Sentenza 6 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2002, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
0 15 72 / 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPI EM DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R.G.N.10719/99 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Cron. 4030 Dott. Ettore MERCURIO Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 14.11.01 Dott. Paolo STILE rel. Consigliere Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: M ENTE MINERARIO SICILIANO, in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante pro tempore dott. Francesco Lala, elettivamente domiciliato in Roma alla via Tibullo n.10, presso l'avv. Marcello Furitano, rappresentato e difeso giusta procura a margine dall'avv.Michele Pellitteri;
- ricorrente -
contro
GG00 TO GI, elettivamente domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso giusta procura in calce dagli avv. Vincenzo De Marco e incep Di Fede. - controricorrente · _ avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n.119 dell'1.3.1999. Reg. Gen. n.268/98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 novembre 2001 dal Relatore Cons. Paolo Stile;
Udito l'avv. Furitano per delega dell'avv.Pellitteri; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. E.M. Cesqui, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Agrigento -Sez. distaccata di RM IU PO riferiva di avere lavorato alle dipendenze dell'Ente Minerario Siciliano (E.M.S.) sino al 13 novembre 1990, epoca in cui era stato posto in prepensionamento, in forza della 1. r. s. 34/84; che, con accordo aziendale 2 agosto 1991, recepito con delibera n. 64/91 del Consiglio di amministrazione dell'E.M.S., era stato stabilito, tra l'altro, che il premio di produzione in atto vigente veniva aumentato di L.900 per punto parametro a decorrere dall'1^ gennaio 1990; che, con delibera del Commissario Straordinario dell'E.M.S. n. 159 del 7 dicembre 1993 si provvedeva ad estendere al personale posto in prepensionamento l'adeguamento del predetto premio nella misura e con la decorrenza stabilite nell'accordo del 1991; che l'E.M.S. -2- aveva omesso il pagamento del premio di produzione per il periodo 1 gennaio 1990-12 novembre 1990. Sulla base di tali premesse, il ricorrente chiedeva che gli venisse riconosciuto il diritto a percepire il premio di produzione per il periodo sopra indicato, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somme rivalutate sino al soddisfo. L'E.M.S. si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda, deducendo che nulla doveva per le causali di cui al ricorso, avendo provveduto al pagamento di tutto in esecuzione del verbale di conciliazione innanzi al Pretore in occasione di altra controversia di lavoro tra le stesse parti. In subordine, chiedeva che l'eventuale condanna al pagamento degli interessi, avanzata dal ricorrente, fosse limitata all'importo originario del credito e non si estendesse a "quello risultante dalla rivalutazione o sulla somme via via by rivalutate". Con sentenza del 13 dicembre 1997, il Pretore riconosceva il diritto del ricorrente a percepire l'adeguamento del premio di produzione, oltre rivalutazione ed interessi sino al saldo. Contro tale decisione proponeva appello l'E.M.S., con ricorso depositato il 23 febbraio 1998, sostenendo che l'accordo 2 agosto 1991 costituiva una rinegoziazione in sede aziendale di quanto costituiva oggetto della contrattazione aziendale del 14 novembre 1988 valida solamente per i dipendenti della sede di esso ente, ma -3- non gia' per il personale (nel quale rientrava il ricorrente) dipendente dalla gestione separata del "settore zolfifero", per il quale l'adeguamento del premio di produzione, di cui all'accordo del 1991, era stato esteso soltanto con la delibera n. 159 del 1993, donde il diritto a tale erogazione sarebbe sorto solo successivamente alla delibera stessa. Si costituiva l'appellato, resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto. Il Tribunale di Agrigento, con sentenza 11 febbraio-1 marzo 1999, rigettava l'appello. Osservava il giudice del gravame che, con l'accordo sindacale del 14 novembre 1988, le parti avevano disciplinato il problema degli M scatti di anzianita', mentre con quello del 2 agosto 1991, le stesse parti avevano regolato non solo la materia oggetto del precedente accordo, ma anche l'incremento del premio di produzione;
che il secondo accordo era intervenuto tra l'ente e le organizzazioni sindacali regionali in rappresentanza anche dei lavoratori della gestione separata del settore zolfifero, ai quali doveva ritenersi esteso l'adeguamento del premio di produzione;
che, pertanto, allo PO, in base a tale ultimo accordo, spettava detto adeguamento per il periodo 1 gennaio 1990 sino alla data del prepensionamento. Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'E.M.S. con due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art.378 c.p.c. -4- Resiste con controricorso IU PO. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente esaminata la questione di inammissibilità del ricorso per cassazione, sollevata con il controricorso, sul rilievo che il mandato al difensore è stato sottoscritto, su delega dell'assessore per l'Industria della Regione Siciliana, dal dott. Lala Francesco, dirigente dell'assessorato, che non era legale rappresentante dell'ente in liquidazione. L'eccezione è fondata. La legge regionale siciliana del 20 gennaio 1999 n.5, all'art.1, ha previsto la soppressione e messa in liquidazione dell'Ente Minerario Siciliano e, al terzo comma dell'art.3, la nomina di parte della Giunta Regionale di un liquidatore;
nomina che la memoria dell'E.M.S. conferma essere stata deliberata in data 8 marzo 1999 nella persona della prof. Rosalba ES, che si è insediata il 18 maggio 1999. Il ricorrente E.M.S. afferma nella memoria ex art.378 c.p.c. che il potere dell'Assessorato Regionale all'Industria deriva dal sesto comma dell'art.7, della citata legge n.5 del 1999, che conferisce all'Assessorato all'Industria la gestione del personale di cui all'art. 13, lettera a) della legge regionale n.42 del 1975 e successive modificazioni, gestione che l'assessorato ha realizzato con un proprio funzionario responsabile, nella specie il dott. Lala, nominato con decreto assessoriale n.26 del 27 gennaio 1999. -5- Aggiunge che la norma citata ha trasferito non solo e non tanto la gestione del personale, quanto la gestione del fondo di cui al citato art.13, su cui grava il trattamento di prepensionamento, e che l'E.M.S. era stato convenuto in giudizio quale gestore di detto fondo. Conclude sostenendo che la rappresentanza legale e i relativi poteri di firma rientravano nei poteri dell'Assessorato regionale, anche in relazione agli adempimenti urgenti in attesa dell'insediamento del liquidatore. La tesi dell'E.M.S. non può essere condivisa. Va premesso che legali rappresentanti dell'ente erano sino alla messa in liquidazione ed alla nomina del liquidatore, i presidenti dell'ente, secondo la previsione della legge regionale siciliana n.2 del 1963 (art.15) istitutiva dell'ente, confermata dalla riforma contenuta della legge n.50 del 1973 (art.7). Si deve, pertanto, ritenere che, in mancanza di statuizioni sul punto, la rappresentanza dell'ente spettava, sino all'insediamento del liquidatore, al presidente secondo i principi della prorogatio, cfr. tra le tante, Cass. nn.52 e 3588 del 1993, n.9183 del 1994 e 6437 del 1995. Quanto all'assunto del ricorrente, mentre va condivisa la premessa che l'art.7, sesto comma, della legge regionale siciliana ha trasferito dall'ente all'assessorato regionale la gestione di fondi, istituiti presso la Regione Sicilia dall'art. 13 della legge n.42 del 1975 e successive modificazioni, per far fronte agli oneri per indennità di prepensionamento ed indennità una tantum nei confronti del personale licenziato, e cioè in sostanza le obbligazioni nei confronti del medesimo, va, però, osservato che -6- da questo trasferimento a titolo particolare nel diritto controverso deriva, a sensi dell'art.111, quarto comma, c.p.c., la facoltà del successore di impugnare autonomamente la sentenza, ma non anche quella di proporre in nome e per conto del precedente titolare l'impugnazione, che questi, malgrado il trasferimento del diritto, può proporre a sensi del primo comma dell'art. 111 c.p.c. Si deve concludere che l'Assessorato all'Industria della Regione Sicilia, non essendo divenuto per effetto dell'art.7, sesto comma, legale rappresentante dell'E.M.S. non aveva il potere di conferire il mandato e di sottoscrivere il ricorso per cassazione per conto dell'E.M.S. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P Q M
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controparte, dille spese del presente giudizio, liquidate in £. 28 600 pari a Euro oltre £.3000.000 di onorario pari a Euro 1549,37. Così deciso in Roma il 14 novembre 2001 Мес Il Consigliere est. Il Presidente fure Vebst - Quiverhevelle I D , SA O IL CANCELLIERE LL S 0 1 A O , T . Depositato in Cancelleria 3 B T 3 I SA R 5 D 'A E oggi, 6 FEB. 2002 . A SP L T N L I S E N O 3 D P -7 G I O S IM -8 N A O 1 E A D N 1 S E D E I , E Итана E A T O G R N O T G E T IS E S IT E L G IP E R A D L -7- L O E D