Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/03/1998, n. 6556
CASS
Sentenza 27 marzo 1998

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Il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità (art. 340 c.p.) è configurabile anche se l'interruzione o il turbamento della regolarità dell'ufficio o del servizio pubblico o di pubblica necessità siano temporalmente limitati e coinvolgano solamente un settore e non la totalità dell'attività. (Nella specie, gli autori, parcheggiando autocarri ed autoveicoli davanti ad una recinzione abusiva, avevano cagionato un'interruzione dell'attività di demolizione ordinata dal sindaco, ad opera della polizia municipale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/03/1998, n. 6556
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6556
    Data del deposito : 27 marzo 1998

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