Sentenza 4 aprile 2013
Massime • 1
La misura cautelare del divieto di avvicinamento, prevista dall'art. 282 ter, cod. proc. pen., deve indicare in maniera sufficientemente determinata i luoghi l'accesso ai quali è inibito all'obbligato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sufficientemente determinata l'indicazione di non avvicinarsi al luogo di dimora o di lavoro della vittima in quanto si tratta di luoghi individuati e ben noti all'obbligato).
Commentari • 7
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/04/2013, n. 27798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27798 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 04/04/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE A. - rel. Consigliere - N. 635
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 6460/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.P. N. IL (omesso) ;
avverso l'ordinanza n. 1410/2012 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del 22/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Giuseppe Volpe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 21-1-2013 il Tribunale del riesame di Catanzaro, in parziale riforma di quella emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Rossano, ha prescritto a S.P.P. , indagato per il delitto di cui all'art. 612 bis c.p., di non avvicinarsi ai luoghi di dimora e di lavoro di Si.Da. , Si.La. e Si.Ma.Gi. , ai sensi dell'art. 282 ter c.p.p.. Il Tribunale ha ritenuto sussistente il quadro di gravità indiziaria sulla scorta delle dichiarazioni di Si.Da. , moglie dell'indagato - con cui ha in corso un procedimento di separazione personale - e di Si.La. e Ma.Gi. , sorelle di Si.Da.
, dalle cui dichiarazioni sarebbe emerso che in più occasioni, nelle giornate del (omesso) , S.P.P. ebbe ad aggredire,
in una occasione, la moglie;
ad ingiuriarla e minacciarla in più occasioni;
ad effettuare appostamenti e pedinamenti, con tali comportamenti provocando nella donna uno stato di timore e di ansia, tali da costringerla a cambiare le proprie abitudini di vita. Ha ravvisato il concreto pericolo di recidiva, ai sensi dell'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), in considerazione delle specifiche modalità e circostanze dei fatti, abituali e reiterati nel tempo.
2.0. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'indagato, l'avv. Domenico Sommario, lamentando, in ordine logico:
- violazione dell'art. 292 c.p.p., e vizio di motivazione. Deduce che l'ordinanza impugnata non ha preso in considerazione le ragioni della difesa esposte in una memoria depositata in udienza;
- violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, desunti, secondo il suo dire, dalle "traballanti" dichiarazioni della moglie e dei parenti di lei. Deduce che i contrasti tra i due hanno avuto origine dal desiderio del padre di incontrare le figlie e che in nessuna occasione lo S. ebbe a seguire la moglie, ad apostrofarla o minacciarla, e che ciò non fece nemmeno negli incontri del (omesso) , nel corso dei quali si limitò a presentarsi a casa di Si.La. per vedere le figlie. Contesta che siano stati inviati SMS a Si.Da. , salvo uno dal contenuto alquanto generico;
- violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, in assenza di elementi concreti che facciano presumere la probabilità di reiterazione del reato, anche perché è subentrata, nei rapporti tra i coniugi, "una situazione di calma", come dimostrato da SMS inviati dalla donna al marito;
- l'ineseguibilità del provvedimento per l'indeterminatezza delle prescrizioni, in quanto non sarebbero esattamente indicati i luoghi da cui l'indagato deve tenersi distante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e non merita, pertanto, accoglimento.
1. Il primo motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente si lamenta del mancato esame, da parte del Tribunale del riesame, di una memoria da lui depositata in udienza senza specificarne i contenuti e la sua rilevanza ai fini della decisione - senza, per la verità, nemmeno datarla o allegarla al ricorso - impedendo in tal modo a questa Corte di esercitare il dovuto controllo sulla completezza ed esaustività della motivazione. Questa Corte ha ripetutamente affermato che il giudicante non è tenuto a confutare specificamente ogni argomentazione difensiva - a meno che non si tratti di argomento idoneo a scardinare l'impianto motivazionale della decisione - ma a dare complessiva ragione della decisione assunta, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. Ha anche precisato che nemmeno il mancato esame di elementi di prova comporta l'illegittimità della decisione, a meno che non si tratti di prove idonee a scardinare il costrutto logico della motivazione. Per questa verifica in sede di legittimità è indispensabile, però, che vengano illustrati i contenuti della prova pretermessa e che venga specificato perché gli argomenti spesi nei propri scritti - indebitamente trascurati dal giudicante - fossero idonei a provocare una diversa decisione, non potendosi pretendere che la Corte di Cassazione vada alla ricerca degli "scritti" della parte e stabilisca in che modo il loro contenuto fosse idoneo a orientare diversamente il giudicante.
2. Il secondo motivo è infondato, essendo volto a censurare scelte del giudice cautelare confermate con adeguate e coerenti giustificazioni dal giudice del riesame.
È sufficiente rilevare che per l'applicazione di una misura cautelare in questa fase del procedimento è richiesto solo il requisito della gravità degli indizi nel senso che questi devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione del reato per cui si procede all'indagato. Orbene nel caso in esame il Tribunale si è adeguato al suddetto principio, ancorando il proprio giudizio ad elementi specifici risultanti dagli atti tanto da trarre dalla loro valutazione globale un giudizio in termini di elevata probabilità circa l'attribuzione dei reato contestato all'indagato.
In particolare il Tribunale ha valorizzato le dichiarazioni non solo della persona offesa - che ha riferito in ordine ai ripetuti comportamenti minacciosi e persecutori tenuti dallo S. nei confronti suoi e dei membri della sua famiglia (frasi intimidatorie e offensive, appostamenti, pedinamenti, SMS dal contenuto minaccioso) - ma anche di quelle di Si.La. e Si.Ma.Gi. , sorelle di Si.Da. , che hanno confermato le dichiarazioni di quest'ultima, riscontrandole adeguatamente. Hanno tenuto poi conto del referto del pronto soccorso dell'(omesso), che ha fornito prova tangibile dell'atteggiamento violento del prevenuto verso la consorte.
Nessun dubbio è possibile nutrire sul fatto che gli elementi posti a base dell'ordinanza impugnata, riassunti nei loro punti significativi, sono stati oggetto di adeguata valutazione nel rispetto dei canoni di ordine logico che debbono orientare il giudice di merito nelle scelte da compiere nel proprio lavoro di ricostruzione della fattispecie cautelare, mentre il ricorrente si è limitato a svalutare - indebitamente - le dichiarazioni della persona offesa e delle sorelle, che, sebbene parenti della vittima, non avevano alcun interesse a stravolgere la realtà per far danno al cognato, oltre a trascurare del tutto il referto del pronto soccorso. In ogni caso, la ragioni addotte dall'indagato in ordine al dissidio con la moglie - avente fondamento nella separazione e nel contrasto di interessi sull'affidamento e la cura dei figli - non autorizzavano certamente il contegno minaccioso e violento da lui assunto nei confronti della donna, tale da ingenerare nella stessa un grave e perdurante stato di ansia e di paura e comprometterne la libertà di determinazione. E se è vero che l'art. 612 bis c.p., richiede la reiterazione delle condotte di violenza o minaccia - come sottolineato dal ricorrente - è altresì evidente che non occorre una lunga sequela di azioni delittuose per ritenere integrato il reato, essendo sufficiente che esse siano di numero e consistenza tali da ingenerare nella vittima il fondato timore di subire offesa alla propria integrità fisica o morale e da provocare nella stessa "un perdurante e grave stato d'ansia", ovvero "un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto...". Circostanza di cui l'impugnata ordinanza da adeguatamente conto, perlomeno nei limiti richiesti dalla natura - cautelare - per provvedimento emanato, laddove fa riferimento alla modifica delle condizioni di vita della persona offesa come conseguenza del comportamento del ricorrente.
3. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso, con cui vengono contestate le esigenze cautelari poste a fondamento della misura. L'applicazione di una misura cautelare implica per il giudice l'obbligo di motivare accertando in concreto se ricorrano le specifiche situazioni che, in relazione alla gravità del fatto nonché alla natura ed al grado delle esigenze cautelari, rendono imprescindibile ed inevitabile la necessità di adottare e mantenere la misura cautelare, dando conto, con criteri logici e di plausibile persuasività, delle ragioni giustificative di un provvedimento che sacrifica la libertà personale.
Ciò è in concreto avvenuto, dacché il Giudice delle indagini preliminari e, poi, il Tribunale del riesame, hanno motivato la propria decisione col pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, in ragione della conflittualità esistente tra i coniugi e della reiterazione delle condotte aggressive tenute dallo S. , le quali lasciano presumere che, se non adeguatamente contrastate, porteranno ad ulteriori aggressioni nei confronti della donna e, quindi, all'ulteriore compromissione dell'interesse protetto dalla norma.
Trattasi di argomenti di sicura logicità, non contrastati dalle ragioni del ricorso, giacché il superamento delle ragioni di contrasto tra i coniugi - addotto dal ricorrente - potrà legittimare, se adeguatamente accertato, la revoca del provvedimento, ma non la sua invalidazione ad opera di questa Corte.
4. Ugualmente infondato è, infine, l'ultimo motivo di ricorso, con cui viene censurata l'indeterminatezza delle prescrizioni imposte dal giudicante. Le misure previste dall'art. 282 ter c.p.p., affidano al giudice della cautela il compito, oltre che di verificare i presupposti applicativi della misura, anche quello di riempire la misura del contenuto necessario al raggiungimento dell'obbiettivo cautelare, giacché l'efficacia della misura è subordinata agli elementi di cui è riempita da parte del giudicante. Ne consegue che il giudice è tenuto a modellare la misura sulla base della situazione di fatto esistente nella realtà e a dare le prescrizioni più opportune per assicurare la tutela della vittima del reato e, al contempo, condizionare nelle misura strettamente necessaria la libertà di movimento dell'obbligato. Misure che, per essere efficaci e perché sia controllabile il loro rispetto da parte del soggetto obbligato, devono anche essere sufficientemente determinate. È stato perciò ritenuto che non è concepibile una misura cautelare che si limiti a fare riferimento genericamente a "tutti i luoghi frequentati" dalla vittima, o prescriva di "mantenere una determinata distanza" dai luoghi frequentati dalla persona offesa, giacché si tratterebbe di un provvedimento che finirebbe con l'imporre una condotta di "non facere" indeterminata rispetto ai luoghi, la cui individuazione finirebbe per essere di fatto rimessa alla persona offesa (Cass., n. 26819 del 7-4-2011). Manca del carattere della indeterminatezza, invece, la misura che prescrive all'obbligato di non avvicinarsi alla "dimora" della persona offesa e al luogo in cui la stessa "presta attività lavorativa", nonché al "luogo di dimora" delle sorelle di Si.Da. , trattandosi di luoghi chiaramente individuati, ben noti all'obbligato, sicché non risulta compromessa la chiarezza dell'obbligo, ne' viene imposto un obbligo esorbitante dalle finalità della cautela.
L'infondatezza dei motivi di ricorso comporta che il rigetto dello stesso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2013