Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 10002
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Sentenza 16 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 297, comma 3 cod. proc. pen. e vizio di motivazione

    Il ricorso è generico e non supera l'argomento centrale della motivazione del provvedimento impugnato, che individua nell'informativa conclusiva del 26 giugno 2024 gli elementi da cui trarre la sussistenza dei reati contestati con la seconda ordinanza. L'argomentazione secondo cui l'ultimo fatto reato sia stato commesso qualche mese prima della emissione della prima ordinanza è irrilevante. Lo snodo cruciale è la desumibilità dagli atti della sussistenza dei reati, che il tribunale esclude facendo riferimento all'informativa conclusiva, successiva alla richiesta di rinvio a giudizio. Il difensore non oppone nulla di concreto. L'affermazione circa una presunta duplicazione di contestazioni è inconferente, poiché i fatti sono stati commessi in due momenti differenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 10002
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10002
    Data del deposito : 16 marzo 2026

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