Sentenza 28 marzo 2001
Massime • 1
La prova liberatoria richiesta ai genitori dall'art. 2048 cod. civ. di non aver potuto impedire il fatto illecito commesso dal figlio minore capace di intendere e di volere si concreta, normalmente, nella dimostrazione , oltre che di aver impartito al minore un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari, anche di aver esercitato sullo stesso una vigilanza adeguata all'età e finalizzata a correggere comportamenti non corretti e, quindi, meritevoli di un'ulteriore o diversa opera educativa. A tal fine non occorre che i genitori provino la propria costante ed ininterrotta presenza fisica accanto al figlio - ricadendosi, altrimenti, nell'obbligo di sorveglianza che l'art. 2047 cod. civ. impone ai genitori di minore incapace - quando per l'educazione impartita, per l'età del figlio e per l'ambiente in cui egli viene lasciato libero di muoversi, risultino correttamente impostati i rapporti del minore con l'ambiente extrafamiliare, facendo ragionevolmente presumere che tali rapporti non possano costituire fonte di pericoli per sè e per i terzi.( Nella specie, alla stregua dei principi di cui alla massima, la S.C. ha escluso la responsabilità dei genitori di un minore che, alla guida di un motociclo, aveva investito un uomo provocandogli gravi danni alla persona, per avere essi fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per educare adeguatamente il figlio e prepararlo alla necessaria autonomia, in particolare, per ciò che rilevava nella fattispecie, avviandolo al lavoro e facendogli conseguire la patente "A".)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2001, n. 4481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4481 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI ELIO LONGO - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DALLA RIVA PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIMA 15, presso lo studio dell'avvocato MARIO ETTORE VERINO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato PIERO BAROLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PA VI, RI LA, PA AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F CRISPI 89, presso lo studio dell'avvocato LEONE PONTECORVO, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato GIUSEPPE SBAIZ, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 970/97 della Corte d'Appello di VENEZIA, emessa il 26/03/97 e depositata il 05/07/97 (R.G. 841/91);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/00 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto notificato il 15.10.1983 Dalla Riva Pietro, assumendo che aveva avuto un incidente stradale, nel territorio del Comune di Montebelluna, il 7.6.1981, perché investito dal motociclo condotto dal minore PA TT di anni 17; che aveva subito gravi danni alla persona;
che era stato solo in parte risarcito dall'assicuratore per la r.c., conveniva in giudizio davanti al tribunale di Treviso il suddetto minore ed i genitori, PA IT e EG IE, chiedendo la condanna in solido degli stessi al risarcimento dell'ulteriore danno nella misura di L. 63.429.410. I genitori del minore negavano la propria responsabilità ex art. 2048 c.c.. Il Tribunale di Treviso, con sentenza depositata il 19 aprile 1990, ritenuto il concorso di colpa presunta, condannava il solo PA TT al risarcimento del danno nella misura di L. 41.779.776, ritenendo che i genitori dello stesso non avessero potuto evitare l'evento.
Proponeva appello il Dalla Riva.
La corte di appello di Venezia, con sentenza depositata il 5.7.1997, accoglieva l'appello parzialmente, ritenuta provata in concreto nella misura dell'80% la colpa del minore, che veniva condannato al pagamento della somma di L. 93.067.721, e rigettava l'appello proposto nei confronti dei genitori del minore, ritenendo che essi avevano fornito la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. Secondo la corte di merito, sulla base delle prove testimoniali e del fatto che i genitori avessero avviato il minore al lavoro e gli avessero fatto conseguire la patente "A", risultava che gli stessi avessero fatto tutto quanto era possibile per educare adeguatamente il figlio minore e prepararlo alla necessaria autonomia.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Dalla Riva.
Resistono con controricorso PA IT, EG IE e PA TT.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2048 c.c. e comunque l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi degli artt. 3 e 5 c.p.c.. Assume il ricorrente che la prova liberatoria di cui all'art. 2048 c.c. non si esaurisce nell'aver impartito da parte del genitore al figlio una sana educazione, ma che la stessa deve essere unita alla sorveglianza sul minore per verificarne il costante e corretto atteggiamento nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità; che, quindi, nella fattispecie non poteva dirsi esaurito il compito dei genitori nell'aver avviato il figlio al lavoro e nell'avergli fatto conseguire la patente di guida, e che le altre prove fornite non potevano ritenersi adeguate a fronte del comportamento serbato in occasione del sinistro. Secondo il ricorrente sono proprio le modalità del fatto illecito a rendere contezza dell'assoluta inadeguatezza dell'educazione impartita e della perdurante necessità di adeguata sorveglianza e vigilanza del minore.
2.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che vada rigettato.
Va premesso che la norma di cui all'art. 2048 c.c. contempla un'ipotesi di responsabilità non indiretta, ma diretta dei genitori per fatto illecito dei figli minori imputabili, benché presunta, sia pure iuris tantum (in deroga alla generale previsione di cui all'art. 2043 c.c.) fino a quando non sia stata offerta la positiva dimostrazione, da parte dei medesimi dei precetti posti dall'art. 147 c.c.. In particolare tale prova si concreta per i genitori, nella dimostrazione di aver impartito al minore un'educazione conforme alle condizioni familiari e sociali, nonché di aver esercitato una vigilanza adeguata all'età, al carattere ed all'indole del medesimo (Cass. 10.5.2000, n. 5957; Cass. 9.10.1997, n. 9815; 13.9.1996, n. 8263). Come è assolutamente pacifico in dottrina e nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice, la responsabilità del genitore, per il danno cagionato dal fatto illecito del figlio minore, trova fondamento, a seconda che il minore stesso manchi o meno della capacità di intendere e di volere al momento del fatto, nel disposto dell'art. 2047 c.c., in relazione ad una presunzione iuris tantum di difetto di sorveglianza, ovvero nel disposto dell'art. 2048 c.c., in relazione ad una presunzione iuris tantum di difetto di educazione e di vigilanza, per cui le indicate ipotesi di responsabilità presunta, si pongono su un piano non concorrente, ma alternativo, alla stregua dell'accertamento, nel caso concreto, della sussistenza o meno di quella capacità (Cass. 25.3.1997, n. 2606; Cass. 4 ottobre 1979 n. 5122).
2.2. Ne consegue che il dovere di sorveglianza dell'incapace ha un contenuto molto più ampio di quello di sola vigilanza del minore capace. Quest'ultima consiste infatti nella verifica del corretto apprendimento dell'educazione impartita, poiché l'educazione deve ricevere i necessari adeguamenti ed aggiustamenti tenendo conto della personalità del minore e del suo grado di calare nella pratica, quanto gli viene impartito.
Da ciò consegue che la prova liberatoria richiesta ai genitori dall'art. 2048 c.c. di non aver potuto impedire il fatto illecito commesso dal figlio minore, capace di intendere e volere, si concerta, normalmente, nella dimostrazione, oltre che di aver impartito al minore una educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari, anche di aver esercitato sul minore una vigilanza adeguata all'età e finalizzata a correggere comportamenti non corretti, e quindi meritevoli di un'ulteriore o diversa opera educativa. A tal fine non occorre che il genitore provi la sua costante ed ininterrotta presenza fisica accanto al figlio (altrimenti dall'obbligo della vigilanza si ricadrebbe in quello della sorveglianza di cui all'art. 2047 c.c.), quando per l'educazione impartita, per l'età del figlio e per l'ambiente in cui egli viene lasciato libero di muoversi, risultino correttamente impostati i rapporti del minore con l'ambiente extrafamiliare, facendo ragionevolmente presumere che tali rapporti non possano costituire fonte di pericoli per sè e per i terzi (cfr. Cass. 9.4.1997, n. 3088). In altri termini l'obbligo di vigilanza per i genitori del minore capace non si pone come autonoma rispetto all'obbligo di educazione, ma va correlato a quest'ultimo, nel senso che i genitori devono vigilare che l'educazione impartita sia consone ed idonea al carattere ed alle attitudini del minore e che quest'ultimo ne abbia "tratto profitto", ponendola in atto, in modo da avviarsi a vivere autonomamente, ma correttamente.
La sentenza impugnata ha fatto esatta applicazione di tali principi, ritenendo che la responsabilità ex art. 2048 c.c. dei genitori di PA TT era da escludersi, avendo questi fornito la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile ed ipotizzabile per educare adeguatamente il minore e prepararlo alla necessaria autonomia.
Conseguentemente il lamentato vizio di violazione di legge (art. 2048 c.c.) è infondato.
3.1. Egualmente infondata è la censura di vizio motivazionale dell'impugnata sentenza relativamente alla ritenuta sussistenza nel caso concreto di detta prova liberatoria.
Va preliminarmente osservato che la valutazione della raggiunta prova liberatoria di cui all'art. 2048, ult. c., c.c. è rimessa al giudice di merito e, come tale, insidacabile in sede di legittimità, se sorretta da adeguata e corretta motivazione (Cass. 3.6.1997, n. 4945). Al riguardo, infatti, non può che - ulteriormente - confermarsi l'assolutamente pacifico principio di diritto secondo cui il vizio di omessa o insufficiente motivazione, denunciabile in sede di legittimità ex art. 360 n. 5 c.p.c., sussiste solo quando, nel ragionamento del giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, e non può - invece - essere fatto consistere nella mera difformità, tra il valore e il significato attribuito dal giudice ai fatti ed alle prove, ed il valore e il significato pretesi dalla parte, atteso che l'art. 360 n. 5 c.p.c. non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere fra le risultanze quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, eccettuati, beninteso, i casi di c.d. prova legale, tassativamente previsti dalla legge (Cosi, ad esempio, Cass. 7 agosto 1996 n. 7260, specie in motivazione, ex plurimis).
3.2. Nella specie la sentenza impugnata con motivazione immune da vizi rilevabili in questa sede di sindacato di legittimità, ha ritenuto che i genitori del minore avessero impartito allo stesso una buona e retta educazione, adeguata a prepararlo ad una necessaria autonomia (e quindi sotto questo profilo esaminata anche nei risultati che l'educazione aveva concretamente fornito), tenendo conto non solo del fatto che era stato avviato al lavoro ed aveva conseguito la patente A, ma anche da ciò che risultava dalle risultanze delle prove testimoniali.
Nè il solo fatto dell'illecito può costituire di per sè motivo per escludere l'adeguatezza dell'educazione impartita dai genitori, in quanto in questo caso la prova liberatoria non opererebbe mai, poiché essa presuppone proprio che un illecito sia stato posto in essere dal figlio minore. La valutazione del giudice sull'adeguatezza della educazione impartita e sulla vigilanza esercita, nei termini suddetti, va, quindi, effettuata ex ante e non ex post. Le censure del ricorrente si risolvono, quindi, in una diversa lettura delle risultanze processuali rispetto a quella effettuata dal giudice di merito e, come tali, non possono trovare ingresso in questa sede.
Esistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa per intero tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2001