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Sentenza 11 maggio 2023
Sentenza 11 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2023, n. 19992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19992 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SI GI, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 10/11/2022 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione presentata da GI SI con riferimento alla condanna pronunciata nei suoi confronti dalla Corte di appello di Catanzaro in data 12/10/2016, poi divenuta irrevocabile, per il delitto di tentata estorsione. La Corte ha in particolare escluso che fosse ravvisabile un contrasto di giudicati, tale da comportare un'inconciliabilità dei fatti, in relazione alla sentenza Penale Sent. Sez. 6 Num. 19992 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: RICCIARELLI MASSIMO Data Udienza: 05/04/2023 n. 20971/21, con cui nel separato processo celebratosi per la medesima vicenda nei confronti dell'originario coimputato AN SS la Corte di cassazione ha annullato la sentenza di condanna del predetto per il delitto di estorsione, riqualificando il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni e prosciogliendo l'imputato per difetto di querela. 2. Ha proposto ricorso SI tramite il suo difensore. Deduce violazione di legge in relazione all'art. 634 cod. proc. pen., per aver la Corte dichiarato de plano l'inammissibilità, in presenza di identità del fatto materiale, oggetto di giudicati in contrasto, e dell'esclusione di esso da parte di uno dei giudicati. Ricostruita la vicenda, con la condanna pronunciata a carico del ricorrente per il delitto di estorsione, dopo la sua assoluzione dal reato di usura, addebitato peraltro al concorrente Arena, e con il successivo proscioglimento pronunciato nei confronti di SS dalla Corte di cassazione, dopo che il predetto era stato già assolto dal delitto di usura, ritenuto insussistente, rileva il ricorrente che nel caso di specie sussisteva un contrasto di giudicati rilevante, in quanto incidente sul fatto idoneo ad integrare il reato di estorsione, risultando a tal fine determinante l'esclusione del delitto di usura, che impediva di ritenere illecita la causa del credito vantato nei confronti della persona offesa e di configurare il delitto di estorsione. La Corte aveva errato nel procedere alla declaratoria di inammissibilità de plano, in quanto nel caso di dedotto contrasto di giudicati avrebbe potuto valutarsi l'inammissibilità solo con riguardo all'irrevocabilità della sentenza e alla pertinenza della decisione in conflitto, essendo preclusa una più penetrante verifica. Inoltre la Corte aveva indebitamente inteso la nozione di contrasto di giudicati, che non va riferito alla contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle decisioni, ma alla incompatibilità tra i fatti apprezzati nella dimensione storico-naturalistica, occorrendo che i fatti siano gli stessi, che risultino fondamentali e che la diversa ricostruzione di essi conduca ad approdi tra loro alternativi. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'inammissibilità de ricorso. 4. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga da ultimo disposta dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come modificato dall'art.
5 -duodecies, d.l. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 199 del 2022. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Costituisce ius receptum che «nella logica codicistica - secondo una affermazione costante della giurisprudenza di legittimità - il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili, evocato dall'art. 630, comma 1, lettera a), cod. proc. peri:, non può essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni. Tate concetto deve, invece, essere inteso in termini di oggettiva incompatibilità tra i "fatti" (ineludibilmente apprezzati nella loro dimensione storico-naturalistica) su cui si fondano le diverse sentenze» (cfr. Coste cost., sent. n. 129 del 2008; analogamente, Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317, secondo cui non sussiste contrasto rilevante ai fini dell'ammissibilità del giudizio di revisione, nel caso in cui i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo ed il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti). 3. Orbene, proprio attenendosi a tale principio la Corte di appello, del tutto correttamente, ha rilevato la manifesta insussistenza dei presupposti per far luogo a revisione, dichiarando l'inammissibilità dell'istanza con ordinanza de plano (sul punto Sez. 2, n. 29373 del 18/09/2020, Nocerino, Rv. 280002, secondo cui il giudizio sull'ammissibilità o meno della domanda di revoca della sentenza non può prescindere da una pur sommaria valutazione e comparazione tra le due sentenze che si assumono in contrasto). 4. In particolare, è stato sottolineato nel provvedimento impugnato come il giudizio di penale responsabilità del ricorrente per il delitto di concorso in estorsione si fosse fondato sul ritenuto coinvolgimento del predetto nelle modalità violente della condotta, ritenute di per sé bastevoli i fini della configurabilità del reato, anche a prescindere dalla sottostante consapevolezza della natura illecita del rapporto e dunque a prescindere dalla natura usuraria o meno della pretesa. A fronte di ciò, la Corte ha rilevato come la separata condanna del correo fosse stata per contro annullata dalla Suprema Corte di cassazione in ragione dell'esclusa consapevolezza della natura usuraria della pretesa sottostante, ciò cui era seguita la derubricazione nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con conseguente proscioglimento per difetto di querela. Deve invero rimarcarsi come la ricostruzione del fatto fosse rimasta immutata e come avesse assunto rilievo decisivo il diverso inquadramento delle condotte 3 estorsive alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), che avevano risolto il preesistente contrasto interpretativo, escludendo che al fine di ravvisare il reato di estorsione o quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni potesse assumere rilievo la dimensione violenta della condotta, dovendosi invece ritenere dirimente l'elemento psicologico. 5. Su tali basi deve dunque ritenersi che del tutto correttamente la Corte territoriale, alla stregua di un esame prima facie dei giudicati a confronto, sia giunta alla conclusione che il contrasto sia dipeso da una diversa valutazione giuridica dei fatti, immutati nella loro dimensione storico-naturalistica, situazione non sussumibile in quella del contrasto di giudicati rilevante ai fini del giudizio di revisione. 6. Ne discende l'inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/04/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione presentata da GI SI con riferimento alla condanna pronunciata nei suoi confronti dalla Corte di appello di Catanzaro in data 12/10/2016, poi divenuta irrevocabile, per il delitto di tentata estorsione. La Corte ha in particolare escluso che fosse ravvisabile un contrasto di giudicati, tale da comportare un'inconciliabilità dei fatti, in relazione alla sentenza Penale Sent. Sez. 6 Num. 19992 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: RICCIARELLI MASSIMO Data Udienza: 05/04/2023 n. 20971/21, con cui nel separato processo celebratosi per la medesima vicenda nei confronti dell'originario coimputato AN SS la Corte di cassazione ha annullato la sentenza di condanna del predetto per il delitto di estorsione, riqualificando il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni e prosciogliendo l'imputato per difetto di querela. 2. Ha proposto ricorso SI tramite il suo difensore. Deduce violazione di legge in relazione all'art. 634 cod. proc. pen., per aver la Corte dichiarato de plano l'inammissibilità, in presenza di identità del fatto materiale, oggetto di giudicati in contrasto, e dell'esclusione di esso da parte di uno dei giudicati. Ricostruita la vicenda, con la condanna pronunciata a carico del ricorrente per il delitto di estorsione, dopo la sua assoluzione dal reato di usura, addebitato peraltro al concorrente Arena, e con il successivo proscioglimento pronunciato nei confronti di SS dalla Corte di cassazione, dopo che il predetto era stato già assolto dal delitto di usura, ritenuto insussistente, rileva il ricorrente che nel caso di specie sussisteva un contrasto di giudicati rilevante, in quanto incidente sul fatto idoneo ad integrare il reato di estorsione, risultando a tal fine determinante l'esclusione del delitto di usura, che impediva di ritenere illecita la causa del credito vantato nei confronti della persona offesa e di configurare il delitto di estorsione. La Corte aveva errato nel procedere alla declaratoria di inammissibilità de plano, in quanto nel caso di dedotto contrasto di giudicati avrebbe potuto valutarsi l'inammissibilità solo con riguardo all'irrevocabilità della sentenza e alla pertinenza della decisione in conflitto, essendo preclusa una più penetrante verifica. Inoltre la Corte aveva indebitamente inteso la nozione di contrasto di giudicati, che non va riferito alla contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle decisioni, ma alla incompatibilità tra i fatti apprezzati nella dimensione storico-naturalistica, occorrendo che i fatti siano gli stessi, che risultino fondamentali e che la diversa ricostruzione di essi conduca ad approdi tra loro alternativi. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'inammissibilità de ricorso. 4. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga da ultimo disposta dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come modificato dall'art.
5 -duodecies, d.l. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 199 del 2022. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Costituisce ius receptum che «nella logica codicistica - secondo una affermazione costante della giurisprudenza di legittimità - il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili, evocato dall'art. 630, comma 1, lettera a), cod. proc. peri:, non può essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni. Tate concetto deve, invece, essere inteso in termini di oggettiva incompatibilità tra i "fatti" (ineludibilmente apprezzati nella loro dimensione storico-naturalistica) su cui si fondano le diverse sentenze» (cfr. Coste cost., sent. n. 129 del 2008; analogamente, Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317, secondo cui non sussiste contrasto rilevante ai fini dell'ammissibilità del giudizio di revisione, nel caso in cui i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo ed il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti). 3. Orbene, proprio attenendosi a tale principio la Corte di appello, del tutto correttamente, ha rilevato la manifesta insussistenza dei presupposti per far luogo a revisione, dichiarando l'inammissibilità dell'istanza con ordinanza de plano (sul punto Sez. 2, n. 29373 del 18/09/2020, Nocerino, Rv. 280002, secondo cui il giudizio sull'ammissibilità o meno della domanda di revoca della sentenza non può prescindere da una pur sommaria valutazione e comparazione tra le due sentenze che si assumono in contrasto). 4. In particolare, è stato sottolineato nel provvedimento impugnato come il giudizio di penale responsabilità del ricorrente per il delitto di concorso in estorsione si fosse fondato sul ritenuto coinvolgimento del predetto nelle modalità violente della condotta, ritenute di per sé bastevoli i fini della configurabilità del reato, anche a prescindere dalla sottostante consapevolezza della natura illecita del rapporto e dunque a prescindere dalla natura usuraria o meno della pretesa. A fronte di ciò, la Corte ha rilevato come la separata condanna del correo fosse stata per contro annullata dalla Suprema Corte di cassazione in ragione dell'esclusa consapevolezza della natura usuraria della pretesa sottostante, ciò cui era seguita la derubricazione nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con conseguente proscioglimento per difetto di querela. Deve invero rimarcarsi come la ricostruzione del fatto fosse rimasta immutata e come avesse assunto rilievo decisivo il diverso inquadramento delle condotte 3 estorsive alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), che avevano risolto il preesistente contrasto interpretativo, escludendo che al fine di ravvisare il reato di estorsione o quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni potesse assumere rilievo la dimensione violenta della condotta, dovendosi invece ritenere dirimente l'elemento psicologico. 5. Su tali basi deve dunque ritenersi che del tutto correttamente la Corte territoriale, alla stregua di un esame prima facie dei giudicati a confronto, sia giunta alla conclusione che il contrasto sia dipeso da una diversa valutazione giuridica dei fatti, immutati nella loro dimensione storico-naturalistica, situazione non sussumibile in quella del contrasto di giudicati rilevante ai fini del giudizio di revisione. 6. Ne discende l'inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/04/2023