze, quali la restituzione di tre gioielli da parte dello stesso Chimienti, svilite dal ricorso, che insiste sulla critica all'attendibilità della persona offesa, il cui giudizio è stato ribadito dal giudizio di appello in termini esenti da vizi logico-argomentativi. Il ricorso, oltre che reiterativo, deduce questioni di merito, volte alla rivisitazione, esorbitante dai compiti del giudice di legittimità, della valutazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con motivazione coerente con i dati probatori richiamati e immune da vizi logici. 4. Il terzo motivo è inammissibile. La Corte distrettuale ha congruamente giustificato l'entità della pena (richiamando la gravità del fatto e i plurimi precedenti dell'imputato), dato conto della valorizzazione della parziale restituzione dei beni sottratti attraverso l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche (peraltro in regime di prevalenza), motivato il diniego della sospensione condizionale della pena (richiamando i precedenti dell'imputato e la circostanza che ha già fruito due volte del beneficio). Il ricorso ripropone 3 deduzioni già congruamente disattese dal giudice di appello, risultando, pertanto, reiterativo e manifestamente infondato. 5. Il quarto motivo è anch'esso reiterativo, avendo la sentenza impugnata congruamente replicato all'analoga deduzione proposta con il gravame, volta alla riqualificazione del fatto in termini di appropriazione indebita, sicché la censura articolata sul punto risulta, appunto, reiterativa di quella già dedotta in appello e puntualmente disattesa dalla Corte di merito, dovendo la stessa essere considerata, pertanto, non specifica ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 6. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. Non può darsi corso alla liquidazione dell'onorario al difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, alla quale provvederà, a norma dell'art. 83 d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte di appello di Lecce.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/06/2023.