Sentenza 25 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/01/2002, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN0.0 927/02 LA CORTE SUPREMADI SAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente - R.G.N. 3752/99 Rel. Consigliere Cron. 2437 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Consigliere Ud. 12/10/01 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere Dott. Raffaele DI LELLA ha pronunciato la seguente 4081 SEN TE NZA sul ricorso proposto da: VE IU, gia'elettivamente domiciliato in ROMA presso lo studio dell'avvocato VIA V. EMANUELE 269, CHIOZZA ANNA, da ultimo d'ufficio presso la е DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, CANCELLERIA rappresentato e difeso dagli avvocati ALOISI FRANCESCO, COCORULLO DOMENICA, PERITORE LIDIA, giusta delega in atti;
-- ricorrente
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI 2001 E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale 3874 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato -1- in ROMA VIA S. M. MEDIATRICE, 1, rappresentato e difeso dall'avvocato BUCCI FEDERICO, giusta delega in atti;
controricorrente avverSO la sentenza n. 4554/97 del Tribunale di PALERMO, depositata il 14/02/98 R.G.N. 734/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/01 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- گیا SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Palermo con sentenza in data 14 febbraio 1998, accogliendo l'appello delle Ferrovie dello Stato, Società di Trasporti e Servizi per azioni, e riformando l'impugnata decisione pretorile, ha rigettato la domanda che il sig. TO LL aveva proposto nei confronti di detta alle cui dipendenze aveva lavorato consocietà collocamento in quiescenza dal 1° novembre 1990 riconoscimento del diritto allaper ottenere il riliquidazione dell'indennità di buonuscita mediante computo, nella relativa base di calcolo, degli aumenti stipendiali previsti dal contratto collettivo di categoria 1990/1992 per l'intero triennio di riferimento, compresi gli aumenti aventi decorrenza successiva alla cessazione del rapporto. Il Tribunale ha escluso il preteso diritto facendo riferimento alle disposizioni degli artt. 37, 38 e 96 quarto comma dell'invocato contratto collettivo ed escludendo il riconoscimento, da parte di queste norme ed a qualsiasi fine, di un diritto retributivo maturato anteriormente alle previste decorrenze degli aumenti contrattuali. На ritenuto fondata la tesi dello scaglionamento же 3 temporale del momento genetico del diritto agli aumenti, e riconosciuto il diritto al computo di tali aumenti esclusivamente ai fini del trattamento pensionistico (sul qual punto ha confermato la decisione pretorile di accoglimento della relativa domanda). Il soccombente LL chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato a due motivi. La società intimata resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente denunzia, con i due motivi di ricorso suscettibili di trattazione congiunta per la loro connessione violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. in relazione agli artt. 96, 37 e 38 del C.C.N.L. 1990/1992 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, nonché insufficiente motivazione in relazione alla tesi interpretativa affermata dal Tribunale. Sostiene doversi riconoscere la volontà pattizia delle parti collettive di conferire un aumento stipendiale globale per i dipendenti in servizio all'inizio di validità contrattuale, ai fini della indennità di buonuscita, con un unico momento genetico, sebbene materialmente corrisposto per mere esigenze di cassa del datore di lavoro in tre distinte e successive scadenze temporali. Lamenta che tale volontà dei contraenti, risultante anche dalla lettera delle disposizioni collettive in esame, non è stata considerata né correttamente valutata dal Tribunale, e che la statuizione impugnata non risulta sorretta, sul punto, da congrua e compiuta motivazione. I motivi non sono fondati, ed il ricorso deve essere disatteso. Sulla questione in esame questa Corte si è già ripetutamente pronunciata. In particolare, con la sentenza 20 ottobre 1998, n.10400, ha enunciato il principio per cui, con riguardo al contratto collettivo per il personale delle Ferrovie dello Stato relativo al periodo 1990/1992 ed ai fini dell'applicazione della clausola che attribuisce gli aumenti retributivi tabellari scaglionati nel tempo anche al personale cessato dal servizio, conforme ai canoni legali di ermeneutica e adeguatamente motivata, la soluzione che limiti l'operatività di tale attribuzione alla sola determinazione del trattamento pensionistico e ne alla quantificazione della rifiuti l'estensione 5 Clar base di computo dell'indennità di buonuscita. infatti, di fronte Quest'interpretazione, all'ambiguità dato letterale,del mero correttamente valorizza un elemento di tipo sistematico, fondato sulla tendenziale coerenza dell'autonomia privata, anche collettiva, con la legge, negando, di conseguenza, che dal generico riferimento al suddetto personale possa desumersi una specifica volontà di derogare alle connotazioni giuridiche proprie del particolare istituto legale su cui la volontà stessa sarebbe destinata ad incidere e quindi, specificamente, ai principi ladell'ordinamento giuslavoristico che escludono computabilità nelle indennità di fine rapporto di emolumenti non percepiti al momento dell'estinzione dello stesso. Con la sentenza 5 dicembre 1998, n.12363, la Corte ha, poi, enunciato l'ulteriore principio per cui gli aumenti di anzianità di servizio previsti per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato dalla legge n. 141 del 1990 allo scopo di favorirne l'esodo esplicano bensì la medesima efficacia di quelli effettivi e vengono ad essi omologati ai fini del corrispondente incremento dei coefficienti necessari per calcolare gli emolumenti previsti dagli istituti legali e contrattuali, ma non ne 6 alterano la struttura giuridica: donde la conseguenza che l'indennità di buonuscita rimane pur sempre connotata dal riferimento all'ultima retribuzione effettivamente percepita nell'ambito del rapporto di lavoro reale, secondo quanto disposto dall'art.2120 cod. civ., senza che sia consentito inglobare in essa emolumenti che si sarebbero percepiti solo se la durata effettiva fosse stata pari a quella meramente figurativa del rapporto stesso. A quest'orientamento ribadito nella giurisprudenza successiva (V., fra le altre, Cass. 5 ottobre 1999, n.11080; 18 aprile 2000, n.5042; 23 giugno 2000, n.8558, 25 maggio 2001 n.7173), il Collegio reputa doversi uniformare, perché le argomentazioni svolte dal Tribunale, ed enunciate con motivazione congrua e sufficiente, trovano piena conferma nelle ricordate decisioni di questa Corte, mentre non risultano prospettati dal ricorrente elementi ○ ragioni idonei ad esonerare la Corte medesima dal dovere di fedeltà ai propri precedenti: sul qual dovere si fonda, per larga parte, l'assolvimento della funzione (assegnatale dall'art. 65 dell'ordinamento giudiziario di cui al r.d. 30 gennaio 1941, n.12 e succ. modificazioni, merسعى 7 ma di rilevanza costituzionale, essendo anche strumentale al suo espletamento il principio, sancito dall'art. 111 Cost., dell'indeclinabilità del controllo di legittimità delle sentenze) di assicurare l'esatta Osservanza e l'uniforme interpretazione della legge. Il ricorso pertanto deve essere rigettato. La difformità tra le decisioni di primo e ( 1 ) compensazione tra le secondo grado giustifica la presente giudizio di parti delle spese del legittimità.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Dichiara La Corte compensate tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2001. Anglichen luvull Eziore Merenzen. сичей. il Presidente: Il Cons. estensore: IL CANCEL ERE I D Cancellería A Deposi , S 0 O S 1 L 3 A Oggi, 2.5 GEN. 2002. L . 3 T T O , 5 B R A . I A S ' E D N L IL CANCELLIERE P L S A E 3 I T D 7 S N - I O G 8 S - P O 1 N M E A 1 I S D A I E E D , A G E O G O T R E T T N L T S E I I S IR G E A D D L E L E D 8