Sentenza 2 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2002, n. 4688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4688 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU046 8 8/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI - Presidente R.G.N. 16529/99 Cron.лобег Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI - Rel. Consigliere Rep. Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere Ud. 24/01/02 Dott. Camilla DI IASI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DR NN vedova BELLAZZINI, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO MANFEROCE, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale atto notar PAOLO LOMONTE di SINISCOLA del 5.08.99, Rep. N. 3594; - ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 2002 A in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso 361 -1- NO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA',dagli avvocati giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 404/98 del Tribunale di LA SPEZIA, depositata il 10/09/98 R.G.N. 1334/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato DE FERRA' GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. A -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso la Pretore di La Spezia OV ND, vedova di Quinto EL, chiedeva, nei confronti dell'Inail, che fosse accertato il suo diritto a conseguire la rendita ai superstiti, in base alla dipendenza della morte del EL dalla malattia professionale (asbestosi polmonare) da cui era affetto e per la quale percepiva una rendita Inail. La domanda era rigettata con sentenza che, appellata dalla ND, era confermata dal Tribunale di La Spezia. Quest'ultimo riteneva le argomentazioni dell'appellante generiche, prive di dimostrazione e inidonee a superare l'esauriente accertamento compiuto dal consulente tecnico d'ufficio in primo grado, anche perché riproducevano esattamente le deduzioni formulate in primo grado, su cui il perito già aveva fornito chiarimenti. La ND propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, successivamente illustrato con memoria. L'Inail resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente deduce il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo. Lamenta che il Tribunale si sia limitato ad una mera conferma per relationem della sentenza di primo grado, a sua volta basata su una generica e acritica ripetizione del giudizio negativo del consulente tecnico d'ufficio, che aveva ritenuto l'insussistenza di un incidenza causale o concausale, sul decesso del EL, delle condizioni invalidanti per cui lo stesso percepiva la rendita Inail;
e abbia invece del tutto trascurato l'esame delle specifiche e circostanziate 3 critiche sollevate contro l'operato del consulente tecnico d'ufficio dall'appellante, il quale aveva rilevato che il c.t.u., neanche con i chiarimenti scritti, aveva analizzato le risultanze del certificato di morte, della diagnosi conclusiva della Divisione medica dell'Ospedale civile di Sarzana e del certificato del dott. Marchini del 29.5.1996, dai quali risultava concordemente l'influenza determinante dei problemi polmonari sul quadro clinico che aveva condotto al decesso. Il ricorso è fondato. Al fine di verificare se le doglianze formulate dal ricorrente evidenzino effettivamente un vizio di motivazione avente i requisiti della potenziale decisività, occorre prendere in considerazione la relazione del consulente tecnico d'ufficio e il successivo scritto del medesimo perito, intitolato "supplemento d'indagine" e depositato, sempre nel giudizio di primo grado, a seguito delle prime controdeduzioni del consulente di parte. Infatti le relative argomentazioni del consulente tecnico integrano la motivazione della sentenza impugnata, essenzialmente basata sul recepimento del parere del consulente. In sintesi, il c.t.u. ha ricondotto causalmente il decesso dell'assicurato, il cui decesso di è verificato a seguito di un infarto mesenterico, ad una vasculopatia sistemica, a sua volta riconducibile in parte a uno stato ipertensivo arterioso secondario a nefropatia cronica e in parte a fenomeni regressivi vasali propri dell'età. Ha escluso, invece, la efficiente concorrenza con la vasculopatia della asbestosi professionale (cfr. la prima relazione). A seguito dei primi rilievi del consulente di parte, il c.t.u. ha ribadito l'esclusione dell'incidenza del deficit respiratorio sulla patologia vasale, attribuibile all'alterazione emopressoria da sofferenza renale cronica e a 4 “compromissione dell'albero vascolare di verosimile natura degenerativa, attesa altresì l'età non certo giovane dell'assicurato" (nato il [...]). Analogamente ha escluso l'incidenza del deficit respiratorio sul danno cardiovascolare, sul rilievo che si era manifestata ipertrofia cardiaca sinistra, conseguenza del maggior impegno del ventricolo sinistro, secondario ad aumento delle resistenze periferiche esxtrapolmonari, tipiche degli stati ipertensivi primari consequenziali a sofferenza renale cronica. Ha precisato inoltre che l'unico tipo di embolo nella specie ammissibile era uno solido di origine trombotica, il quale non poteva non essere ricondotto alle dette alterazioni vasali regressive. Infatti, "per l'instaurarsi di un trombo, concause necessarie e determinanti sono le alterazioni della parete vasale che agiscono in concorso con le difficoltà di circolo e con alterazioni ematochimiche, quali quelle ricorrente in nefrofatici emodializzati" (quale era il ricorrente). Tuttavia il consulente tecnico, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, non ha esaminato le ulteriori controdeduzioni del consulente di parte. In particolare non ha chiarito le ragioni per cui ha ritenuto l'assoluta mancanza di rilevanza, quale concausa prossima del decesso, dell'insufficienza respiratoria, pur indicata - apparentemente quale concausa - nella certificazione di morte, e non ha preso in considerazione l'allegata attestazione del dott. Salvatore Marchini, specialista del Servizio di emodialisi della Divisione medica dell'Ospedale civile di Sarzana, che aveva avuto in trattamento il EL dal 1975 fino al giorno della sua morte. In tale attestazione, testualmente riportatata nel motivo di ricorso, si osservava in particolare che, durante tutto il periodo in cui il EL aveva effettuato il trattamento di emodialisi, le condizioni respiratorie avevano rappresentato un problema clinico importante e 5 condizionante l'evoluzione del quadro clinico generale. E ciò perché il deficit respiratorio comportava acidosi respiratoria che si aggiungeva, aggravandola, all'acidosi metabolica dell'insufficienza renale cronica, con ripercussioni importanti al livello soprattutto vascolare e cardiaco. Su tale specifica e qualificata certificazione medica è mancata ogni valutazione sia da parte del sia consulente tecnico, ehe da parte del giudice di merito, mentre la stessa, oltre ad offrire eventualmente elementi vagliabili anche in merito all'eventuale concorso causale immediato sul decesso della insufficienza respiratoria, soprattutto avrebbe potuto avere un'influenza decisiva relativamente alla questione della incidenza o meno della patologia respiratoria sulle progressive alterazioni vasali che lo stesso consulente tecnico ha considerato il presupposto dell'infarto mesenterico. Il ricorso deve dunque essere accolto e la causa essere rinviata ad altro giudice per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese di questo giudizio di legittimità alla Corte d'Appello di Genova. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2002. AL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Salero Telbel. I Phal D A , 0 S 3 1 S O 3 . L A 5 L T T , R O . IL CANCELLIERE A B A ' N S I L E Depositato in Cancelleria D L P 3 E S 7 A I - D T 8 2 APR. 2002 N I S - oggi, S G 1 O N O P 1 E IL CANCELLERE M A S I E D I G A E A , G D O O E E T R L T T T I N S I A R E I G S L D E E L R E O D