CASS
Sentenza 19 gennaio 2023
Sentenza 19 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2023, n. 2241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2241 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UT SH, nato in [...], il [...]; avverso la sentenza del 29/10/2021 della Corte d'appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Nicola Lettieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna di UT SH per i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulla persona, lesioni volontarie aggravate e sequestro di persona, tutti commessi in 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 2241 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 06/12/2022 concorso con altri ai danni di HO ED SowKat, legato e tenuto prigioniero per un'intera notte nell'abitazione in cui l'imputato ed i suoi sodali soggiornavano per costringerlo a restituire il danaro percepito per svolgere alcune pratiche di espatrio, nonché picchiato quando, una volta liberatosi, cercava di chiedere aiuto. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi. Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione, lamentando l'omessa confutazione dell'obiezione svolta con il gravame di merito circa il difetto del formale riconoscimento dell'imputato da parte della persona offesa, eccependo altresì come, qualora quest'ultima avesse proceduto ad effettuarlo nel corso delle indagini preliminari, lo stesso avrebbe dovuto necessariamente essere ripetuto in forma garantita nel corso del dibattimento, risultando altrimenti inutilizzabile. Non di meno il giudice dell'appello non avrebbe considerato nemmeno i rilievi svolti sempre con il gravame di merito in riferimento alle contraddizioni esistenti nel racconto della stessa persona offesa. Con il secondo motivo viene eccepita ulteriore violazione di legge per omessa motivazione sulle censure svolte con i motivi d'appello in merito alla ritenuta conoscenza da parte dell'imputato del principale autore dei reati per cui si procede. Del tutto illogicamente la Corte avrebbe poi escluso che il UT potesse essersi reso conto di cosa stava avvenendo all'interno dell'abitazione, pur riconoscendo che egli stava dormendo al secondo piano della stessa. Con il terzo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., posto che sarebbe rimasto accertato che la condotta eventualmente attribuibile all'imputato sia stata solo quella di aver svolto un unico turno di sorveglianza della vittima nel corso della notte in cui la stessa è rimasta prigioniera. CONSIDERATO IN DIRITTI) 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile. La Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso (che dunque risulta manifestamente infondata nella parte in cui lamenta l'omessa confutazione dei motivi d'appello), ha risposto alla sollecitazione svolta con il gravame di merito, evidenziando come l'identificazione dell'imputato è avvenuta sulla base delle dichiarazioni della persona offesa che lo ha indicato come uno dei soggetti che lo hanno sorvegliato, riscontrate dal fatto che gli operanti lo hanno fermato mentre cercava di allontanarsi dalla casa in cui l'HO era tenuto prigioniero. Dunque, del tutto inconferente è l'eccezione di inutilizzabilità di una presunta ricognizione fotografica, che invero dalla sentenza non risulta essere mai stata 2 eseguita dalla vittima, mentre intrinsecamente generiche si rivelano le censure relative all'insufficienza del compendio probatorio effettivamente considerato dal giudice dell'appello, tanto più che il ricorso nemmeno evidenzia per quale ragione sarebbe decisivo il fatto che l'SS non conoscesse il nome dell'imputato. 3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile. Va anzitutto sottolineato che le obiezioni svolte con i motivi d'appello in merito al fatto che l'imputato avesse passato la notte dormendo ed ai rapporti con gli occupanti dell'abitazione nella quale la vittima è stata sequestrata si fondavano esclusivamente sulle dichiarazioni dell'imputato. La replica della Corte territoriale non è dunque né illogica, né carente. I giudici del merito, infatti, si sono limitati a rilevare la scarsa consistenza di tali dichiarazioni al fine di contrastare quelle della persona offesa ed hanno invece correttamente interpretato le doglianze difensive circa i rapporti intrattenuti dal UT con i coimputati, rimanendo irrilevante che egli li avesse appena conosciuti, visto che è lo stesso ricorso ad ammettere di essere stato ospitato dagli stessi nell'abitazione teatro dei fatti per cui si procede. 4. Mere censure in fatto sono infine quelle svolte con il terzo motivo in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., la cui configurabilità è stata peraltro solo genericamente prospettata dal ricorrente, posto che è del tutto irrilevante quanti siano stati i turni di "sorveglianza" espletati dal UT, in quanto la Corte ha del tutto logicamente ritenuto di non minima importanza in sè il tipo di contributo prestato alla consumazione del reato. Ed infatti la sorveglianza dell'ostaggio, nel contesto dato, è attività essenziale al fine di garantire la permanenza della privazione della libertà personale. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6/12/2022
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Nicola Lettieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna di UT SH per i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulla persona, lesioni volontarie aggravate e sequestro di persona, tutti commessi in 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 2241 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 06/12/2022 concorso con altri ai danni di HO ED SowKat, legato e tenuto prigioniero per un'intera notte nell'abitazione in cui l'imputato ed i suoi sodali soggiornavano per costringerlo a restituire il danaro percepito per svolgere alcune pratiche di espatrio, nonché picchiato quando, una volta liberatosi, cercava di chiedere aiuto. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi. Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione, lamentando l'omessa confutazione dell'obiezione svolta con il gravame di merito circa il difetto del formale riconoscimento dell'imputato da parte della persona offesa, eccependo altresì come, qualora quest'ultima avesse proceduto ad effettuarlo nel corso delle indagini preliminari, lo stesso avrebbe dovuto necessariamente essere ripetuto in forma garantita nel corso del dibattimento, risultando altrimenti inutilizzabile. Non di meno il giudice dell'appello non avrebbe considerato nemmeno i rilievi svolti sempre con il gravame di merito in riferimento alle contraddizioni esistenti nel racconto della stessa persona offesa. Con il secondo motivo viene eccepita ulteriore violazione di legge per omessa motivazione sulle censure svolte con i motivi d'appello in merito alla ritenuta conoscenza da parte dell'imputato del principale autore dei reati per cui si procede. Del tutto illogicamente la Corte avrebbe poi escluso che il UT potesse essersi reso conto di cosa stava avvenendo all'interno dell'abitazione, pur riconoscendo che egli stava dormendo al secondo piano della stessa. Con il terzo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., posto che sarebbe rimasto accertato che la condotta eventualmente attribuibile all'imputato sia stata solo quella di aver svolto un unico turno di sorveglianza della vittima nel corso della notte in cui la stessa è rimasta prigioniera. CONSIDERATO IN DIRITTI) 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile. La Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso (che dunque risulta manifestamente infondata nella parte in cui lamenta l'omessa confutazione dei motivi d'appello), ha risposto alla sollecitazione svolta con il gravame di merito, evidenziando come l'identificazione dell'imputato è avvenuta sulla base delle dichiarazioni della persona offesa che lo ha indicato come uno dei soggetti che lo hanno sorvegliato, riscontrate dal fatto che gli operanti lo hanno fermato mentre cercava di allontanarsi dalla casa in cui l'HO era tenuto prigioniero. Dunque, del tutto inconferente è l'eccezione di inutilizzabilità di una presunta ricognizione fotografica, che invero dalla sentenza non risulta essere mai stata 2 eseguita dalla vittima, mentre intrinsecamente generiche si rivelano le censure relative all'insufficienza del compendio probatorio effettivamente considerato dal giudice dell'appello, tanto più che il ricorso nemmeno evidenzia per quale ragione sarebbe decisivo il fatto che l'SS non conoscesse il nome dell'imputato. 3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile. Va anzitutto sottolineato che le obiezioni svolte con i motivi d'appello in merito al fatto che l'imputato avesse passato la notte dormendo ed ai rapporti con gli occupanti dell'abitazione nella quale la vittima è stata sequestrata si fondavano esclusivamente sulle dichiarazioni dell'imputato. La replica della Corte territoriale non è dunque né illogica, né carente. I giudici del merito, infatti, si sono limitati a rilevare la scarsa consistenza di tali dichiarazioni al fine di contrastare quelle della persona offesa ed hanno invece correttamente interpretato le doglianze difensive circa i rapporti intrattenuti dal UT con i coimputati, rimanendo irrilevante che egli li avesse appena conosciuti, visto che è lo stesso ricorso ad ammettere di essere stato ospitato dagli stessi nell'abitazione teatro dei fatti per cui si procede. 4. Mere censure in fatto sono infine quelle svolte con il terzo motivo in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., la cui configurabilità è stata peraltro solo genericamente prospettata dal ricorrente, posto che è del tutto irrilevante quanti siano stati i turni di "sorveglianza" espletati dal UT, in quanto la Corte ha del tutto logicamente ritenuto di non minima importanza in sè il tipo di contributo prestato alla consumazione del reato. Ed infatti la sorveglianza dell'ostaggio, nel contesto dato, è attività essenziale al fine di garantire la permanenza della privazione della libertà personale. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6/12/2022