Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/1999, n. 937
CASS
Sentenza 3 febbraio 1999

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Il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità ex art. 1421 cod. civ., del contratto va coordinato con il principio della domanda fissato dagli art. 99 e 112 cod. proc. civ., con la conseguenza che, ove siano in contestazione le conseguenze risarcitorie dell'atto di recesso, la cui idoneità a determinare la risoluzione del rapporto non sia in contestazione, l'eventuale nullità originaria del contratto non può essere rilevata d'ufficio. Consegue che la nullità del contratto di formazione e lavoro per difetto di forma, in quanto non stipulato per iscritto, non è rilevabile d'ufficio allorché si controverta unicamente in ordine all'esistenza, o meno, di una ragione di danno per il lavoratore avendo il datore di lavoro esercitato il recesso "ante tempus" per il mancato superamento della prova.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/1999, n. 937
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 937
    Data del deposito : 3 febbraio 1999

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