Sentenza 6 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/10/2003, n. 14873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14873 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2003 |
Testo completo
ес 63613 14873/051 4 8 7 3 / 0 3 : REPUBBI ESENTE DA REGISTRAZIONOME DEL POPOLO ITALIANO N. 131 TABAORT 5 SUPREMA DI CASSAZIONE AI SENSI DEL DPR. MATERIA TRIBUTARIA SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.5380/99 Dott. Francesco Cristarella Orestano Presidente Dott. Enrico Papa Consigliere Dott. Antonio Merone Consigliere Cron. 30057 Rep. Dott. Francesco Ruggiero Cons. Rel. Ud. 5-12-02Dott. Giuseppe Falcone Consigliere ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 63613 sul ricorso proposto da: Ministro pro Ministero delle Finanze, in persona del tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n.12; ricorrente
contro
PULIPELLE s.r.l., corrente in Calenzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresetata e difesa dagli Avv.ti Sandro Milloni del foro di Firenze e Aldo Proietti, presso il cui studio in Roma elettivamente domicilia, in viale delle Milizie n.138; - controricorrente 0 446 avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 718 del 17-2-98/20-5-98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5/12/02 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo La PULIPELLE s.r.l., con sede in Calenzano, con citazione notificata il 27-3-96, conveniva davanti al Tribunale di Firenze il Ministero delle Finanze per ottener la condanna alla restituzione della somma di £.18.500.000, oltre intressi legali, a titolo di restituzione di quanto pagato dal 1987 al 1991 per tassa annuale di concessione governativa. L'Amministrazione Finanziaria contrastava la domanda, articolando tre motivi : l'incompetenza territoriale, assumendo la competenza del Tribunale di Roma;
l'improponibilità della domanda di rimborso, essendo tardiva ai sensi dell'art.13 co.2° D.P.R. n.641/72; la funzione remuneratoria almeno parziale della tassa e, quindi, la sua almeno parziale legittimità anche secondo l'ordinamento comunitario. L'adito Tribunale, con sentenza del 2-4-96, accoglieva 2 la domanda attrice, dichiarando indebito il pagamento della tassa ed illegittimo il ruolo notificato alla società. L'Amministrazione proponeva gravame, assumendo, tra l'altro, che : relativamente al 1992, per le istanze di rimborso doveva applicarsi la diversa procedura introdotta dalla L.19-10-93, n. 427 (di conversione del D.L. 30-3-93, n.331); per l'azione di ripetizione era stabilito un termine triennale di decadenza dall'art.13 D. P. R. n.641/72; non ricorreva un'ipotesi di pagamento indebito;
non vi era contrasto tra legge nazionale e normativa comunitaria. La società appellata si costituiva, chiedendo il rigetto dell'appello. La Corte d'appello di Firenze, con la sentenza in epigrafe, rigettava l'appello dell'Amministrazione Finanziaria, affermando che, stante il contrasto tra normativa interna e regole comunitarie, la prima andava disapplicata non esisteva potere tributario, e disattendendo la questione della decadenza triennale. Il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione, notificato in data 8-3-99, con l'articolazione di due motivi. La società intimata si è costituita con controricorso, notificato in data 8-4-99. Motivi della decisione 3 1 . Il Ministero ricorrente, denunziando la violazione ed errata applicazione dell'art. 13 D.P.R. n.641/72, in relazione all'art. 360 co.1° n.3 e 5 c.p.c., ha articolato due motivi di censura. Il primo concerne la questione della decadenza ed, in particolare, la relativa deduzione nel termine triennale previsto dall'art. 13 D.P.R. n.641/72. Il secondo motivo attiene allo ius superveniens, rappresentato dall'art.11 L.23-12-88, 448, dal quale discenderebbe il diritto a detrarre dalle somme corrisposte l'importo della tassa per la prima iscrizione e della tassa annuale per l'iscrizione di altri atti sociali e ad applicare sulla somma risultante dovuta in restituzione gli interessi del 2,50% decorrenti dalla domanda. 2 Il primo motivo fondato alla stregua dell'indirizzo ormai consolidato di questa Corte (a partire da Cass. Sez. Un., n. 3458/1996), secondo il quale è applicabile all'azione di ripetizione della tassa annuale sulle società la decadenza triennale decorrente dal giorno del pagamento, fissata dall'art.13 co.2° D. P.R. n.641/72 in materia di tasse sulle concessioni governative. La richiamata disciplina risponde ad esigenze di sollecita definizione dei rapporti tra fisco e 4 contribuente (ex plurimis Cass. n.7176/99). Inoltre, la normativa non contrasta con il diritto comunitario, in quanto si applica allo stesso modo alle azioni di ripetizione di tali tributi, fondate sul diritto comunitario, ed а quelle fondate sul diritto interno (Corte Giust. CE 15-9-98). A questo orientamento, che trova ulteriori ragioni di conferma dalla previsione dell'art.11 co.2° L. n.448/98, non si è attenuta l'impugnata decisione della Corte territoriale, per cui va accolta l'esaminata prima censura. 3 . Non può trovare, invece, accoglimento la seconda censura, attinente allo ius superveniens. E' ormai opinione consolidata (ex plurimis Cass. 9-7- 99, n.7176) che la tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese, dovuta ai sensi dell'art.3 D.L. 19-12-84, n.853, convertito nella L. 17-2-85, n.17 e successive modificazioni - dalle società per ogni anno solare successivo all'iscrizione, è illegttima per contrasto con gli artt.10 e 12 della Direttiva 17-7-69, n.69, n.69/335/CEE del Consiglio e 1'Amministrazione Finanziaria è, pertanto, tenuta a restituirla senza che a ciò osti 10 ius superveniens rappresentato dall'art. 11 L.23-12-98, n. 448. 5 4 In definitiva, per le svolte argomentazioni, in accoglimento del primo motivo di ricorso, l'impugnata Cessere decisione deve cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase. Il secondo motivo va, invece, disatteso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso;
rigetta il secondo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto;
rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. Così deciso in Roma, il 5-12-02, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione. Il Relatore Il Presidente Dott. Francesco Ruggiero Dott. Francesco Cristarella Ja n n, Orestano stan m asco SUPREMA IL CANCELLIERE dott. Luigi Riitano DEPOSITATO IN CANCELLERIA 6 011 2003 oggi, IL CANCELLIERE C1 dott. Luigi Riitano