Sentenza 3 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/07/2002, n. 9670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9670 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2002 |
Testo completo
C.C. 73315 ESENTE DA REGISTERSONELICA ITALIANA MAAERIA R HTRIBUTA096 70 /0 2 AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. ENNONSE DEL POLATALIANO 0 9 6 7 SSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente R.G.N.24085/2000 ALTIERI Consigliere Dott. Enrico 26013 Cron. Consigliere Dott. Stefano MONACI FALCONE Consigliere Rep. Dott. Giuseppe DI BLASI Rel. Consigliere Ud. 28/02/2002 Dott. Antonino ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi Mance croupiers SE N TENZA Tassabilità - Istanza ex L. sul ricorso proposto da: n. 381/1990 Successiva AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro dichiarazione integrativa ex Legge n. 413/91 pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Consequenze. Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura ستان Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
- ricorrente
contro
RB NE, quale erede di OR AN, E residente a [...]d'Italia (CO), L I V I N 5 O I C Z 1 A E S 3 S A N C 3 I O 7 D I intimata P A M M E R P A U S C avverso la sentenza della Commissione Tributaria E T 4 R O C 3 1 1 Regionale di Milano Sez.29 n.266/29/99 del 27-04-1999, depositata il 13-10-1999; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28-02-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO a seguitoImposte Dirette di Como, L'Ufficio dell'istanza presentata ex Legge 381/90, da OR AN al fine di definire la pendenza fiscale pendente e connessa all'accertamento di maggiore reddito in dipendenza delle mance percepite quale dipendente di casa da gioco, provvedeva alla riliquidazione delle imposte dovute. Il contribuente impugnava i provvedimenti, sostenendo che ogni pendenza fiscale doveva ritenersi estinta, in quanto nelle more, aveva presentato dichiarazione integrativa ai sensi della Legge n.413/1991. u if C L'adita Commissione Tributaria Provinciale di Como con decisione n.124/07/1996, confermata in appello, dalla sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l'impugnazione, opinando che il OR, cui nelle more succedeva l'erede AR LA, si fosse correttamente avvalso, per definire le pendenze, delle disposizioni della Legge n.413/1991. L'Amministrazione Finanziaria con ricorso notificato il 23-11-2000, ed affidato ad un mezzo, ha chiesto la cassazione della decisione di appello. L'intimata non ha svolto difese scritte e, con istanza 12-12-2001 ha chiesto di ricevere la comunicazione ex art.377 C.p.C.. In sede di pubblica udienza l'Avv. Rossi è stato ammessO a discutere con riserva al Collegio circa la validità della procura in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente il Collegio si fa carico e risolve negativamente la questione connessa alla rilevanza giuridica del mandato conferito dall'intimato agli Avv.ti Massimo Rossi ed Alessandro Terenzio con atto steso in calce all'istanza 12-12-2001 con la quale si è fatta richiesta della comunicazione prevista dal secondo comma dell'art.377 C.p.C.. سال In vero, in applicazione del combinato disposto degli artt.83, 365, 366 n.5, 370 n.1 e 2 C.p.C e di condivise pregresse pronunce della Corte (n. 3121 dell'1-04-1999 e n.9799 del 9-10-1997), deve ritenersi la nullità insanabile, e rilevabile d'Ufficio, della procura rilasciata su atto diverso da quelli elencati al comma 3° dell'art.83 C.p.C. о su foglio autonomo, laddove questi ultimi non risultino congiunti unitariamente ad alcuno di quelli espressamente previsti dal legislatore. Ciò in quanto deve escludersi la sussistenza del potere certificativo del difensore in mancanza di unicità del contesto documentale;
potere, che, nel giudizio di cassazione, Va esercitato esclusivamente nel ricorso e nel controricorso e non anche, essendo il mandato alle liti un negozio esclusivamente processuale, nel contesto di atti diversi da quelli elencati nel comma 3° del richiamato art.83 C.p.C., che, come quello anzi citato, è inidoneo a realizzare una valida "costituzione" in giudizio dell'intimato. giuridicamente La mancanza di ius postulandi rende irrilevante l'attività difensiva svolta e non consente di tenerne conto agli effetti decisionali. L'unico motivo del ricorso, con cui l'Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 4 Legge n. 381/1990, e 12 preleggi, nonché insufficienza di motivazione su punto decisivo della controversia, è privo di fondamento. La questione che pone il ricorso, infatti, è già stata affrontata e decisa da questa Corte (Cass. Sez.V n.11600/2001; n.15206/2000), che ha affermato il condiviso principio, dal quale, nel caso, non si ravvisano ragioni per discostarsi, secondo cui il contribuente che abbia presentato istanza per definire le pendenze fiscali, ai sensi della specifica disciplina introdotta per i dipendenti delle case da gioco, dalla Legge n.381/1990, ha, pure, titolo, nel momento in cui subentri una disciplina di carattere generale quale quella prevista dalla Legge di condono n. 413/1991, а fruire della normativa più favorevole, non ostandovi contraria espressa previsione della legge, né, d'altronde, potendosi ricollegare effetti preclusivi all'istanza presentata ex Legge n.381/90, dovendosi escludere, sia la relativa irretrattabilità sia, pure, la definitività del rapporto. Nel caso, in vero, è pacifico che il contribuente, che in data 30-04-1991 aveva presentato istanza, ex art.4 Legge 11-11-1990 n.381, per definire sanzioni ed interessi relativi all'accertamento dell'anno 1983, dopo l'entrata in vigore della Legge 413/1991 ha presentato domanda di condono e versato le imposte dovute in base a quest'ultima normativa. Non v'è, peraltro, contrasto tra le parti sulle circostanze che la domanda di condono, ai sensi della Legge n. 413/1991, venne presentata dal contribuente quando la controversia tributaria era ancora pendente innanzi alla Commissione Tributaria, e che l'avviso di liquidazione dell'imposta, in base alla legge n. 381/1990, venne notificato dopo che OR AN aveva già presentato la domanda integrativa ex Legge n. 413/1991 e pagato quanto in relazione dovuto. Ciò stante, la fattispecie và decisa alla stregua del richiamato principio, con il rigetto del ricorso dell'Amministrazione, nella considerazione che, а buon diritto i giudici di merito hanno ritenuto che il contribuente si sia avvalso dei benefici previsti dalla Legge n. 413/1991, stante che, alla data di presentazione della relativa domanda, la controversia fiscale era ancora pendente. Nulla va disposto per le spese in assenza dei relativi * SENU DEL D.P.R. 26/4/1986 presupposti. * 131 TAB. ALL. B - N. 5 TERIA T IBOTARIA
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 28 Febbraio 2002. AZIONE Il Presidente e u Q Dott. Cristarella Orestano Francesco че Соста ве Сити To s ✓ IL CANCELLIERE, G Чатовь Arnaldo Casand Il Consigliere - Relatore Estensore Dott. Ant Blasiс вет Oggi - 3 LUG. 2002 DEPO SAAT Amel Gross صفيق