Sentenza 29 marzo 1999
Massime • 1
La responsabilità dell'ente proprietario della strada è configurabile, a parte ogni problema di concorrente responsabilità dell'impresa appaltatrice dei lavori, anche quando i lavori di costruzione, manutenzione o restauro di una strada vengano dati in appalto, derivando dalla stessa titolarità della strada e dalla destinazione di essa al pubblico uso il dovere per l'ente di fare sì che quell'uso si svolga in condizioni di normalità e senza pericolo per gli utenti e, pertanto, in osservanza del principio del "neminem laedere".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/03/1999, n. 2963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2963 |
| Data del deposito : | 29 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI DESIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO BENUCCI, difeso dall'avvocato CARMALDO STRADA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TT ND, n.q. titolare omonima cessata ditta individuale, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MARIO MENGHINI, difeso dall'avvocato FRANCO FERRARIS, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2778/96 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 03/04/96 e depositata il 04/10/96 (R.G. 2377/86);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/99 dal Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI;
udito l'Avvocato Mario MENGHINI (con delega Avv. F. FERRARIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio LEO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con citazione notificata addì 5 ottobre 1983 ND TA esponeva che il 18 dicembre 1981 il proprio autocarro aveva riportato danni per essere entrato con la ruota anteriore destra in una buca di Via Due Palme, a Desio, non segnalata e quindi non avvistabile. Conveniva pertanto il Comune di Desio davanti al Tribunale di Monza per sentirlo condannare ai danni, pari a lire 6.712.345, oltre rivalutazione ed interessi.
2. Radicatosi il contraddittorio, l'Amministrazione comunale eccepiva d'essere carente di legittimazione passiva, deducendo all'uopo che l'anomalia della strada, lamentata ex adverso, era dipesa dall'esecuzione di opere eseguite dalla Padana Condotte s.r.l. su appalto dell'Azienda Municipale Servizi Pubblici.
3. Ritenuta la causa in decisione, il giudice adito rigettava la domanda, ma, su impugnazione del TA, la Corte d'appello di Milano, in riforma della prima decisione, condannava il Comune di Desio al pagamento della somma reclamata. Premettendo che la concessione in appalto dei lavori stradali alla Padana Condotte non aveva eliminato l'obbligo del Comune di vigilare affinché il loro svolgimento non cagionasse pregiudizio a terzi, osservava che dal testimoniale escusso era emerso che l'incidente era accaduto perché, sotto il peso del camion, da una buca aperta nel corso dei lavori, e non segnalata, era fuoriuscito materiale di riempimento, derivandone lo sprofondamento dell'automezzo.
4. Per la cassazione della sentenza il Comune di Desio ha proposto ricorso sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso l'intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Con il primo motivo, denunziando violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.), il ricorrente Comune -nel rilevare che l'esistenza del contratto d'appalto fra la A.M.S.P. e la Padana Condotte era circostanza ben nota al TA da prima dell'introduzione del giudizio, così come il rapporto diretto fra l'irregolarità della sede stradale e i lavori compiuti dall'appaltatrice- si duole che la Corte territoriale abbia affermato la sua legittimazione e la sua responsabilità in riferimento non già ad un difetto di manutenzione della strada, ma all'esecuzione di lavori eseguiti dal terzo appaltatore, così incorrendo in error in iudicando.
6. Con il secondo mezzo, denunziando erronea motivazione su punto decisivo della controversia (360 n. 5 c.p.c.), il medesimo ricorrente si duole che la stessa Corte, nell'affermare la sussistenza dell'obbligo di vigilanza, abbia presupposto l'ultimazione dei lavori e la riconsegna dell'opera ad esso Comune, nonché l'omissione, da parte sua, delle relative cautele doverose, laddove non v'era prova alcuna di tali circostanze.
7. Osserva il Collegio.
8. Come detto in parte narrativa, il giudice d'appello affermò che, nonostante l'appalto concesso alla Padana Condotte per il compimento di lavori sulla strada de qua, il Comune di Desio era egualmente responsabile del fatto dannoso accaduto al TA, poiché -in quanto proprietario di quella strada, secondo quanto implicitamente si trae dalla complessiva trama argomentativa- avrebbe dovuto attivarsi per eliminare ogni situazione di pericolo eventualmente determinata dallo svolgimento dei lavori: cosicché, avendo omissivamente contravvenuto a tale dovere, s'era verificato il cedimento del terreno sotto il peso dell'automezzo, in corrispondenza di una buca non segnalata.
Ebbene, l'enunciato principio di diritto, in relazione al motivato accertamento in fatto, non merita censura alcuna, poiché, così decidendo, la Corte di merito si è puntualmente uniformata al costante insegnamento di questa Corte, secondo cui, appunto, "La responsabilità dell'ente proprietario della strada è configurabile, a parte ogni problema di concorrente responsabilità dell'impresa appaltatrice dei lavori, anche quando i lavori di costruzione, manutenzione o restauro di una strada vengano dati in appalto, derivando dalla stessa titolarità della strada e dalla destinazione di essa al pubblico uso, circostanze, queste, per le quali l'ente è tenuto a fare sì che quell'uso si svolga in condizioni di normalità e senza pericolo per gli utenti e, pertanto, in osservanza del principio del neminem laedere, nel consentirlo, deve eliminare ogni situazione di fatto contraria a quelle condizioni, rimanendo, dalle norme generali che impongono tali doveri, limitati i suoi poteri discrezionali. Tali principi tornano a maggior ragione applicabili ove in un determinato tratto di strada difettino tracce evidenti di lavori in corso, di opere, di attrezzature, idonei a richiamare l'attenzione dell'utente su possibili situazioni pericolose (Cass. 7 aprile 1964 n. 782; vedi anche, nel medesimo senso, Cass. 9 novembre 1978 n. 5133, Cass. 29 novembre 1979 n. 6263, Cass. 16 aprile 1987 n. 3771). Non essendo ovviamente di alcun rilievo il fatto che il danneggiato conoscesse la sussistenza del rapporto d'appalto fra il Comune di Desio e la Padana Condotte, trattandosi di res inter alios, è giocoforza dichiarare l'infondatezza del primo mezzo d'annullamento.
9. Dalla ricostruzione dei fatti, quale operate dalla Corte territoriale, deriva l'assorbimento del secondo mezzo, con il quale è dedotto che esso giudice avrebbe posto a base della decisione, contro l'obbiettività dei fatti, l'ultimazione dei lavori e la riconsegna dell'opera appaltata (non senza notare che il vizio dedotto, integrante un'ipotesi di travisamento del fatto, non è sindacabile in sede di legittimità, autorizzando semplicemente, alla stregua d'un pacifico orientamento della giurisprudenza, la proposizione del rimedio della revocazione di cui all'art. 395 c.p.c.: ex plurimis, Cass. 15 maggio 1997 n. 4310).
10. Così integralmente rigettato il ricorso, il rimborso delle spese di questo grado del giudizio, nella liquidazione di cui in dispositivo, segue la soccombenza del Comune di Desio.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida 126.000, oltre onorari che liquida in lire 1.500.000.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 25 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 29 marzo 1999