Sentenza 4 giugno 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2002, n. 8055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8055 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRI L0 8055/02 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri igistrati Presidente R.G.N. 3628/00 Dott. Angelo GRIECO Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Cron. 22165 Consigliere Dott. Donato PLENTEDA 1640Rep. Dott. Walter CELENTANO Rel. Consigliere - Ud. 09/01/2002 Dott. Aniello NAPPI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE dal Sig. RI ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA per diritti € - 44-GIU, 2002 il OSLAVIA 30, presso l'avvocato MASSIMO CASELLA PACCA DI IL CANCELLIERE MATRICE, che 10 rappresenta e difende unitamente и all'avvocato ALDO BRIZZI, giusta delega in calce al ricorso;
1500 ANCELLERIA ricorrente
contro
FALLIMENTO F.G.E. Srl in liquidazione;
intimato avversO il provvedimento del Tribunale di BUSTO 2002 ARSIZIO, depositato il 10/12/99; 1 19 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 09/01/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Cenni sul procedimento NE AR, già consulente legale dellaL'avv. S.r.l. Elca Elettro, successivamente denominata "F. G. E. S.r.l. in liquidazione e con tale denominazione dichiarata fallita dal tribunale di Busto Arsizio dopo un periodo in cui era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, ottenne in sede di verifica dei crediti, l'ammissione al passivo in via privilegiata per la somma di lire 51.800.000 e come chirografario per la somma di lire 12.025.700. Lo stesso avvocato aveva inoltre richiesto che fosse pagata in suo favore, in prededuzione, la somma di lire 45.601.600 a titolo di compensi professionali tutti relativi а prestazioni effettuate anche dopo l'ammissione della società al concordato preventivo. Il giudice delegato, con successivo provvedimento, dispose che in favore dell'istante fosse pagata in pre- deduzione la somma di lire 15.000.000 per le prestazio- ni cadute nel periodo di concordato (giugno 1998 gen- naio 1999) computate in proporzione al pattuito compen- 14 2 SO forfettario annuo di lire 30.000.000, che egli riteneva di dover tener fermo, con la motivazio- che "si era trattato di prestazioni effettuate ne nell'interesse della procedura, svolte al fine di evi- tare che alcuni decreti ingiuntivi divenissero defini- tivi" Avverso il decreto del g.d. l'avvocato AR pro- pose reclamo al tribunale richiedendo che fosse accolta la richiesta di pagamento in prededuzione dell'intero compenso richiesto, in lire 45.601.600. Con suo decreto emesso il 10.12.1999, il tribunale respinse il reclamo. Ricorre per cassazione il AR. Motivi della decisione Il ricorrente ha proposto quattro motivi di cassa- zione, come segue rubricati e svolti. 26 e 111 Il primo mezzo: "violazione degli artt. della legge fallimentare". Egli deduce che il tribunale, trascurando di porre in evidenza che la statuizione resa sul re- riguardava soltanto il di più richiesto da clamo esso reclamante rispetto a quanto già gli era stato attribuito dal giudice delegato, abbia illegit- ch timamente modificato in pejus la decisione di quest'ultimo. 3 Il secondo mezzo denuncia il vizio di omessa pro- nuncia e la violazione degli artt. 1453 e 1460 C.C. sul punto della operatività della pattuizione di compenso forfettario, che egli aveva contestato con il reclamo sulla base della inadempienza della soc. Elca Elettro. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 1326, 1362, 1363, 1366 e SS. cod. civ. e l'omessa pro- nuncia sul punto, anch'esso costituente motivo di re- clamo, che la pattuizione forfettaria aveva riguardato la consulenza generica ma non le prestazioni relative ai giudizi, per le quali egli aveva diritto al compen- So. Il quarto mezzo denuncia la violazione degli artt. 111 e 26 della legge fallimentare e censura il decreto del tribunale per la conformità della sua statuizione al principio secondo il quale "le obbligazioni sorte nel corso della procedura di concordato preventi- Vo non possono essere soddisfatte in prededuzione nel caso di successivo fallimento". La censura di cui al primo motivo non ha fondamento. Invero, se pur la motivazione del decreto non è puntuale e specifica sul punto dell'applicazione del principio di diritto (inammissibilità del pagamento in prededuzione di crediti relativi a spese effettuate 4 nell'interesse della procedura di concordato preventi- vo) soltanto a ciò che formava oggetto della richie- sta reiterata dall'istante con il reclamo (pagamento in prededuzione dell'intera somma di lire 45.601.600 in luogo della minor somma di lire 15.000.000 attribuita dal g.d.), il vizio denunciato non sussiste tro- vando la motivazione del decreto la sua specificazione nel dispositivo , che è di "rigetto del reclamo" sen- za alcun intervento di modificazione in pejus in ordinea decreto del giudice delegato. Il secondo e il terzo motivo sono fondati. Sussiste infatti il vizio di omessa pronuncia in ordine ad entrambe le questioni prospettate dal ri- corrente con il reclamo (da pag. 5 a pag. 8): che a) la pattuizione di compenso a forfait, denun- ciata da esso avv. AR con lettera del 10.06.1998, era rimasta caducata per l'inadempimento della cliente;
b) la pattuizione stessa aveva ri- guardato non l'assistenza e il patrocinio nei giu- dizi bensì la sola consulenza generica e corrente. Su tali questioni, infatti, il Tribunale ha omesso qualsiasi pronuncia. Il quarto motivo, nella parte in cui attiene alla attribui- maggior somma richiesta rispetto а quella dal giudice си ta, con pagamento in prededuzione, 5 delegato, assorbito. Ed invero, l'esatto e consolidato principio di di- ritto che sancisce l'inammissibilità del pagamento in prededuzione nel successivo fallimento (art. 111 1.f.) di crediti relativi ad attività espletate corso della procedura di concordato preventi- nel che il tribunale ha richiamato anche attra- vo, verso 1' esplicito riferimento ad alcune pronunce di questa Corte (detti crediti non possono essere sod- disfatti in prededuzione in caso di successivo falli- mento del debitore, rientrando tra quelli concorsuali soggetti alla procedura di accertamento del pas- sivo, secondo le norme di cui agli artt. 93 e SS. della legge fallimentare: V., ex multis, le sentenze n. 7140 del 1996 e n. 11216 del 1995), destinato a trovare applicazione nel caso di specie sol- riesaminando le questioni pre- tanto nel caso in cui, termesse, il Tribunale dovesse riconoscere fondatez- za giuridica alle pretese del reclamante in ordine a compensi maggiori di quelli a lui attribuiti dal giudice delegato. Non deve dunque farsi luogo alla disamina delle ragioni dedotte dal ricorrente in senso con- trario al suddetto principio di diritto e della possibilità che, in forza di tali prospettate ra- 6 gioni, il principio stesso debba essere riconsi- derato e rivisto. Il ricorso va dunque accolto per i soli motivi se- condo e terzo e il decreto cassato in relazione ai motivi medesimi. Il giudice del rinvio, che resta designato nello stesso Tribunale di Busto Arsizio, in diversa composi- zione, provvederà anche in ordine alle spese del giu- Gi dizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il quarto motivo. Cassa l'impugnato decreto in relazione 109T 129,M ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del pre- 456T 20,66 sente giudizio, al Tribunale di Busto Arsizio. TOT, 149.77 Così deciso addì 9 (nove) gennaio 2002 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Grieco Walter Celentano 사 IL CANCE DEPOSITATA IN CANCELLERIA Mame D 4 61 2002 Oggi, de SUERE IL CA Mar