Sentenza 5 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/02/2002, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2002 |
Testo completo
E N A R R T ITALIANA BBLICA S I 0 4 5 4 6 4 0 2 ° G 5 A R I E . L O DEL POPOLO ITALL N R R L T A O A U D B D E A I T E R A T 1 T I 3 N SEZIONE QUINTA CIVILE R 1 E S E . T N A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M Dott. Alfio Finocchiaro Presidente R.G. n. 776/2000 Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Cron. 3858 Dott. Stefano Monaci Consigliere Rep. Ud. 13 novembre Dott. Mario Cicala Consigliere 2001 Dott. Antonino Di Blasi Consigliere ha pronunciato la seguente: OGGETTO SENTENZA Tributi diretti / Irpef / sul ricorso proposto il 27 dicembre 1999 da: processo udienza OL NN MA AR, in proprio e quale ex socio della trattazione/ notifica / MD Confezioni di Meggiorin-OL s.d.f. elettivamente domi- società di fatto / legit- ciliata in Roma alla via Tazzoli, n. 6, presso l'avv. Romano Vacca- timazione passiva / rella, che la rappresenta e difende giusto mandato a margine del ri- socio. corso ricorrente ON
contro
Amministrazione delle Finanze dello Stato nella persona del mini- stro pro tempore- rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e dornicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 resistente 7 4 2 proc. n. 776/2000 R.G. 2 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia1sez. LVI -n. 123/99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 novembre 2001 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito l'avv. Romano Vaccarella, difensore della OL, che ha chie- sto la cassazione della sentenza impugnata;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Mele, che ha concluso per l'accoglimento del primo moti- vo con assorbimento degli altri;
in subordine per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio distrettuale II.DD. di Breno, a seguito di verifica della po- lizia tributaria nei confronti della s.d.f. M.D. di IN e OL дл notificava il 28 dicembre 1992 al socio NN MA AR Du- coli avviso di rettifica della dichiarazione resa dalla medesima ai fini Irpef per l'anno 1987. La OL proponeva ricorso avverso la rettifica e la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia il 18 febbraio/15 settembre 1997 annullava l'avviso in ragione della pronuncia, contestualmente emes- sa, di annullamento della rettifica 1.1.o.r. nei confronti della società, che ne costituiva il presupposto. Le decisione, appellata dall'Ufficio, era riformata il 31 maggio/24 giugno 1999 dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombar- dia, che rigettava l'originario ricorso della OL, poiché con deci- sione in pari data aveva riconosciuto, al contrario, la validità della proc. n. 776/2000 R.G. 2 rettifica del reddito emessa nei confronti della s.d.f. MD per l'imposta locale relativamente al medesimo anno. La OL, in proprio e nella qualità, ricorreva per la cassazione della sentenza con sei motivi e l'intimata Amministrazione Finanziaria dello Stato non si costituiva nel procedimento. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente, con il primo motivo, ha eccepito la nullità della sen- tenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 33, 1° co., e 17, d.p.r. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto l'istanza di trat- tazione del gravame in pubblica udienza, nella quale era comparso il solo Ufficio, sarebbe stata notificata all'appellata in luogo diverso dal domicilio presso il dott. Luigi Billone, che ella aveva eletto nell'atto ey di costituzione per il secondo grado di giudizio dinanzi alla com- missione tributaria regionale. Il motivo è fondato. La pubblica udienza, condizionata alla presentazione da almeno una delle parti di apposita istanza di discussione, rappresenta un rito al- ternativo alla camera di consiglio, normalmente previsto per la tratta- zione delle controversie tributarie, ed in relazione ad essa, al pari che nonostante la conformazione del relativo processoalla seconda, come documentale, sia sotto l'aspetto probatorio che difensivo van- no osservati tutti gli adempimenti necessari a garantire l'esercizio del diritto di difesa. La specifica e più intensa caratterizzazione del contraddittorio, deri- vante dalla possibilità offerta alle parti costituite di illustrare oral- proc. n. 776/2000 R.G. 3 mente i termini della controversia e le rispettive ragioni, è realizzata con la comunicazione oltre che della data stabilita per la trattazione della controversia, affidata alla segreteria dall'art. 31, d.p.r. n. 546/92, anche con la notifica dell'istanza di discussione in pubblica udienza ai soggetti legittimati a partecipare ad essa, secondo la previsione dell'art. 33, 1° co., cit. dec., e l'invalidità, pur se limitata a quest'ultima formalità, determina, conseguentemente, la nullità dei successivi atti processuali e della sentenza, a norma degli artt. 101 e 156, 2° co., c.p.c., essendo detta notifica indispensabile a garantire l'intervento nell'udienza di tutti i necessari contraddittori. Nella specie, dovendo la richiesta dell'Ufficio di discussione in pub- blica udienza essere notificata, alla luce della disciplina di cui all'art. 17, 1° co., d.p.r. n. 546/1992, nel domicilio eletto dall'appellata ом nell'atto di costituzione nel giudizio di secondo grado, salva la con- segna a mani proprie, ed essendo stata invece la stessa notificata in un domicilio, la cui elezione era stata implicitamente revocata da al- tra successiva, deve ritenersi che la trattazione della causa, svoltasi in pubblica udienza con il solo intervento del rappresentante dell'am- ministrazione finanziaria, sia avvenuta in violazione dei principi del contraddittorio e della difesa. Tutti gli atti compiuti da quel momento in poi, dunque, sono da con- siderarsi nulli, compresa la sentenza pronunciata in secondo grado all'esito della discussione ed in accoglimento, quindi, del primo mo- tivo la sentenza impugnata deve essere cassata con assorbimento de- gli altri motivi di ricorso e rinvio, anche per le spese ad altra sezione proc. n. 776/2000 R.G. della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso con assorbimento degli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 13 novembre 2001. Il presiden Il consigliere est. hotch dott. Massimo Oddo IL CANCELLIERE C TE TI DEPOSITATO IN CANCELLERIA -5 FEB. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 IN TI E N O I Z 6 8 A 9 5 R 1 . T / 4 S N I / - 6 A G 2 I E B . R R . R . L A P L . A T A D D . U L B E E B A I D T T I R A N S I 1 E T N 3 S R E 1 E S E . I T N A A M proc. n. 776/2000 R.G. 5