Sentenza 8 febbraio 2005
Massime • 1
Nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, quest'ultima deve essere rilevata con conseguente annullamento della sentenza impugnata e, nella preclusione del rinvio al giudice di appello dovuta alla sussistenza della causa estintiva che richiede la immediata rilevazione ai sensi dell'art. 129 comma secondo cod. proc. pen., deve procedersi alla verifica della eventuale ricorrenza delle condizioni per un proscioglimento nel merito, alla luce degli accertamenti in fatto accreditati dal primo giudice.(La Corte, in un processo che aveva visto assolto in primo grado l'imputato per non avere commesso il fatto e, nel successivo giudizio di appello, affermata invece la sua responsabilità, ha rilevato la nullità assoluta del giudizio di secondo grado determinata dalla nullità della notificazione della citazione e, sussistendo la sopravvenuta causa di estinzione del reato per prescrizione, ha preso atto, ai fini della verifica delle condizioni per il proscioglimento nel merito, della valutazione in punto di fatto al riguardo superstite, che era quella di assoluzione del primo giudice, così annullando senza rinvio la sentenza impugnata "perché l'imputato non ha commesso il fatto").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2005, n. 11946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11946 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 08/02/2005
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 288
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 1203/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EV BR, n. a Torino l'1 giugno 1966;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano depositata il 2 luglio 2001;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dr. CIAMPOLI Luigi che ha chiesto a..s.r. per prescrizione;
udito il difensore Avv. SIBILIO Angelo;
MOTIVI DELLA DECISIONE
BR IC, alias BR IO, impugna per Cassazione una sentenza pronunciata nella sua contumacia sulla base di un decreto di citazione a giudizio erroneamente notificatogli con il rito per gli irreperibili, mentre dagli atti risultava che il decreto di citazione per il giudizio di primo grado gli era stato validamente notificato presso il campo nomadi di Grezzago, dove era stato invitato a dichiarare il domicilio.
Il ricorso è fondato, come risulta anche dall'ordinanza con la quale la stessa Corte d'appello di Milano ha dichiarato la nullità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza impugnata per le medesime ragioni. Tuttavia, essendo il reato contestato (art. 483 c.p. commesso il 7 febbraio 1995) prescritto, la nullità accertata comporta l'annullamento della sentenza impugnata, per effetto dell'art. 129 comma 1 c.p.p., che impone l'immediata dichiarazione dell'estinzione del reato.
D'altro canto l'art. 129 comma 2 c.p.. impone di verificare se non ricorrano comunque le condizioni per un proscioglimento nel merito. E poiché in primo grado l'imputato era stato assolto per non aver commesso il fatto, ne consegue che, nell'impossibilità di una diversa valutazione di merito, tale pronuncia va qui ribadita.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'imputato non ha commesso il fatto.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2005