Sentenza 3 febbraio 1999
Massime • 1
Il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità ex art. 1421 cod. civ., del contratto va coordinato con il principio della domanda fissato dagli art. 99 e 112 cod. proc. civ., con la conseguenza che, ove siano in contestazione le conseguenze risarcitorie dell'atto di recesso, la cui idoneità a determinare la risoluzione del rapporto non sia in contestazione, l'eventuale nullità originaria del contratto non può essere rilevata d'ufficio. Consegue che la nullità del contratto di formazione e lavoro per difetto di forma, in quanto non stipulato per iscritto, non è rilevabile d'ufficio allorché si controverta unicamente in ordine all'esistenza, o meno, di una ragione di danno per il lavoratore avendo il datore di lavoro esercitato il recesso "ante tempus" per il mancato superamento della prova.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/1999, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale Pontrandolfi - Presidente -
" Giovanni Prestipino - Consigliere Rel. -
" Vincenzo LI "
" Gabriele Coletti "
" Grazia Cataldi "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da
IN IA, elett.te dom.ta in Roma, Viale Glorioso n. 13, presso lo studio dell'Avv. Livio Bussa, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso.
contro
LI LU, quale titolare della ditta Edizioni Logos.
- Intimato -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma n. 10206 del 13.7.1995 (R.G.n. 9725/92). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.6.1998 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito l'Avv. l'Avv. Livio Bussa per la ricorrente;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso del 27 ottobre 1988 IA IN conveniva davanti al RE del lavoro di Roma LU LI, quale titolare della ditta Edizioni Logos Centro Editoriale, ed esponeva che il 13 settembre 1988 era stata assunta dal medesimo con un contratto di formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi, ma che era stata immediatamente licenziata con atto verbale del 22 settembre 1988, ribadito con lettera del 6 ottobre successivo. La ricorrente aggiungeva che, essendo stato il recesso manifestato prima della scadenza del termine, anche a configurare un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con durata minima garantita, il convenuto doveva essere condannato a risarcirle il danno e a pagarle la somma di L. 34.304.682.
Costituitosi in giudizio, il convenuto contestava la fondatezza della pretesa avversaria, eccependo, in particolare, che la IN, assunta con contratto di formazione e lavoro nel livello iniziale D2, con mansioni di dattilografa e di segretaria per la redazione di bolle di accompagnamento, fatture e registrazione di prime note, aveva subito dimostrato la sua totale incapacità e la sua imperizia in relazione alle suddette mansioni, ragion per cui, dovendosi applicare la disposizione contenuta nel contratto collettivo di categoria prevedente il periodo di prova di due mesi, legittima doveva essere ritenuta la risoluzione anticipata del rapporto di cui all'atto di recesso, anche in considerazione del fatto che la sua azienda aveva un numero di dipendenti inferiore a quindici e che esisteva la giusta causa o il giusto motivo del licenziamento.
Con sentenza del 4 aprile 1991 il RE accoglieva il ricorso e condannava il datore di lavoro a pagare alla IN la somma di L. 34.304.682.
Questa pronuncia, impugnata dal LI, veniva in parte riformata dal Tribunale di Roma con sentenza del 13 luglio 1995, con la quale il giudice di appello dichiarava d'ufficio la nullità sia del contratto, sia del patto di prova, per la mancanza della forma scritta ad substantiam, aggiungendo che, per la stessa ragione, non poteva essere ritenuta l'esistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'apposizione di una clausola di durata minima. Il Tribunale, inoltre, ritenuto che l'appellante non aveva dato la prova della giusta causa del licenziamento, affermava che il recesso, atteso il (limitato) requisito dimensionale dell'azienda del datore di lavoro, avrebbe dovuto essere intimato con il necessario periodo di preavviso e, per conseguenza, condannava il LI a pagare alla lavoratrice l'indennità sostitutiva, da determinarsi in base al contratto collettivo di categoria, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la IN, che ha dedotto quattro distinti motivi illustrati da memoria.
Il LI non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Con il primo motivo dell'impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., e sostiene che il Tribunale non aveva il potere di rilevare d'ufficio la nullità del contratto di formazione e lavoro per difetto della forma scritta, dato che nel giudizio di primo grado (e nell'atto di appello) era stato esclusivamente discusso della apposizione al contratto di un patto di prova e, quindi, della esistenza di una legittima causa di recesso. A detta della ricorrente, inoltre, il giudice di appello "ha premiato la parte che non aveva ottemperato all'invito di produzione del documento a sè sfavorevole", dal momento che la produzione era stata ordinata all'unico scopo di accertare l'esistenza del patto di prova.
Questo motivo è fondato.
Va in punto di fatto rilevato che, poiché nell'atto di appello dal LI era stato fatto presente, fra l'altro, che l'esistenza del patto di prova si desumeva da una clusola del contratto di formazione e lavoro facente rinvio alla disciplina contrattuale collettiva, il Tribunale, con ordinanza istruttoria del 29 aprile 1994, aveva disposto "che l'appellante produca il contratto di formazione per cui è causa". Non avendo la parte, cui l'ordine era stato rivolto, datovi esecuzione, la causa era stata posta in decisione e il Tribunale, con la sentenza che ha definito il giudizio, considerato che "a seguito dell'ordinanza, rimasta inevasa da entrambe le parti, emerge chiaramente la mancanza del contratto individuale di formazione e lavoro" e ritenuto altresì che non poteva essere dato corso alla richiesta della IN di informazioni all'U.P.L.M.O., per la ragione che il contratto avrebbe dovuto trovarsi nella disponibilità delle parti, ha rilevato d'ufficio la nullità e l'inesistenza sia del contratto di formazione e lavoro, sia del patto di prova, per la mancanza della forma scritta ad substantiam.
Ciò premesso, va in linea di diritto richiamato il costante indirizzo espresso da questa Corte - non senza, a dire il vero, il dissenso di una parte consistente della dottrina - in tema di rilievo d'ufficio della nullità o dell'inesistenza del contratto. Come è stato da tempo affermato, tale rilievo d'ufficio, in base all'art.1421 c.c., va coordinato con il principio dispositivo dell'azione posto dagli artt. 99 e 112 c.p.c., nel senso che il giudice può rilevare la nullità, in qualsiasi stato e grado del giudizio e indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, solamente se sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione del contratto, la cui validità rappresenta uno degli elementi costitutivi della domanda;
al contrario, qualora il tema della controversia riguardi la illegittimità o la risolubilità del negozio, la diversa ragione inerente alla nullità non può essere rilevata d'ufficio o dedotta per la prima volta in grado di appello (o, addirittura, nel giudizio di cassazione), trattandosi di domanda nuova e diversa da quella originariamente proposta dalla parte nell'esercizio del suo diritto di azione (cfr., fra le tante sentenze, a conferma di un indirizzo costantemente seguito nel corso degli anni, Cass. 4 marzo 1960 n. 402, Cass. 28 maggio 1966 n. 1390, Cass. 20 dicembre 1973 n. 3443, Cass. 8 ottobre 1981 n. 5294, Cass. 12 dicembre 1986 n. 7402, Cass.11 marzo 1988 n. 2398, Cass. 24 ottobre 1995 n. 11063, Cass. 8 maggio
1996 n. 4269 e Cass. 10 ottobre 1997 n. 9877; cfr. pure, proprio in tema di rilievo d'ufficio della nullità di in contratto di formazione e lavoro, Cass. 13 febbraio 1992 n. 1801). A sostegno di tale uniforme indirizzo, nelle sentenze che si sono succedute nel tempo è stato sostenuto che - fermo restando che il limite invalicabile posto all'attività del giudice deve essere individuato nel suddetto art. 112 c.p.c., che stabilisce il principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, e, quindi, nella domanda, quale atto di parte, ai sensi dell'art. 99 stesso codice - la regola dettata dall'art. 1421 c.c., che ammette la rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto, deve essere posta in relazione con i suddetti principi che derivano dalle norme processuali;
con la conseguenza che la nullità può essere rilevata d'ufficio quando la stessa si contrappone alla domanda, impedendone l'accoglimento, vale a dire tutte le volte che l'attore chieda il riconoscimento o l'adempimento di un suo diritto nascente dal contratto, mentre, se l'attore agisca in giudizio deducendo che il contratto non è in grado di produrre gli effetti (e comunque sostenga che tali effetti debbano essere eliminati) per motivi diversi dalla nullità dell'atto, del quale è chiesta la rescissione, la risoluzione o l'annullamento, il problema della rilevabilità d'ufficio non può nemmeno porsi, evidente essendo che, in caso contrario, si verificherebbe la violazione del suddetto principio dispositivo (cfr., fra le altre sentenze, nel senso che il rilievo d'ufficio della nullità non è possibile allorché sia stata chiesta in giudizio la rescissione o la risoluzione o l'annullamento del contratto, Cass. 15 febbraio 1991 n. 1589). In applicazione di tutti questi principi, ai quali deve essere data adesione, la pronuncia emessa dal Tribunale non può essere tenuta ferma.
Come è stato esposto in narrativa, la IN, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, aveva dedotto che il LI, mediante l'intimazione dell'illegittimo atto di recesso, aveva determinato la cessazione anzi tempo del contratto di formazione e lavoro;
e, in base a tale allegazione di fatto, la ricorrente, senza contestare la suddetta avvenuta cessazione e senza, soprattutto, domandare che fosse dichiarata la continuazione del rapporto con l'emanazione dell'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, aveva chiesto che il convenuto fosse condannato a risarcirle il danno. Aggiungasi che il convenuto si era difeso eccependo che il licenziamento era stato da lui intimato in relazione al patto di prova cui le parti, al momento della stipulazione del contratto, avevano fatto riferimento, sicché l'oggetto dell'accertamento da parte del giudice era, soprattutto, quello relativo all'esistenza, o meno, di tale patto.
Da questi rilievi risulta che il tema di discussione e di decisione, individuato per mezzo degli elementi costitutivi della domanda e della contrapposta eccezione, era quello relativo alla dedotta risoluzione del rapporto, al quale si era aggiunta la questione, anch'essa collegata al medesimo tema, se al contratto fosse stata apposta una clausola facente riferimento al patto di prova. E, in questa situazione, oggetto della pretesa fatta valere in giudizio essendo non già l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto per effetto dell'inadempimento della controparte, ma il semplice risarcimento del danno sul presupposto della allegata risoluzione del rapporto, non poteva il Tribunale rilevare d'ufficio la nullità del contratto medesimo per difetto di forma. Pertanto, dovendo essere condivise le censure formulate dalla ricorrente avverso la pronuncia emessa dal Tribunale, il motivo del ricorso deve essere accolto e in questa decisione restano assorbiti i rimanenti motivi del medesimo ricorso (con i quali la lavoratrice, per un verso, sostiene che il giudice di appello avrebbe errato nel dichiarare la nullità del contratto in assenza di probanti elementi di prova e senza svolgere i necessari accertamenti di fatto e, per altri versi, lamenta che, quanto meno, non sia stata ritenuta l'esistenza di un contratto a tempo indeterminato con clausola di durata minima e che non le siano state liquidate le retribuzioni che erano maturate nel breve periodo in cui aveva avuto esecuzione il rapporto).
La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata ad un altro giudice, che si designa nel Tribunale di Rieti e che dovrà uniformarsi ai principi di diritto sopra enunciati ed esaminare le altre questioni dedotte nel giudizio.
Il giudice di rinvio dovrà anche pronunciarsi sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Rieti, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 16 giugno 1998
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 1999