Sentenza 22 dicembre 1998
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, la competenza per la "reformatio in melius" di un provvedimento spetta, in pendenza di appello, al giudice di secondo grado che, con il gravame dell'interessato, è chiamato a riesaminare la pericolosità sociale del soggetto e ad adottare le conseguenti statuizioni, anche attinenti alle prescrizioni, mentre, in sede di esecuzione di un provvedimento definitivo, spetta al giudice che lo ha emesso, e cioè a quello di primo grado ovvero, se la misura sia stata applicata in appello su impugnazione del pubblico ministero, a quello di secondo grado. (Fattispecie relativa a richiesta, presentata da persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno, di autorizzazione a svolgere attività lavorativa in Comune diverso da quello di soggiorno).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/12/1998, n. 6599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6599 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Edoardo Fazzioli Presidente del 22/12/1998
1. Dott. Paolo Bardovagni Consigliere SENTENZA
2. Dott. Antonio Marchese Consigliere N. 6599
3. Dott. Giovanni Silvestri Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Umberto Giordano Consigliere N. 29622/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul conflitto negativo di competenza insorto tra il Tribunale di Salerno e la Corte di appello della stessa sede nel procedimento di prevenzione relativo ad
- OL FR, nato a [...] il [...];
- Sentita la relazione del consigliere Dott. Antonio Marchese;
- Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Gianfranco Viglietta il quale ha concluso chiedendo affermarsi la competenza del Tribunale;
- Considerato in
F A T T O
Con ordinanza del 31 marzo 1998, il Tribunale di Salerno, sull'istanza di FR CO che, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con l'obbligo di soggiornare nella sua dimora abituale (Battipaglia), aveva chiesto l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa in Eboli, si è dichiarato incompetente a provvedere precisando che il provvedimento richiesto, implicando necessariamente un giudizio di diminuita pericolosità sociale ed essendo pendente il gravame avverso il decreto impositivo della misura era di competenza della Corte di appello, non essendo applicabile l'art. 7, 2^ comma, della legge n. 1423/56 il quale presuppone la definitività della misura.
A sua volta, la Corte di appello di Salerno, con ordinanza in data 8 luglio 1998, ha rifiutato l'attribuita competenza, ed ha quindi trasmesso gli atti a questa Corte di cassazione che è ora chiamata a risolvere l'insorto conflitto, sul rilievo che la competenza funzionale in materia di modificazione o di revoca di un provvedimento applicativo di misure di prevenzione spetta al Tribunale, a tenore dell'art. 7 bis della legge n. 1423/56, estensivamente applicabile anche all'infuori dei gravi e comprovati motivi di salute in esso previsti, non consentendo la lettera del precedente art. 7 alcuna distinzione tra provvedimento definitivo e provvedimento non definitivo.
osserva in
D I R I T T O
L'insorto conflitto deve essere risolto affermandosi la competenza della Corte di appello.
Ed invero, va innanzi tutto chiarito che, quando il legislatore ha voluto attribuire sempre e soltanto al primo giudice la competenza a provvedere a temporanei permessi per motivi di salute, l'ha fatto espressamente con disposizione (art. 7 bis della legge n. 1423/56) che si giustifica con la mancanza di qualsiasi valutazione in ordine alla pericolosità del proposto, venendo in considerazione soltanto l'esistenza di gravi e comprovati motivi di salute. Tale disposizione, peraltro, nonostante la contraria dottrina, è stata estensivamente interpretata in modo da ricomprendere anche motivi di lavoro o di famiglia, ma sempre per modifiche temporanee e mai permanenti (Sez. I, 30 maggio 1989, n. 1121). Quando si tratta, invece, di modifiche permanenti, l'unica disposizione applicabile è quella di cui all'art, 7, 2^ comma, della legge n. 1423/56 che espressamente prevede, in via generale, la revoca o la modifica di un provvedimento di applicazione di una misura di prevenzione in melius, quando sia cessata o mutata la causa che lo aveva determinato, o, in peius, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
Orbene, prescindendo da quest'ultima ipotesi che qui non interessa, questo Collegio, discostandosi da alcune contrarie decisioni (vedi Sez. I, c.c. 28 settembre 1994, Lo Russo, e Sez. I, c.c. 24 novembre 1995, Pacilli), ritiene che, solo in sede di esecuzione di un provvedimento definitivo, la competenza per la reformatio in melius debba spettare, secondo la previsione del 2^ comma del citato art. 7, al giudice che lo ha emesso (cioè al giudice di primo grado e, nel caso che la misura sia stata applicata in appello, su impugnazione del Pubblico ministero, al giudice di secondo grado).
Nel caso, invece, in cui sia pendente l'appello, non v'è ragione perché non provveda il giudice di secondo grado (conforme:
Sez. I, c.c.p. luglio 1991, Camalleri), il quale, con il gravame dell'interessato, è chiamato a riesaminare (rimanendo, quindi, nei limiti del devolutum) la pericolosità sociale del soggetto e ad adottare le conseguenti statuizioni, anche attinenti alle prescrizioni (ovviamente sempre con riguardo al momento della decisione, stante il requisito dell'attualità, pur dovendo tener conto delle eventuali intervenute variazioni per gli effetti, a seconda dei casi, ex tunc o ex nunc della decisione di secondo grado).
Peraltro, bisogna tener presente che l'effetto devolutivo dell'appello, in generale, ha lo scopo di consentire la formazione progressiva del giudicato e comunque di porre delle preclusioni che impediscano di rimettere in discussione i punti della decisione impugnata non investita dal gravame, ma è evidente che tale scopo è fortemente attenuato nel procedimento di prevenzione, nel quale il giudicato opera nei limiti della condizione rebus sic stantibus, derivandone la possibilità di un costante adeguamento della misura di prevenzione alla effettiva ed accertata attuale pericolosità sociale del soggetto, fino alla revoca della stessa. Infine, va anche considerato che la soluzione adottata, oltre ad essere ispirata al principio dell'economia dei giudizi, evita possibili e pericolose interferenze tra decisioni di giudici diversi sullo stesso oggetto (valutazione della pericolosità sociale riferita all'attualità), specialmente nel caso che la decisione di secondo grado fosse soltanto parzialmente favorevole all'interessato.
P. Q. M.
La Corte dichiara la competenza della Corte di appello di Salerno. Così deciso in Roma, il 22 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 1999