Sentenza 27 marzo 1998
Massime • 1
Il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità (art. 340 c.p.) è configurabile anche se l'interruzione o il turbamento della regolarità dell'ufficio o del servizio pubblico o di pubblica necessità siano temporalmente limitati e coinvolgano solamente un settore e non la totalità dell'attività. (Nella specie, gli autori, parcheggiando autocarri ed autoveicoli davanti ad una recinzione abusiva, avevano cagionato un'interruzione dell'attività di demolizione ordinata dal sindaco, ad opera della polizia municipale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/03/1998, n. 6556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6556 |
| Data del deposito : | 27 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Pasquale TROJANO Presidente del 27-3-1998
1. Dott. Giovanni CASO Consigliere SENTENZA
2. " RA SERPICO " N. 463
3. " Nicola MILO " REGISTRO GENERALE
4. " Stefano BIELLI " N. 39181/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
OV EN SC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di Appello di AN in data 24-3- 1997,con la quale veniva confermata la sentenza del Pretore di Crotone del 15-4-1996 di condanna di OV EN RA per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 340 c.p.;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. SERPICO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del S.P.G. dr. V.GERACI che ha concluso per: Rigetto del ricorso;
O S S E R V A
Sull'appello proposto da OV EN SC avverso la sentenza, del Pretore di Crotone in data 15-4-1996 che, previa concessione delle attenuanti generiche lo aveva condannato alla pena di mesi due di reclusione, sostituita, ex art.53 L.689/981,dalla sanzione della multa di L.1.500.000=perché dichiarato colpevole del reato di cui agli artt.81 cpv., 340 c.p., per avere in concorso con terzo non ricorrente, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, parcheggiando autocarri ed autoveicoli innanzi all'ingresso di una recinzione abusiva realizzata da tale AN NA, cagionato un'interruzione ed una turbativa dell'attività di demolizione, eseguita, su incarico del Sindaco di Crotone, da agenti della Polizia Municipale, il 6-6 giugno 1991, la Corte di Appello di AN, con sentenza del 24-3-1997, confermava il giudizio di I^ grado.
Si deduceva in sentenza la provata sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, con richiamo, peraltro, anche all'orientamento giurisprudenziale di questa Corte suprema. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il OV, esplicitamente estendendo il gravame anche all'ordinanza dibattimentale coeva di rigetto dell'istanza di rinvio proposta dal difensore di fiducia per contestuali impegni professionali innanzi al Tribunale di Crotone, debitamente documentati.
A motivi del gravame si è dedotto, in relazione alla richiamata ordinanza dibattimentale, la violazione dei criteri di cui all'art. 486 co. 5^ cpp., legittimanti la fondatezza dell'istanza di rinvio, stante il fatto che: 1) il legittimo impedimento era stato prontamente comunicato;
2) che in entrambi i procedimenti concomitanti l'istante era unico difensore;
3) che per la gravità e complessità del procedimento innanzi al Tribunale di Crotone (estorsione a carico di alto dirigente di locale Istituto di credito) e per il fatto di essere difensore "storico" dell'imputato per il giudizio innanzi alla Corte di Appello, non era stato possibile nominare per uno dei procedimenti un sostituto processuale;
4) per l'evidente "sproporzione" tra la gravità dei reati di cui ai procedimenti concomitanti, tale da assicurare la precedenza nella difesa al procedimento con imputazione più grave;
5) insussistenza di pericolo di "prossima prescrizione" per il reato di cui all'art.340 c.p. in sede di giudizio di appello.
Si deduceva, nel merito, la sussistenza del reato contestato per la temporaneità e circoscrizione del fatto ad un solo giorno, senza che, pertanto, fosse stato pregiudicato il buon andamento dell'attività della P.A., men che mai nella sua interezza. Il ricorso è infondato e va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ed invero, quanto alla dedotta censura in rito, in relazione all'ordinanza dibattimentale reiettiva della istanza di rinvio per impedimento del difensore, stante altro impegno difensivo in diverso giudizio, se corretto è il richiamo ai criteri di valutazione del dedotto impedimento, alla stregua della decisione a Sezioni Unite di questa Corte in data 24-4-1992, n. 4708, Fogliani ed altri, giova, tuttavia, ribadire, che al fine di garantire corretto, celere e rituale svolgimento dell'attività giudiziaria, cui comunque va assicurata la tutela costituzionale del diritto di difesa per l'imputato, occorre che si proceda con opportuno rigore alla valutazione e verifica dell'impedimento dedotto dal difensore. Allorché, come nella specie, a supporto di esso si fa riferimento ad esigenze professionali, non può trascurarsi di richiamare, nel bilanciamento tra interesse difensivo ed interesse pubblico alla celebrazione del processo, anche la concreta e diligente possibilità di nomina di un sostituto, soprattutto allorché, come nella specie, i tempi cronologici, anche processuali, sono compatibili (il riferimento all'attributo di difensore "storico" dell'imputato, si risolve in dato di mera apoditticità, in assenza di risolventi motivazioni ostantive alla tempestiva nomina di sostituto ex art. 102 cpp.), senza contare che la causa estintiva della prescrizione va opportunamente riferita non solo al titolo ed all'epoca del reato (nella specie, trattasi di fatto del giugno 1991) ma anche alla prospettiva di presumibile, ragionevole tempo di definizione del procedimento, fino alla intangibilità del giudicato. Alla luce dei criteri innanzi dedotti, l'ordinanza dibattimentale de qua è sostanzialmente corretta.
Nel merito, rileva la Corte che l'impugnata sentenza ha esaustivamente motivato le ragioni di ritenuta sussistenza del reato contestato, con puntuale richiamo alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, nei termini di cui al testo del provvedimento in esame, in merito ai quali va ribadito che la durata della interruzione e l'entità del turbamento della regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità non devono necessariamente presentare caratteri di apprezzabile entità. È sufficiente, ai fini della sussistenza del delitto in parola, che tali dati, pur senza aver cagionato in concreto l'effetto di una cessazione reale della regolarità dell'ufficio o servizio pubblico o uno scompiglio durevole del loro funzionamento, siano stati idonei, come nella specie, ad alterare il tempestivo, efficiente ed ordinato sviluppo dell'attività del pubblico ufficio o servizio, anche in termini di limitata durata temporale e di coinvolgimento di un settore di essa e non della sua interessa.
A tali criteri i giudici di appello si sono correttamente richiamati per la conferma del giudizio di colpevolezza del ricorrente in ordine al reato ascrittogli.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 giungo 1998