Sentenza 1 ottobre 2003
Massime • 1
L'obbligo di odorizzazione del gas combustibile ad uso domestico o similare, di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1971 n. 1083 (norme per la sicurezza del gas combustibile), grava sia sulle aziende distributrici che su quelle fornitrici del gas all'utente finale, atteso che la legge n. 1083 ha inteso garantire l'uso del gas in condizioni di sicurezza in ogni momento della distribuzione e fornitura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/10/2003, n. 42406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42406 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. UMBERTO PAPADIA - Presidente -
Dott. AMEDEO POSTIGLIONE - Consigliere -
Dott. ALDO GRASSI - Consigliere -
Dott. VITTORIO VANGELISTA - Consigliere -
Dott. MA GENTILE - Consigliere -
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
PROCURATORE della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio;
avverso la sentenza emessa in data 24/10/02 dal Tribunale in composizione monocratica di Sondrio - sez. dist.di Morbegno - nei confronti di:
SI MA, nato a [...] il [...];
Letti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale dott. G. Izzo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, perché infondato;
Ascoltato l'Avv. Donato Lucini, difensore dell'imputato. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Osserva
Con sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Sondrio -sez. dist. di Morbegno datata 24/10/02 MA SS veniva assolto, per insussistenza del fatto, dalla contravvenzione prevista dagli artt. 2 e 5 L. 61/12/71, n. 1083, della quale era chiamato a rispondere per avere, quale rappresentante legale della "VAMP GAS s.r.l." e della LIQUIGAS s.r.l." correnti in Tirano, ditte distributrici di gas combustibile per uso domestico, messo in commercio quest'ultimo privo di odorizzazione, come accertato in Civo il 21/5/01.
La non configurabilità, nel caso in specie, del reato di cui in rubrica veniva affermata essendosi ritenuto che:
- le ditte rappresentate dall'imputato sarebbero state soltanto fornitrici di gas all'utente finale, ma non produttrici, ne' distributrici di esso;
- la norma di cui all'art. 2 L. 1083/'71 porrebbe l'obbligo di odorizzazione del gas solo a carico delle imprese o aziende produttrici o distributrici, non anche di quelle meramente fornitici del prodotto agli utenti;
- tale interpretazione della norma sarebbe confortata dal rilievo che 1' art. 3 della citata legge stabilisce come debbano essere considerati conformi alle regole della buona tecnica per la sicurezza i materiali, gli apparecchi e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico, nonché l'odorizzazione del gas, realizzati secondo le specifiche norme di sicurezza approvate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, pubblicate dall'U.N.I. (Ente nazionale di unificazione) in tabelle con la denominazione UNI-CIG, - la norma UNI 9463-1, in materia specifica di impianti di odorizzazione, estenderebbe la responsabilità per erronea odorizzazione alle aziende produttrici o anche solo distributrici di gas esclusivamente nell'ambito della grande distribuzione a mezzo rete, con esclusione -quindi- della distribuzione al dettaglio o al minuto.
Avverso tale decisione il Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale ha proposto ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento, per violazione di legge.
Deduce, in particolare, il ricorrente che la responsabilità penale dell'imputato, in ordine al reato ascrittogli, sarebbe stata esclusa illegittimamente dal momento che:
a) l'art. 2 L. 1083/'71 pone l'obbligo della odorizzazione dei gas combustibili ad uso domestico a carico "delle imprese ed aziende produttrici o distributrici";
b) la distinzione, effettuata dal Giudice di merito, fra aziende distributrici ed aziende fornitrici del gas all'utente finale, sarebbe arbitraria;
c) l'art. 3 L. 1083/'71 si limiterebbe ad attribuire una valenza di idoneità tecnica alle partite di gas che subiscano processi di odorizzazione conformi alle regole tecniche definite nelle norme UNI-CIG;
d) il tenore di tale odorizzazione è regolato dalla norma UNI 7133, mentre gli impianti ed i processi relativi sono regolati dalla norma UNI 9463-1, dal che dovrebbe solo dedursi che se il gas è stato odorizzato secondo quanto previsto dalla norma UNI-CIG, il relativo procedimento deve essere considerato corretto;
e) l'espressione "le aziende produttrici e gli importatori sono responsabili della odorizzazione dei gas propano liquidi immessi al consumo", contenuta nel paragrafo 4.1 della norma UNI 9463-1, denominato "Aziende produttrici o distributrici di G.P.L.", non dovrebbe trarre in inganno in quanto, da un canto, non esclude l'esistenza di altri soggetti responsabili dell'odorizzazione del gas e, dall'altro, essendo contenuta in una norma avente esclusiva valenza tecnica, non può apportare eccezioni al chiaro dettato normativo di cui all'art. 2 L. 1083/'71. Conclude, il ricorrente, che -pertanto- ogni ditta distributrice, anche se di dimensioni medie, come quelle dell'imputato, avrebbe il dovere di accertare l'adeguata odorizzazione di ogni singola partita di gas, trasportata a mezzo di autotreni, prima del relativo travaso nei propri serbatoi di stoccaggio e della consegna di esso agli utenti finali.
Con articolata memoria dell'1/9/03 il difensore del SS ha chiesto il rigetto del ricorso del P.M., perché infondato, sostenendo che l'obbligo dell'odorizzazione del gas incomberebbe solo sulle aziende produttrici e/o distributrici di gas a mezzo rete, non anche su quelle fornitrici di esso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento, perché fondato.
L'art. 2 L. 6/12/71, n. 1083, pone espressamente l'obbligo dell'odorizzazione del gas combustibile ad uso domestico o similare a carico delle imprese o aziende produttrici o distributrici di esso.
La distinzione, effettuata dal Giudice di merito e ripresa dal difensore dell'imputato, fra aziende distributrici ed aziende fornitrici di gas all'utente finale appare arbitraria e non consona allo spirito della legge che, dettando "norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile", ha inteso garantirne l'uso -in ragioni di sicurezza- in ogni momento della distribuzione e fornitura anche ai clienti al minuto.
I decreti ministeriali, con i quali sono state approvate le diverse norme specifiche in tema di sicurezza, pubblicate dall'Ente nazionale per l'unificazione (UNI) e contenute nelle tabelle UNI-CIG di cui all'art. 3 L. 1083/'71, non possono derogare, ne' limitare la portata di norme di legge primaria, qual'è quella da ultimo citata. Dalle esposte considerazioni discende che l'imputato, quale rappresentante legale di due ditte distributrici di gas combustibile ad uso domestico, deve ritenersi compreso fra i destinatari dello obbligo di odorizzazione di esso prima della consegna agli utenti e che la decisione impugnata deve essere annullata, con rinvio allo stesso Tribunale per nuovo giudizio nei rispetto del principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
annulla la sentenza emessa il 24/10/'02 dal Tribunale, in composizione monocratica, di Sondrio -sez. dist. di Morbegno- nei confronti di MA SS e rinvia allo stesso Tribunale per nuovo giudizio a carico dello stesso.
Così deciso in Roma, l'1 Ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 6 NOVEMBRE 2003.