Sentenza 11 aprile 2001
Massime • 1
L'estensione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ad enti pubblici diversi dalle amministrazioni centrali non implica di per sè l'applicabilità, in deroga alle comuni regole di competenza, del cosidetto foro erariale, occorrendo all'uopo una norma che espressamente contempli tale deroga, o comunque equipari il beneficiario di detta estensione alle amministrazioni dello Stato anche ai fini della competenza. Pertanto, nel caso dell'ESA (Ente di sviluppo agricolo della Regione siciliana), ente pubblico economico sottoposto al controllo della Regione siciliana - alla quale l'art. 1 del D.Lgs. n. 142 del 1948 estende la normativa di cui si tratta - ma dotato di propria personalità, al quale è stata concessa la sola facoltà di avvalersi del patrocinio e dell'assistenza dell'Avvocatura dello Stato, con l'art. 3, ultimo comma, della legge 9 luglio 1997, n. 600, la regola del foro erariale non è applicabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/04/2001, n. 5424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5424 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TROMBETTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
SO GI, SO NT, SO LO, SO CL, SO ME, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GRAMSCI 28, presso lo studio dell'avvocato MANILIO FRANCHI, che li difende unitamente all'avvocato SALVATORE LA ROSA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ENTE SVIL AGRICOLO REG SICILIANA ESA, in persona del Commissario e legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso la sentenza n. 491/99 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 16/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 01/02/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO il quale ha chiesto che la Corte voglia accogliere il ricorso e dichiarare la competenza del Tribunale di SIRACUSA, rimettendo gli atti alla Corte di Appello di CATANIA, con le conseguenze di legge.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 20/9/1987 NA NN vedova SO e EP, OM, TE, NI e LA SO esponevano: che, con contratto 8/3/1951, il loro comune dante causa SO VA aveva concesso in enfiteusi ad MA VA due appezzamenti di terreno siti in Noto;
che la concessione in enfiteusi era stata subordinata alla condizione che i terreni non venissero inclusi nel computo della consistenza dei beni concedenti per la determinazione dell'imponibile soggetto a scorporo;
che, verificatasi tale condizione risolutiva, l'enfiteuta MA VA aveva rilasciato i predetti terreni ad essi istanti che da circa un trentennio li possedevano come proprietari;
che l'MA, trasferito negli Stati Uniti d'America, non era stato in grado di stipulare il contratto scritto contenente il riconoscimento della proprietà dei detti fondi in capo ad essi attori. Questi ultimi, quindi, convenivano in giudizio MA VA chiedendo la declaratoria del loro diritto di proprietà sui beni immobili in questione. Il convenuto restava contumace.
Veniva disposta la chiamata in causa dell'Ente di Sviluppo Agricolo (ESA) il quale si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda.
L'adito tribunale di Siracusa accoglieva la domanda degli attori con sentenza 9/2/1995 avverso la quale l'Avvocatura dello Stato proponeva appello. Gli appellati resistevano al gravame. Con sentenza 15/7/1999 la corte di appello di Catania, in accoglimento del gravame e in riforma dell'imputata decisione, dichiarava la competenza del tribunale di Catania a decidere la controversia a norma dell'articolo 25 c.p.c. La sentenza della corte di appello di Catania è stata impugnata dagli eredi di VA SO con istanza per regolamento di competenza fondata su un solo articolato motivo. Con lo stesso atto gli istanti hanno proposto impugnazione ordinaria sorretto da un unico motivo. L'Ente di Sviluppo Agricolo ha resistito con controricorso.
Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso con la dichiarazione della competenza del tribunale di Siracusa.
Motivi della decisione
Il Procuratore Generale ha così motivato la sua richiesta di accoglimento del ricorso principale (relativo esclusivamente alla questione di competenza) e di conseguente dichiarazione di competenza del tribunale di Siracusa che ha deciso la causa in primo grado:
"la proposizione, con unico atto, in via principale del regolamento di competenza ed, in via subordinata, del ricorso ordinario per cassazione, non comporta l'inammissibilità per il principio di conservazione degli atti che consente la conversione del regolamento in ricorso ordinario e viceversa, sempre che siano presenti i necessari requisiti di sostanza e di forma;
secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità l'estensione del patrocinio dell'avvocatura dello Stato a soggetti diversi dalle amministrazioni centrali non implica di per sè l'applicabilità, in deroga alle comuni regole di competenza, del cosiddetto foro erariale (art. 25 c.p.c.), all'uopo occorrendo una norma che espressamente contempli tale deroga o comunque equipari il beneficiario di detta estensione alle amministrazioni dello Stato anche ai fini della competenza (cfr., da ultimo, Cass. 28/6/1997 n. 5787; Cass. 25/8/1997 n. 7956);
l'articolo 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948 n. 142, richiamato a sostegno dal resistente, estende il patrocinio e la normativa sul foro erariale all'amministrazione regionale siciliana, ma non anche agli enti regionali che abbiano soggettività giuridica formalmente distinta dalla Regione, quale appunto l'Ente di sviluppo agricolo della regine siciliana, che ha natura di ente pubblico economico sottoposto al controllo della regione siciliana ma dotato di propria personalità giuridica, al quale è stata concessa la sola facoltà di avvalersi del patrocinio e dell'assistenza dell'avvocatura dello Stato con l'articolo 3), u.c., della legge 9 luglio 1957 n. 600". La Corte condivide le esposte considerazioni e le fa proprie in quanto aderenti ai principi più volte affermati nella giurisprudenza di legittimità in tema di foro erariale e con i quali è stata posta in evidenza l'eccezionalità delle disposizioni concernenti il detto foro non applicabili ai casi in cui (come appunto quello in esame) ad un ente pubblico (nella specie l'ESA) sia attribuita solo la facoltà di avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dello Stato. Deve quindi essere dichiarata la competenza territoriale in primo grado del tribunale di Siracusa. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata con rinvio della causa alla corte di appello di Catania quale giudice di secondo grado.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'istanza di regolamento di competenza, dichiara la competenza per territorio del tribunale di Siracusa, cassa la sentenza impugnata, rinvia la causa alla corte di appello di Catania quale giudice di secondo grado e compensa tra le parti le spese di questo procedimento.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2001