Sentenza 9 marzo 1998
Massime • 1
L'art. 60 della l. 24 novembre 1981, n. 689 non consente per il delitto di evasione di cui all'art. 385 c.p. l'applicazione di sanzioni sostitutive, ne' sussistono ragioni per escludere da tale divieto l'ipotesi in cui il delitto in questione si concreti nella evasione dal luogo degli arresti domiciliari. Pertanto, deve essere annullata senza rinvio la sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., che recepisca un accordo "contra legem" consistente nell'applicazione di tale sanzione sostitutiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/1998, n. 6385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6385 |
| Data del deposito : | 9 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 09.03.1998
1. Dott. Luigi Sansone Consigliere SENTENZA
2. " Ugo Scelfo " N. 311
3. " Eugenio Amari " REGISTRO GENERALE
4. " Arturo Cortese " N. 31129/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Arezzo nei confronti di
Postiglione Antonietta, n. 21.10.1967
Avverso la sentenza emessa il giorno 13.06.1997 dal Pretore Circondariale di Arezzo, Sezione distaccata di Montevarchi;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Albano, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio e trasmissione degli atti.
FATTO
Con sentenza del 13.06.1997 il Pretore circondariale di Arezzo, Sezione distaccata di Montevarchi, applicava ex art. 444 cpp. a Postiglione Antonietta la pena di mesi due e gg. 20 di reclusione, convertita in L.
6.000.000 di multa, per il reato di cui all'art. 385 cp. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Arezzo, deducendo che a norma dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per il delitto ex art. 385 cp. non è
consentita la sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria. DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, infatti, non consente, per il delitto ex art. 385 cp., la applicazione delle sanzioni sostitutive. Nè sussistono ragioni per escludere da tale divieto l'ipotesi in cui il delitto in questione si concreti nella evasione dagli arresti domiciliari (Cass. 05/03/93, P.M. in proc. Paron;
18/04/94, P.M. in proc. Capelli 13/10/94, P.M. in proc. Villa).
Il Pretore ha quindi recepito un patto "contra legem". L'impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata, con trasmissione degli atti al Pretore di Arezzo per l'ulteriore corso di giustizia.
P. Q. M.
visti gli artt. 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio l'impugnata sentenza e dispone la trasmissione degli atti alla Pretura di Arezzo per l'ulteriore corso di giustizia.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 1998