Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/1997, n. 3789
CASS
Sentenza 7 novembre 1997

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Massime1

In tema di abuso di mezzi di correzione e di disciplina, di cui all'art. 571 cod. pen., mentre non possono ritenersi preclusi quegli atti, di minima valenza fisica o morale che risultino necessari per rafforzare la proibizione, non arbitraria ne' ingiusta, di comportamenti oggettivamente pericolosi o dannosi rispecchianti la inconsapevolezza o la sottovalutazione del pericolo, la disobbedienza gratuita, oppositiva e insolente, integra la fattispecie criminosa in questione l'uso in funzione educativa del mezzo astrattamente lecito, sia esso di natura fisica, psicologica o morale, che trasmodi nell'abuso sia in ragione dell'arbitrarietà o intempestività della sua applicazione sia in ragione dell'eccesso nella misura, senza tuttavia attingere a forme di violenza. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto che integrasse il reato in questione la pratica di lieve percosse e tirate di capelli per l'eccesso di reiterazione rispetto all'ordinario e per l'effetto lesivo punito dal capoverso dell'art. 571 cod. pen., senza peraltro che tali condotte trasmodassero nell'abitualità di maltrattamenti, inquadrabile nel distinto reato previsto dall'art. 572 cod. pen.).

Commentario1

  • 1Configura il delitto di percosse e non quello di abuso del mezzo correttivo la condotta dell’insegnante che spinga la testa dell’alunno verso il water
    Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 20 aprile 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/1997, n. 3789
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3789
Data del deposito : 7 novembre 1997

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