CASS
Sentenza 15 dicembre 2023
Sentenza 15 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/12/2023, n. 49992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49992 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FA OR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore Avv. GIULIO VASATURO in sostituzione dell'Avv. STEFANO CERA il quale ha insistito nei motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49992 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 28/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25 novembre 2022, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto FA RR responsabile dei reati di cui agli artt. 494 e 640 cod. pen. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di FA;
premette che la Corte di appello di Firenze aveva rimesso in termini l'imputato ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen, per impugnare la sentenza del Tribunale di Arezzo, e la difesa aveva quindi chiesto di dichiarare i reati estinti per prescrizione, ma la Corte di appello aveva rigettato l'appello in ragione della sospensione della prescrizione operante ai sensi dell'art. 175 comma 8 cod. proc. pen. , secondo il quale non si può tenere conto del periodo intercorrente tra la notifica dell'estratto contumaciale e la notifica dell'ordinanza di rimessione in termini;
il difensore rileva che tale interpretazione della norma non poteva essere condivisa, in quanto illogica e contraria alla ratio cui era sotteso l'istituto della prescrizione;
la previsione normativa era suscettibile di determinare un allungamento sine die del termine di prescrizione del reato sulla scorta di un fatto -la mancanza di effettiva conoscenza del provvedimento di condanna- che non era assolutamente riconducibile ad una condotta colposa dell'imputato; richiama l'art. 159 cod. pen. che prevede la sospensione della prescrizione operante nell'ipotesi di assenza incolpevole dell'imputato (n.
3-bis), ma anche (comma 4) che la prescrizione non può protrarsi oltre i tetti massimi previsti dall'art. 161 comma 2 cod. proc. pen. in materia di interruzione della prescrizione;
posto che l'istituto della prescrizione non è posto a tutela di sole esigenze di carattere pubblicistico, ma anche al fine di garantire l'effettività dell'art. 24 della Costituzione, "non pare azzardato ipotizzare l'illegittimità costituzionale della scrutinata normativa di cui all'art. 175 co.8 c.p.p., anche per violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3, comma 1, della Costituzione" (pag.6 ricorso); stante l'assimilabilità del contumace rimesso in termini e dell'imputato dichiarato assente, non appariva giustificato il deteriore trattamento a carico del solo imputato rimesso in termini. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Come noto, l'art. 175 comma 8 cod. proc. pen. prevede che "Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte 2 dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione"; pertanto, in applicazione della citata norma, la Corte di appello ha rilevato che poiché la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza era avvenuta in data 12 agosto 2013 e la notifica dell'ordinanza di rimessione in termini in data 20 marzo 2021, al termine di prescrizione di 10 anni previsti per il reato contestato dovevano aggiungersi 2047 giorni, che portavano il termine estintivo del reato di prescrizione all'8 giugno 2026. Con riferimento alle censure contenute in ricorso, deve essere ribadito che "In tema di prescrizione del reato, la "sterilizzazione" del tempo intercorrente tra la notifica della sentenza contumaciale e la notifica del provvedimento di restituzione in termini, prevista dall'art. 175, comma 8, cod. proc. pen. (nella formulazione antecedente alla legge 28 aprile 2014, n. 67) è qualificabile come interruzione, cui non si applica la disciplina del termine massimo di prescrizione di cui all'art. 161, comma secondo, cod. pen., in quanto tale disposizione si riferisce ai soli casi di interruzione tassativamente previsti dall'art. 160 cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato altresì che tale ipotesi non è assimilabile, negli effetti, a quella di cui all'art. 420-quater cod. proc. pen., che costituisce l'unico caso di sospensione espressamente assimilato alle ipotesi di interruzione incidenti sul termine prescrizionale). (Sez,2, n. 28722 del 31/05/2022, Stevic, Rv. 283843). 41126 del 2023 Quanto poi alla possibile incostituzionalità della norma in esame, questa Corte ha già avuto occasione di precisare che "E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione ai principi di ragionevolezza e ragionevole durata del processo (artt. 3 e 111 Cost.), dell'ipotesi di sospensione del termine di prescrizione del reato, prevista dall' art. 175, comma 8, cod. proc. pen., con riferimento al tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione nel termine, trattandosi di una clausola di salvaguardia intesa ad assicurare lo scopo dell'istituto che verrebbe meno con la prescrizione. Sez. 5 n. 32426 del 15/05/2019, Uniatytsky, Rv. 277101) 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/11/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore Avv. GIULIO VASATURO in sostituzione dell'Avv. STEFANO CERA il quale ha insistito nei motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49992 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 28/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25 novembre 2022, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto FA RR responsabile dei reati di cui agli artt. 494 e 640 cod. pen. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di FA;
premette che la Corte di appello di Firenze aveva rimesso in termini l'imputato ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen, per impugnare la sentenza del Tribunale di Arezzo, e la difesa aveva quindi chiesto di dichiarare i reati estinti per prescrizione, ma la Corte di appello aveva rigettato l'appello in ragione della sospensione della prescrizione operante ai sensi dell'art. 175 comma 8 cod. proc. pen. , secondo il quale non si può tenere conto del periodo intercorrente tra la notifica dell'estratto contumaciale e la notifica dell'ordinanza di rimessione in termini;
il difensore rileva che tale interpretazione della norma non poteva essere condivisa, in quanto illogica e contraria alla ratio cui era sotteso l'istituto della prescrizione;
la previsione normativa era suscettibile di determinare un allungamento sine die del termine di prescrizione del reato sulla scorta di un fatto -la mancanza di effettiva conoscenza del provvedimento di condanna- che non era assolutamente riconducibile ad una condotta colposa dell'imputato; richiama l'art. 159 cod. pen. che prevede la sospensione della prescrizione operante nell'ipotesi di assenza incolpevole dell'imputato (n.
3-bis), ma anche (comma 4) che la prescrizione non può protrarsi oltre i tetti massimi previsti dall'art. 161 comma 2 cod. proc. pen. in materia di interruzione della prescrizione;
posto che l'istituto della prescrizione non è posto a tutela di sole esigenze di carattere pubblicistico, ma anche al fine di garantire l'effettività dell'art. 24 della Costituzione, "non pare azzardato ipotizzare l'illegittimità costituzionale della scrutinata normativa di cui all'art. 175 co.8 c.p.p., anche per violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3, comma 1, della Costituzione" (pag.6 ricorso); stante l'assimilabilità del contumace rimesso in termini e dell'imputato dichiarato assente, non appariva giustificato il deteriore trattamento a carico del solo imputato rimesso in termini. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Come noto, l'art. 175 comma 8 cod. proc. pen. prevede che "Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte 2 dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione"; pertanto, in applicazione della citata norma, la Corte di appello ha rilevato che poiché la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza era avvenuta in data 12 agosto 2013 e la notifica dell'ordinanza di rimessione in termini in data 20 marzo 2021, al termine di prescrizione di 10 anni previsti per il reato contestato dovevano aggiungersi 2047 giorni, che portavano il termine estintivo del reato di prescrizione all'8 giugno 2026. Con riferimento alle censure contenute in ricorso, deve essere ribadito che "In tema di prescrizione del reato, la "sterilizzazione" del tempo intercorrente tra la notifica della sentenza contumaciale e la notifica del provvedimento di restituzione in termini, prevista dall'art. 175, comma 8, cod. proc. pen. (nella formulazione antecedente alla legge 28 aprile 2014, n. 67) è qualificabile come interruzione, cui non si applica la disciplina del termine massimo di prescrizione di cui all'art. 161, comma secondo, cod. pen., in quanto tale disposizione si riferisce ai soli casi di interruzione tassativamente previsti dall'art. 160 cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato altresì che tale ipotesi non è assimilabile, negli effetti, a quella di cui all'art. 420-quater cod. proc. pen., che costituisce l'unico caso di sospensione espressamente assimilato alle ipotesi di interruzione incidenti sul termine prescrizionale). (Sez,2, n. 28722 del 31/05/2022, Stevic, Rv. 283843). 41126 del 2023 Quanto poi alla possibile incostituzionalità della norma in esame, questa Corte ha già avuto occasione di precisare che "E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione ai principi di ragionevolezza e ragionevole durata del processo (artt. 3 e 111 Cost.), dell'ipotesi di sospensione del termine di prescrizione del reato, prevista dall' art. 175, comma 8, cod. proc. pen., con riferimento al tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione nel termine, trattandosi di una clausola di salvaguardia intesa ad assicurare lo scopo dell'istituto che verrebbe meno con la prescrizione. Sez. 5 n. 32426 del 15/05/2019, Uniatytsky, Rv. 277101) 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/11/2023