Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2005, n. 11946
CASS
Sentenza 8 febbraio 2005

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Nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, quest'ultima deve essere rilevata con conseguente annullamento della sentenza impugnata e, nella preclusione del rinvio al giudice di appello dovuta alla sussistenza della causa estintiva che richiede la immediata rilevazione ai sensi dell'art. 129 comma secondo cod. proc. pen., deve procedersi alla verifica della eventuale ricorrenza delle condizioni per un proscioglimento nel merito, alla luce degli accertamenti in fatto accreditati dal primo giudice.(La Corte, in un processo che aveva visto assolto in primo grado l'imputato per non avere commesso il fatto e, nel successivo giudizio di appello, affermata invece la sua responsabilità, ha rilevato la nullità assoluta del giudizio di secondo grado determinata dalla nullità della notificazione della citazione e, sussistendo la sopravvenuta causa di estinzione del reato per prescrizione, ha preso atto, ai fini della verifica delle condizioni per il proscioglimento nel merito, della valutazione in punto di fatto al riguardo superstite, che era quella di assoluzione del primo giudice, così annullando senza rinvio la sentenza impugnata "perché l'imputato non ha commesso il fatto").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2005, n. 11946
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11946
    Data del deposito : 8 febbraio 2005

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