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Sentenza 16 marzo 2026
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 10002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10002 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da GI CI CC - 13/01/2026 SI LI ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: Udita la relazione svolta dal Consigliere AR GR ZO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché la memoria trasmessa nell’interesse del ricorrente. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Palermo con provvedimento del 9 luglio 2025 rigettava l’appello proposto nell’interesse di RO IO avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di quel tribunale aveva respinto la richiesta ex art. 297, comma 3 cod. proc. pen. di retrodatare i termini di durata della misura applicata al RO con ordinanza emessa il 14 febbraio 2025 al giorno di esecuzione di una precedente ordinanza emessa in altro procedimento e eseguita il 3 luglio 2023. Il Tribunale, richiamando i rilievi contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale 408/2005 precisava che, a mente dell’art. 297, comma 3 cod. proc. pen. la retrodatazione dei termini di durata di una misura cautelare emessa in diverso procedimento è possibile allorquando, sebbene applicata in data successiva al provvedimento dispositivo del giudizio emesso per i fatti di cui alla prima ordinanza, già prima di tale atto fossero già disponibili in atti gli elementi fondanti i fatti oggetto della seconda ordinanza: pertanto l’autorità procedente avrebbe potuto richiedere una unica misura cautelare per tutti i fatti reato. Afferma il tribunale che nel caso in esame le condotte estorsive che hanno fatto oggetto dell’incolpazione provvisoria di cui alla seconda ordinanza sono state delineate nell’informativa conclusiva emessa in data 26 giugno 2024, successivamente, dunque, al rinvio a giudizio per i fatti di cui alla prima ordinanza, datato 20 giugno 2024, e su tale aspetto i difensori nulla hanno argomentato, neppure affermando il carattere meramente riepilogativo di tale atto di indagine. Ciò che, dunque, è mancata, nella prospettiva del tribunale, è la dimostrazione circa la Penale Sent. Sez. 1 Num. 10002 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: ZONCU MARIA GRECA Data Udienza: 13/01/2026 2 desumibilità dagli atti dei fatti di cui alla seconda ordinanza al momento della emissione del provvedimento dispositivo del giudizio che funge da spartiacque fra la fase delle indagini e quella del giudizio.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’indagato tramite il difensore di fiducia lamentando, con unico motivo, la violazione dell’art. 297, comma 3 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Il ricorrente afferma che al momento della richiesta di rinvio a giudizio il pubblico ministero era a conoscenza di tutti gli elementi relativi anche ai reati fine successivamente contestatigli. Inoltre, rileva come l’ultima condotta delittuosa contestata al RO con la seconda ordinanza fosse antecedente di qualche mese la emissione della prima misura cautelare. Ribadisce il ricorrente che la desumibilità dagli atti aveva le caratteristiche di una vera e propria significanza processuale;
afferma, inoltre, che vi sarebbe una duplicazione di incolpazioni per il medesimo atto estorsivo consumato in atto di ST DR con l’unica differenza nei due procedimenti della data di commissione del reato, in un caso il 3 dicembre 2021 e nel secondo il 21 febbraio 2023. 3. Il Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Il difensore depositava memoria difensiva in data 30 dicembre 2025 con cui ribadiva le proprie ragioni a sostegno della richiesta di annullamento dell’impugnata ordinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Certamente è corretto il perimetro tracciato nel provvedimento impugnato circa gli elementi rilevanti nel caso concreto al fine di individuare la sussistenza di una contestazione a catena e di rendere operativo il rimedio costituito dalla retrodatazione dei termini di efficacia della misura. Il ricorso per contro è generico in quanto meramente avversativo;
non supera, in particolare, l‘argomento centrale della motivazione dell’impugnato provvedimento, che, pur in presenza di fatti-reato fra i quali sussiste una connessione qualificata ex art. 12 cod. proc. pen., individua solo nella informativa conclusiva del 26 giugno 2024 gli elementi da cui trarre la sussistenza dei reati contestati con la seconda ordinanza. Irrilevante, poi, è l’argomentazione secondo cui l’ultimo fatto reato di cui a tale secondo provvedimento cautelare sia stato commesso qualche mese prima della emissione della prima ordinanza non essendo tale dato temporale rilevante in alcun modo. Lo snodo cruciale della questione è, infatti - data per incontestata la connessione qualificata fra i fatti reato - la desumibilità dagli atti della sussistenza dei reati: laddove con una argomentazione secca ma pregnante il tribunale la esclude, facendo riferimento appunto alla informativa conclusiva, successiva alla richiesta di rinvio a giudizio;
il difensore non oppone nulla di concreto neppure affermando, come già osservato nel provvedimento impugnato, che la informativa fosse meramente riepilogativa e reiterativa di altre già presenti in atti. E tale affermazione, incontrastata, è assolutamente coerente con i principi espressi 3 reiteratamente da questa Corte secondo cui, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, per l'anteriore "desumibilità" dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, è necessario che il quadro legittimante l'adozione della misura cautelare sussista sin dal momento di emissione del primo provvedimento, non essendo sufficiente a tal fine la mera esistenza della notizia del fatto- reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sin dall'inizio il loro significato in modo immediato ed evidente (Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Flandina, Rv. 279291 - 01) Nel medesimo senso si è affermato che, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore "desumibilità", dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, consiste non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, Di, Rv. 277351 – 02). Parimenti inconferente è l’affermazione circa una presunta duplicazione di contestazioni, poiché il fatto cui fa riferimento il difensore, cioè una condotta estorsiva in danno della medesima persona offesa risulta essere stata commessa in due momenti differenti, fra loro distanti anni: pertanto non già dello stesso fatto si tratta, bensì di due reati distinti commessi in danno della medesima persona in due momenti diversi.
2. Per le superiori ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AR GR ZO PE De MA
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché la memoria trasmessa nell’interesse del ricorrente. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Palermo con provvedimento del 9 luglio 2025 rigettava l’appello proposto nell’interesse di RO IO avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di quel tribunale aveva respinto la richiesta ex art. 297, comma 3 cod. proc. pen. di retrodatare i termini di durata della misura applicata al RO con ordinanza emessa il 14 febbraio 2025 al giorno di esecuzione di una precedente ordinanza emessa in altro procedimento e eseguita il 3 luglio 2023. Il Tribunale, richiamando i rilievi contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale 408/2005 precisava che, a mente dell’art. 297, comma 3 cod. proc. pen. la retrodatazione dei termini di durata di una misura cautelare emessa in diverso procedimento è possibile allorquando, sebbene applicata in data successiva al provvedimento dispositivo del giudizio emesso per i fatti di cui alla prima ordinanza, già prima di tale atto fossero già disponibili in atti gli elementi fondanti i fatti oggetto della seconda ordinanza: pertanto l’autorità procedente avrebbe potuto richiedere una unica misura cautelare per tutti i fatti reato. Afferma il tribunale che nel caso in esame le condotte estorsive che hanno fatto oggetto dell’incolpazione provvisoria di cui alla seconda ordinanza sono state delineate nell’informativa conclusiva emessa in data 26 giugno 2024, successivamente, dunque, al rinvio a giudizio per i fatti di cui alla prima ordinanza, datato 20 giugno 2024, e su tale aspetto i difensori nulla hanno argomentato, neppure affermando il carattere meramente riepilogativo di tale atto di indagine. Ciò che, dunque, è mancata, nella prospettiva del tribunale, è la dimostrazione circa la Penale Sent. Sez. 1 Num. 10002 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: ZONCU MARIA GRECA Data Udienza: 13/01/2026 2 desumibilità dagli atti dei fatti di cui alla seconda ordinanza al momento della emissione del provvedimento dispositivo del giudizio che funge da spartiacque fra la fase delle indagini e quella del giudizio.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’indagato tramite il difensore di fiducia lamentando, con unico motivo, la violazione dell’art. 297, comma 3 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Il ricorrente afferma che al momento della richiesta di rinvio a giudizio il pubblico ministero era a conoscenza di tutti gli elementi relativi anche ai reati fine successivamente contestatigli. Inoltre, rileva come l’ultima condotta delittuosa contestata al RO con la seconda ordinanza fosse antecedente di qualche mese la emissione della prima misura cautelare. Ribadisce il ricorrente che la desumibilità dagli atti aveva le caratteristiche di una vera e propria significanza processuale;
afferma, inoltre, che vi sarebbe una duplicazione di incolpazioni per il medesimo atto estorsivo consumato in atto di ST DR con l’unica differenza nei due procedimenti della data di commissione del reato, in un caso il 3 dicembre 2021 e nel secondo il 21 febbraio 2023. 3. Il Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Il difensore depositava memoria difensiva in data 30 dicembre 2025 con cui ribadiva le proprie ragioni a sostegno della richiesta di annullamento dell’impugnata ordinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Certamente è corretto il perimetro tracciato nel provvedimento impugnato circa gli elementi rilevanti nel caso concreto al fine di individuare la sussistenza di una contestazione a catena e di rendere operativo il rimedio costituito dalla retrodatazione dei termini di efficacia della misura. Il ricorso per contro è generico in quanto meramente avversativo;
non supera, in particolare, l‘argomento centrale della motivazione dell’impugnato provvedimento, che, pur in presenza di fatti-reato fra i quali sussiste una connessione qualificata ex art. 12 cod. proc. pen., individua solo nella informativa conclusiva del 26 giugno 2024 gli elementi da cui trarre la sussistenza dei reati contestati con la seconda ordinanza. Irrilevante, poi, è l’argomentazione secondo cui l’ultimo fatto reato di cui a tale secondo provvedimento cautelare sia stato commesso qualche mese prima della emissione della prima ordinanza non essendo tale dato temporale rilevante in alcun modo. Lo snodo cruciale della questione è, infatti - data per incontestata la connessione qualificata fra i fatti reato - la desumibilità dagli atti della sussistenza dei reati: laddove con una argomentazione secca ma pregnante il tribunale la esclude, facendo riferimento appunto alla informativa conclusiva, successiva alla richiesta di rinvio a giudizio;
il difensore non oppone nulla di concreto neppure affermando, come già osservato nel provvedimento impugnato, che la informativa fosse meramente riepilogativa e reiterativa di altre già presenti in atti. E tale affermazione, incontrastata, è assolutamente coerente con i principi espressi 3 reiteratamente da questa Corte secondo cui, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, per l'anteriore "desumibilità" dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, è necessario che il quadro legittimante l'adozione della misura cautelare sussista sin dal momento di emissione del primo provvedimento, non essendo sufficiente a tal fine la mera esistenza della notizia del fatto- reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sin dall'inizio il loro significato in modo immediato ed evidente (Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Flandina, Rv. 279291 - 01) Nel medesimo senso si è affermato che, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore "desumibilità", dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, consiste non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, Di, Rv. 277351 – 02). Parimenti inconferente è l’affermazione circa una presunta duplicazione di contestazioni, poiché il fatto cui fa riferimento il difensore, cioè una condotta estorsiva in danno della medesima persona offesa risulta essere stata commessa in due momenti differenti, fra loro distanti anni: pertanto non già dello stesso fatto si tratta, bensì di due reati distinti commessi in danno della medesima persona in due momenti diversi.
2. Per le superiori ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AR GR ZO PE De MA