Sentenza 9 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/2002, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2002 |
Testo completo
IN 0 0 1 68 /02 L PO LO IT LIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto vincolo fertinenziale SEZIONE SECONDA CIVILE di ren setust Ion parchiffin;
contiturpar Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 2628/99 Cron. 286 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere ..45Rep. Dott. Rosario DE JULIO Rel. Consigliere Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Ud. 04/05/01 - Dott. Umberto GOLDONI Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA Me Juli Romaris sul ricorso proposto da: AS VA, elettivamente domiciliata in ROMA CORTE SUE D ONE VIA CLITUMNO 51, presso lo studio dell'avvocato Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE MARTIRE ANDREA, difesa dall'avvocato RIGAMONTI MARCO, dal Sig.
7-55 per duit - 9 GEN. 2002 giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE
- ricorrente -
contro 55 1 3000 POZZI LORELLA, POZZI MASSIMO, POZZI CANCELLERIA ANTONELLO, LIBERATORE ELIDE, RAINERI ARISTIDE, elettivamente domiciliati in ROMA PZZA DELLE MUSE 7, presso lo DF013333 studio dell'avvocato PANINI ALBERIGO, che li difende 2001 unitamente all'avvocato RATTI GIANMARIA, giusta delega 767 in atti;
-1- - controricorrenti avverso la sentenza n. 669/97 del Tribunale di LECCO, depositata il 15/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/01 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito 1'Avvocato MARTIRE Andrea, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato PANINI Alberigo difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, il suo rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in data 13.12.1995 ZZ EL, IM e AN, BE ID e IN DE convenivano avanti il Giudice di Pace di Lecco AN MN affinchè la stessa venisse condannata ad astenersi dal parcheggiare la propria auto nel tratto di area comune planimetria allegata agli contraddistinta nella unità immobiliari facenti atti di vendita delle "Residence Belvedere", in parte del condominio Comune di Oliveto Lario, dal numero 19 e dalla lettera I, di cui era comproprietaria insieme agli L attori e conseguentemente perché venisse inibito alla stessa l'utilizzo in via esclusiva di detta area. ritualmente in giudizio la Costituitasi chiedeva il rigetto della domanda, MN chiedendo in via riconvenzionale che venisse accertata l'esistenza di un suo diritto all'uso esclusivo dell'area citata. Il Giudice di Pace di Lecco, con sentenza - 25.5.1996, accoglieva la domanda 24.5.1996 attorea. Avverso la predetta sentenza la MN proponeva appello chiedendo che venisse accertata 3 la natura pertinenziale della porzione di terreno contraddistinta dal n. 19 e dalla lettera I, rispetto all'appartamento di sua proprietà, con conseguente dichiarazione del relativo diritto di proprietà esclusiva, ovvero in subordine, del suo diritto all'uso esclusivo permanente trasmissibile sulla suddetta pertinenza. Il Tribunale di Lecco, con sentenza del condannando la W confermava l'impugnata15.12.1997, mai notificata, pronuncia rigettando l'appello e sig.ra MN al pagamento delle spese di giudizio. Avverso tale sentenza MN AN ricorre per cassazione con un unico articolato motivo;
resistono con controricorso ZZ EL, IM e AN, BE ID e IN DE. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 1350 n.4 e 1062 cod. civ., in Leav relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per avere la sentenza impugnata 1 escludendo che l'area in contestazione fosse pertinenza dell'appartamento a lei venduto, per la mancanza di una durevole destinazione della stessa a servizio dell'immobile - tenuto conto del fatto che di cui è proprietaria 4 si verteva in ipotesi di servitù costituita per t destinazione del padre di famiglia (art. 1062 cod. civ.) la quale prescinde da un atto negoziale;
in ogni caso il vincolo pertinenziale risultava dal fatto che l'area destinata a parcheggio era divisa in quattro parti corrispondenti al numero delle unità immobiliari interessate e che il posto auto della ricorrente per le sue condizioni di portato di handicap era stato realizzato con misure maggiori. Il ricorso è infondato. La prospettazione di una servitù per destinazione del padre di famiglia è questione nuova, come tale inammissibile. La sentenza impugnata ha poi escluso vincolo pertinenziale fra il l'esistenza di un ricorrente e la sua unità posto occupato dalla immobiliare per varie considerazioni: non era applicabile la normativa della legge n.47/1985, comeart. 26, perché il vincolo di pertinenzialità, chiarito dalla Cass. S.U., sent. n. 3363/1989, intercorre fra l'intera area di parcheggio e l'intero condominio e non tra la singola porzione di area ed il singolo appartamento;
inoltre la MN aveva l'uso esclusivo di altro posto 5 macchina, rilievo questo non contestato;
non vi era la destinazione del posto abusivamente occupato a servizio dell'appartamento della ricorrente, ma alla manovra dei mezzi di tutti i condomini. La ricorrente, infine, contesta che il diritto di uso dell'area dovesse risultare da atto scritto. La censura è infondata, perché tale formalità di costituzione del diritto è imposta dall'art. 1350 n.4 c.c.. Respinto il ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 109T 129,11
P.Q.M.
455T 20,66 La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente TOT. 149,77 giudizio che liquida in L.2178900 di cui L.duemilioni per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 4.5.2001. Il comigliere est. Huadon Re Julis OO Ростий ne IL CANCELLIERD Faulobalamin AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 26 APR. 200 4. DEPOSITATO IN CANCELLERIA. Roma = 9 GEN. 2002 Registrato in CENTO QUARANTANOVEDA, al147639 versale C. 149.77 IL CANCELLIEREC p. Dirigento Area Servizi (euro (Dott.ssa Maria Grazia Z FIL Il Responsabile Serviate Atti Guddert (Dr. M. RACCICHINI F F C I O I 902