Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2001, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 01346/01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COR Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente - R.G.N. 9652/98 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron. 2756 Dott. Erminio RAVAGNANI Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud. 01/12/00 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copla studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da:
3.1 GEN. 2001 TT RI, domiciliata in ROMA presso la IL CANCELLIERE CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, LIRE 3000 CANCELLERIA rappresentata e difesa dall'avvocato GIULIARI GAETANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
CG408159
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALEDELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto, 2000 rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 5131 CARLO, PESCOSOLIDO GABRIELLA, DI LULLO MICHELE, giusta -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso. - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 420/98 del Tribunale di VERONA, depositata il 25/02/98 R.G.N. 68/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/00 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 9652/98 Svolgimento del processo indicata in epigrafe, il Tribunale di Con la sentenza Verona -pronunciando sull'appello proposto da LI Maria avverso la sentenza del Pretore della stessa città che l'aveva - condannata a restituire all'INPS l'eccedenza pensionistica indebitamente riscossa- disponeva non farsi luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso e condannava l'appellante a restituire la quota residua, compensando le spese. Ciò, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 261, della legge n.662 del 1996, avendo accertato la verificazione dell'indebito in epoca anteriore al Fay 1° gennaio 1996, la mancanza del dolo del soggetto percipiente e la titolarità, da parte del medesimo, di un F reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 d'importo superiore a sedici milioni. La LI ha quindi proposto ricorso per cassazione. L'INPS ha depositato procura. Motivi della decisione 1. Con un unico motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 80 R.D. 1422/24, dell'art. 52 1. 9/3/1959 n.88, dell'art. 6 comma 11 quinquies L. 638/83 e dell'art. 1 comma 261 1./23/12/1996 n.662 con mende riferimento all'art. 360 n.3 e n.5 c.p.c. e conseguente erronea 3 e contraddittoria motivazione". Richiamando la sentenza di questa Corte n.6369 del 1997, deduce (in estrema sintesi) che la disciplina dell'indebito previdenziale dettata dall'art. 1, commi 260 e segg. della legge 1996/n.662 ha carattere residuale rispetto alla normativa : previgente costituita dagli artt. 80 r.d. 1924/n.1422, 52 legge 1989/n.88 e 6 comma 11 quinquies 1. 1983/n.638 (recte, d.l. 1983/n.463 conv. in legge 1983/n.638) come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.166 del 1996- applicabile alla fattispecie (concernente indebita percezione d'integrazione al minimo) e, pertanto, potrebbe operare solo nell'ipotesi риу d'indebito risultato ripetibile alla stregua di tale disciplina anteriore e non anche nell'ipotesi in cui il percettore nulla avrebbe dovuto restituire in base a questa stessa disciplina. Osserva, inoltre, che la normativa dettata dall'art. 1, commi 260 e segg., della legge n.662 del 1996, ove interpretata nel senso (del suo carattere interamente sostitutivo della precedente) ritenuto dal Tribunale, sarebbe viziata da illegittimità costituzionale.
2. Il ricorso è infondato. Il problema del rapporto fra la disciplina dell'indebito dettata dall'art. 1, commi 260 e segg., della legge n.662 del quella anteriore -la questione cioè se la nuova1996 e 4 disciplina si sostituisca completamente, per gli indebiti anteriori al 1° gennaio 1996, alle norme previgenti oppure si integri con queste, nel senso che possa operare solo quando l'indebito già risulti ripetibile alla stregua delle medesime- deve, infatti, considerarsi definitivamente risolta dopo : l'intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n.30 del 21 febbraio 2000. Tale sentenza -confermando l'orientamento largamente maggioritario, espresso sia da sentenze della Sezione Lavoro (17 maggio 1997 n.4424, 30 maggio 1997 n.4786, 28 giugno 1997 n.5814, 3 luglio 1997 n.5953, 25 agosto 1997 n.7967, 26 agosto quil 1997 n.8018, 23 ottobre 1997 n.10446, 4 novembre 1997 n.10809, 26 maggio 1999 n.5155) che da una precedente pronuncia delle Sezioni Unite (17 marzo 1997 n.2337) e disattendendo la tesi espressa dalla sentenza 14 luglio 1997 n.6369 (citata dall'attuale ricorrente)- ha affermato (fra gli altri) il principio che le prestazioni previdenziali indebitamente erogate dagli enti di previdenza obbligatoria prima del 1° gennaio 1996 sono ripetibili secondo i criteri posti dall'art. 1, commi 260, 261, 262, 263 e 265, della legge 23 dicembre 1996 n.662, che, al riguardo, sostituiscono per intero la precedente disciplina, con la conseguenza che la ripetizione non è subordinata alla sussistenza anche dei relativi ا س presupposti secondo la disciplina precedentemente applicabile. Il Collegio non ha ragione di discostarsi da tale principio -enunciato a seguito di ampia motivazione (da intendersi qui richiamata)- e deve quindi ribadirlo;
conintegralmente l'ulteriore osservazione (anch'essa peraltro mutuata dalla sentenza delle S.U. n.30 del 2000) che il carattere interamente sostitutivo assegnato alla citata disciplina del 1996 non appare in contrasto con precetti costituzionali e, in particolare, con gli artt. 3 e 38 Cost., dovendosi considerare: a) che il Legislatore, con disciplina di carattere transitorio finalizzata al superamento di un vasto contenzioso, ha operato gay un bilanciamento dei contrapposti interessi degli enti previdenziali e degli assicurati, senza limitarsi a disporre a sfavore di questi ultimi;
b) che la ratio sottesa alla disciplina dell'indebito previdenziale è pur sempre quella di salvaguardare esigenze vitali del pensionato e della sua famiglia e non quella di consolidare certi assetti patrimoniali illegittimamente formatisi.
3. Pronunciando, alla stregua delle considerazioni sopra svolte, il rigetto del ricorso, il Collegio nulla deve disporre in ordine alle spese del giudizio di cassazione, restandone la ricorrente esonerata ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.. 6
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 1° dicembre 2000 Il Presidente Il Cons. Est. Flowinds ificialiable Shillie I IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA D A , S 0 Depositata in Cancelleria O S 1 L 3 A . L 3 T T O 5 , 30 GEN. 2001 R B A . A oggi, I S ' E N D L P L EL COLLABORATORE S A E 3 I T 7 D E S N - H DI CANCELLERIA I 8 O G C S - P O 1 N M 1 E A I S D E I A E A D , G O E G O T R E T T L N T S I E I R S G I A E E L D R L O E D 7