Sentenza 4 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/05/2001, n. 6271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6271 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA ME627127 1/01 LA CORTE SUPREM DICAS AZIONE Oggetto AMMISSIBILITA AZIONE RILOV SEZIONE PRIMA CIVILE SCIMENTO PATER NITA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22090/99 Dott. Alfredo ROCCHI Presidente Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Cron. 13920 Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere Rep. 2274 Consigliere Ud. 05/02/2001 Dott. Giuseppe SALME' ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFIC Richiesta copia studio TOCCACELI VERA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 6000 ANAPO 20, presso l'avvocato CARLA RIZZO, rappresentata per diritti L il 4 MAG. 2001 e difesa dall'avvocato GIANCARLO FARINA, giusta delega IL CANCELLIERE a margine del ricorso;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - ricorrente Richiesta copia studio dal Sig. ROHOS contro per diritti L.6000 EREDITA' GIACENTE MORETTI COSTANZI TEODORICO, in 11.07.05.21. IL CANCELLIERE persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di LIRE 3000 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CIRO CANCELLERIA 2001 CENTOFANTI, giusta delega a margine del controricorso;
*319 · controricorrente CG509081 CG509082 avversO il decreto della Corte d'Appello di PERUGIA, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE depositato il 02/08/99; UFFICIO COPIE Richiesta copia studio udita la relazione della causa svolta nella pubblica dal Sig. Riz20 6000 udienza del 05/02/2001 dal Consigliere Dott. Mario per diritti L. ADAMO;
il 77 EUC 2001 udito per il ricorrente, l'Avvocato Tosti, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il CANCELLERIA rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 28.5.1997 ER Toc- caceli chiedeva al T ribunale di Perugia pronunzia di ammissibilità dell'azione diretta alla dichiarazione 0096504 giudiziale di paternità, ex art. 274 c.c., nei confron- ti di CO RE NZ. Precisava la ricorrente di essere venuta a cono- scenza casualmente di essere figlia del Prof. CO RE NZ, deceduto il 26.3.1995, e di essere stata concepita allorchè la propria madre svolgeva at- tività di domestica presso la famiglia del RE Co- stanzi. Il Tribunale adito raccolte le necessarie informa- zioni riteneva che la ricorrente non avesse prodotto elementi sufficienti a giustificare l'inizio dell'azio- 2 ne di riconoscimento di paternità naturale e respingeva quindi la domanda. Avverso il decreto del Tribunale di Perugia propo- neva reclamo la CE, con ricorso fondato su cin- que motivi, resisteva al reclamo la eredità giacente. La Corte di appello di Perugia con decreto in data 2.8.1999 respingeva il reclamo. Per la cassazione del decreto della corte di appel- lo propone ricorso fondato su cinque motivi ER Tocca- celi. Resiste con controricorso l'eredità giacente di CO RE-NZ. Motivi della decisione Preliminarmente va dichiarato improcedibile il con- troricorso in quanto depositato tardivamente in cancel- leria. Invero risulta dagli atti che il controricorso è stato notificato il 27.12.1999 e depositato in cancel- leria il 25.1.2000 oltre i venti giorni previsti dalla legge. Ciò premesso si osserva che con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del- l'art. 274 comma 1 c.c. Rileva che nel corso del giudizio di merito sono rimaste accertate le seguenti circostanze: 3 1) la permanenza di RI CE preso la fami- glia RE-NZ in qualità di domestica;
2) l'emigrazione della CE dal Comune di Ca- stiglion del Lago a quello di Perugia, in stato di gra- vidanza;
3) la esistenza di "voci" relative alla paternità di CO RE-NZ, riferita dal teste Martino Peccetti al teste NI;
4) il rapporto di lavoro di RI CE con la famiglia RE-NZ nel periodo in cui presso ta- le famiglia svolgeva attività di domestica anche LA CA;
5) la sussistenza di una somiglianza fisica tra CO RE-NZ e ER CE. ritenute dalla Corte di appello insufficienti a fondare pronunzia di ammissibilità dell'azione di rico- noscimento di paternità, in contrasto con l'insegnamento della giurisprudenza prevalente che ha sempre ritenuto che nella fase di cui all'art. 274 C.C. fosse suffi- ciente il mero fumus, dovendosi poi accertare l'effet- tiva fondatezza della richiesta di riconoscimento di paternità naturale nel successivo giudizio di merito. Il motivo è inammissibile e va quindi disatteso. Invero come è noto il ricorso ex art. 111 della Co- stituzione avverso i decreti che definiscono la proce- 4 dura ex art. 274 c.c. è ammissibile solo per violazione di legge che ricomprende anche il vizio di inesistenza di motivazione, nelle tre ipotesi identificate dalla giurispudenza nella inesistenza totale di motivazione nella motivazione apparente o perplessa. Nella specie la ricorrente propone sostanzialmente diversa interpretazione degli elementi emersi nel una corso del giudizio sostenendo che tali elementi sareb- bero sufficienti ad integrare il fumus boni iuris, ri- chiesto dalla norma per l'ammissibilità dell'azione di rocnoscimento, in contrasto con quanto ritenuto dalla Corte di appello che sul punto ha ampiamente motivato, nel senso dell'insufficienza. Il motivo va pertanto dichiarato inammissibile in quanto fondato Su una rivalutazione del merito, non consentitata nel giudizio di legittimità. Con il secondo motivo la ricorrente censura l'impu- gnata sentenza per violazione e falsa applicazione del- l'art. 111 comma 1 della Costituzione e dell'art. 274 c.c.per avere la Corte di appello posto a fondamento del suo provvedimento una motivazione solo apparente. In particolare la ricorrente assume che la Corte territoriale pur ritenendo provata la permanenza della CE presso la famiglia RE-NZ, in qua- lità di domestica, e la emigrazione della prima presso 5 il Comune di Perugia, in stato di gravidanza, minimizza tale circostanza assumendo che molteplici potrebbero essere i motivi di tale trasferimento pervenendo ad una motivazione meramente apparente in quanto afferma tutto ed il contrario di tutto, per sostenere che ogni moti- vazione potrebbe essere possibile e per escludere ciò che invece da per provato;
rileva altresì che analoghe considerazioni possono svolgersi per le voci circa la paternità di CO RE-NZ e per la rite- nuta somiglianza. Il motivo è inammissible e va quindi disatteso. Invero la ricorrente sotto l'apparenza di inesi- stenza di motivazione in sostanza anche in questo caso tende a contestare le argomentazioni poste dalla Corte territoriale a fondamento della propria decisione, pro- ponendo diversa interpretazione delle risultanze di causa, non consentita in sede di legittimità Per la precisione la Corte di merito ha logicamente argomentato che l'emigrazione della CE nel Comu- ne di Perugia non risultava fosse stata determinata -NZ di al- dalla volontà della famiglia RE lontanarla da casa, in quanto in stato di gravidanza, talchè tale emigrazione poteva essere attribuita a va- rie cause non riconducibili all'unica causa rilevante ai fini del giudizio: gravidanza determinata da rappor- 6 ti con CO RE-NZ. Analoghe considerazioni possono svolgersi in rela- zione alle voci circa la pretesa paternità, considerato che in relazione a tali "voci" la Corte ha ritenuto che le stesse per essere rilevanti avrebbero dovuto avere ad oggetto fatti tali da indicare, sia pure in modo in- diretto, la allegata paternità, assumendo altresì che tale presupposto non si era verificato nella specie. Trattasi anche in questo caso di considerazione as- solutamente logica che attiene al merito del giudizio e non può essere oggetto di rivalutazione in questa sede, in quanto immune da vizi logici. Infine in ordine all'allegata somiglianza fra la ricorrente ed il preteso padre si osserva che anche in questo caso la Corte territoriale ha svolto un ragiona- mento diverso da quello rappresentato dalla ricorrente. La Corte territoriale infatti ha solo sostenuto che una somiglianza di per sè non può essere indice di pa- rentela considerato che molte persone presentano carat- teri di somiglianza, senza essere legate da vincoli di parentela. Anche in questo caso la motivazione lungi dall'es- sere apparente è assolutamente congrua ed immune da vi- zi logici. Il motivo va pertanto dichiarato inammissibile. 7 Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 269 comma 2 c.c. Precisa che la Corte di merito pur avendo ritenute sussistenti una serie di circostanze di valore certa- mente indiziario, idonee peraltro, se valutate nel loro complesso a determinare pronunzia di ammissibilità dell' azione, non le ha valutate nel loro complesso co- me l'art. 269 le imponeva. Il motivo è infondato e va pertanto respinto. Invero l'art. 269 c.c. al contrario di quanto rite- nuto dalla ricorrente non trova applicazione nella fase di accertamento dell'ammissibilità dell'azione di rico- noscimento della paternità giudiziale ma solo nella fa- se successiva, relativa al merito del giudizio. La fase relativa all'ammissibilità, prodromica al giudizio di merito, è regolata dall'art. 274 C.C. che non richiede la prova della paternità, regolata dal- l'art. 269 C.C., ma solo l'accertamento dell'esistenza di circostanze tali da fare apparire giustificato lo svolgimento del giudizio di merito, per cui fuor di luogo appare il richiamo di una norma non applicabile, tenuto conto in particolare che la Corte territoriale con una motivazione sufficiente ed immune da vizi logi- ci ha escluso la sussistenza nella specie delle circo- stanze richieste dall'art. 274 C.C. e che il ricorso ex 8 art. 111 comma 1 della Costituzione non consente censu- ALLA re relative ✓ congruità della motivazione, censure pe- raltro infondate nella specie. Il terzo motivo va pertanto respinto. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta viola- zione dell'art. 116 c.p.c. Rileva che la Corte di merito non ha tenuto in con- siderazione alcuna la condotta della controparte che si era opposta alla prova del DNA, mentre da tale condotta. negativa avrebbe dovuto trarre elementi di giudizio. Il motivo è infondato e va pertanto respinto. Va considerato infatti che l'eredità giacente non opposto ostacoli allo svolgimento della prova del ha DNA, già ammessa, ma ha solo svolto le proprie conside- razioni in ordine all'ammissibilità di tale prova, nel- la fase di cui all'art. 274 C.C., con ciò svolgendo un'attività processuale assolutamente legittima e non idonea a fondare giudizio alcuno. Il quarto motivo va quindi respinto. Con il quinto motivo la ricorrente solleva eccezio- ne di illegittimità costituzionale degli artt. 118 c.p.c. e 269 c.c. per contrasto con gli artt. 2, 3, 29, 30, 32 della Costituzione, nella parte in cui non pre- vedono che le prove genetiche ematologiche e quindi le ispezioni o i prelievi da cadavere non possono essere 9 ordinate dal giudice senza il consenso della parte che può disporre di diritti sul cadavere stesso. L'eccezione è inammissibile eva quindi disattesa. Invero gli articoli richiamati dalla ricorrente non sono applicabili nella specie talchè chiaramente irri- levante deve ritenersi la proposta eccezione. Infatti come già detto l'art. 269 c.c. attiene al merito della vertenza e non alla fase prodromica di cui all'art. 274 C.C. mentre l'art 118 c.p.c. non rileva nel caso in esame in quanto il giudice non ha disposto la prova del D.N.A a causa di un il rifiuto a consen- tirvi della controparte, ma perchè ha ritenuto che non si può supplire, con la prova del DNA, alla carenza della prova in ordine alle circostanze richieste dal- то рр у l'art. 274 c.c. Consegue che la proposta eccezione di illegittimità costituzionale va disattesa in quanto irrilevante in relazione alla controversia in esame. Il ricorso va pertanto interamente respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pa- gamento delle spese del giudizio di cassazione di cui £.160000 per esborsi e £ 3.000.000 per onorari. 10 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 5. febbraio.2001 Alfredo RoAfferyone Il Presidente Il Consigliere estensore Mario Adamo Махоркашо De EREPiter D2001 ARVELLIERE OT 250.000 60000 on310000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 LUG. 2001s Serie 4 Registrato in versate S. 310.000 32189 al n. trecentodiecimila - p. Il Dirigente Area Servier (lire (Dott.ssa RI Grazia F PO) Il Responsabile Servizio A Giudiziari 0 (Dr. M. RACCICHINI) 3 7 1 3 11