Sentenza 1 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2001, n. 10519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10519 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA 105 19 / 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPR1 M SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.17250/99 Dott. Mileo Vincenzo Consigliere Dott. Dell'Anno Paolino Consigliere Cron. 23137 Dott. Guglielmucci Corrado Consigliere Rep. Dott. Toffoli Saverio Raffaele Cons. Relatore Ud. 25/5/01 Dott. Di Lella ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da Presidente,POSTE ITALIANE S.p.A., in persona del suo rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Pessi e Luigi Fiorillo, ed elettivamente domiciliato presso lo To, 25/b studio del primo in Roma, via Bruxelles n.61/63 giusta procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
TO CA, rapp.to e difeso dall'avv. Ferdinando Di Cerbo, giusta procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Val Varaita n.2 presso lo studio dell'avv. Maria Rosaria Forte.. 1 1 5 2 1 controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 492 del 27/5/1999 RG 177/1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/5/2001 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Udito l'avv. Paolo Boer per delega dell'avv. Roberto Pessi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 3/6/96 TO SO, dipendente dell'Ente Poste Italiane, ed inquadrato nell'Area operativa con le mansioni di tecnico di elettronica e meccanica presso la Sede di Benevento, adiva il Pretore di Benevento affinché venisse dichiarata 1'invalidità dell'ordine di servizio del 31/12/1996, con il quale era stato applicato temporaneamente alla Agenzia di Telese per essere addetto al settore recapito, e del successivo provvedimento del 2/1/1997, con cui 2 veniva trasferito, con decorrenza dal 4/3/1997, presso la suddetta agenzia. A sostegno della domanda deduceva la illegittimità dei due ordini di servizio che, in sostanza, costituivano una unica disposizione di trasferimento immediato, con conseguente violazione dell'obbligo del preavviso (non inferiore а 60 giorni), stabilito dall'art. 28 del C.C.N.L. del settore. Deduceva altresì che i provvedimenti impugnati erano in contrasto con l'art. 2103 c.C., in quanto l'attività di portalettere, che avrebbe dovuto svolgere presso l'Agenzia di Telese, non permetteva l'utilizzazione e il perfezionamento della professionalità raggiunta quale tecnico di elettronica e meccanica. не Il Pretore accoglieva la domanda ed ordinava all'Ente convenuto di reintegrare il ricorrente nelle mansioni di tecnico di elettronica e meccanica presso la Sede di Benevento. Il Tribunale di Benevento, con la sentenza impugnata, rigettava l'appello proposto dall'Ente Poste Italiane, e confermava la decisione pretorile. A fondamento della decisione il Tribunale osservava che il susseguirsi dei provvedimenti (quello del 31/12/96 che disponeva l'applicazione temporanea del SO all'Agenzia di Telese, e quello 3 sostanzialmente contestuale del 2/1/97, che disponeva il trasferimento definitivo presso la suddetta agenzia con decorrenza dal 4/3/97), imponendo l'immediata collocazione del lavoratore presso la sede di destinazione, finiva con il sostanziale violazione concretizzare una dell'obbligo del preavviso. Osservava altresì che, nel caso di specie, i provvedimenti adottati comportavano la violazione anche dell'art. 2103 c.c., in quanto le mansioni di tecnico di elettronica e meccanica, svolte dal SO, implicavano conoscenze ben diverse da quelle necessarie a svolgere l'attività di portalettere, per cui lo spostamento a tali mansioni risultava inidoneo a salvaguardare e tutelare la professionalità raggiunta, così come richiesto dalla richiamata disposizione codicistica. Avverso tale pronuncia 1' Ente Poste Italiane propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, ed illustrato con successiva memoria. TO SO resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo del ricorso, l'Ente Poste Italiane denuncia violazione e falsa applicazione dell'art 2103 c.c. e dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, nonché omessa, 4 insufficiente о contraddittoria motivazione in ordine a punti decisivi della controversia. Sostiene l'ente ricorrente che il giudice del merito, al fine di accertare se il datore di lavoro, nel disporre il mutamento della posizione lavorativa, abbia esercitato legittimamente il proprio ius variandi, deve accertare rigorosamente il contenuto concreto delle precedenti e delle nuove mansioni, solo in tal modo potendo verificarsi se le mansioni da ultimo assegnate siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione della professionalità acquisita, ledendo il correlato diritto del lavoratorex garantito dall'art 2103 c.c. M Nel caso di specie invece il giudice del merito aveva dato per scontata la non equivalenza fra le vecchie mansioni di tecnico di elettronica e meccanica e quelle nuove di portalettere, operando il giudizio di non equivalenza esclusivamente sulla base delle declaratorie contrattuali. L'Ente ricorrente sostiene ancora che erroneamente la violazioneil giudice del merito ha ritenuto dell'obbligo di preavviso di trasferimento. Infatti il relativo provvedimento è stato adottato con il preavviso di 60 giorni, secondo quanto prevede la 5 rispetto di disciplina collettiva, senza che il considerarsi tale disposizione contrattuale possa contraddetto ○ negato dal diverso e legittimo provvedimento di assegnazione provvisoria immediata presso la sede di destinazione. la Peraltro se finalità del preavviso, secondo quanto affermato dal giudice del merito, è quella di consentire al lavoratore di valutare le ragioni del provvedimento, per eventualmente impugnarlo prima della decorrenza della sua operatività, nonché di organizzare lo spostamento della propria famiglia, non si vede perché non avrebbe potuto comunque esercitare tali facoltà, anche se già in servizio presso la nuova sede. In ogni caso, alla mancata previsione del preavviso correlarsi una responsabilità dovrebbe risarcitoria, ma non la declaratoria di illegittimità del trasferimento. Il ricorso non merita accoglimento. Sotto il primo profilo di censura, si osserva: ai fini della legittimità della adibizione del lavoratore a nuove mansioni, la equivalenza di queste ultime rispetto alle precedenti, che legittima l'esercizio dello ius variandi, va saggiata, ai sensi dell'art 2103 c. c., non solo con 6 riferimento alla riferibilità delle une e delle altre allo stesso livello contrattuale di inquadramento (sotto tale profilo l'accorpamento di mansioni e qualifiche in uno stesso livello di inquadramento corrisponde ad una insindacabile valutazione e decisione delle contrapposte organizzazioni sindacali), ma altresì con riferimento alla idoneità delle nuove mansioni a consentire la utilizzazione, nell'espletamento delle stesse, della professionalità fino ad allora acquisita. Le nuove mansioni dunque, perché possano valutarsi in termini di equivalenza, ai fini del legittimo esercizio dello ius variandi, non devono determinare un depauperamento о una obsolescenza del patrimonio professionale del lavoratore (vedi, fra molte, Cass: 1/9/2000 n:.11457; Cass.10/8/1999 n.8577). Ciò premesso, si Osserva che non può essere condivisa l'affermazione dell'ente ricorrente, laddove sostiene la necessità, sempre ed in ogni caso, al fine di valutare la equivalenza fra la precedente e la nuova posizione lavorativa, di una specifica istruttoria tesa ad accertare in concreto il contenuto effettivo delle mansioni di fatto svolte. 7 Deve infatti ritenersi che qualora non vi sia contestazione in ordine alla rispondenza delle mansioni di fatto svolte al profilo contrattuale di inquadramento, e qualora il contenuto mansionistico, nei limiti in cui esso rileva ai fini del giudizio di equivalenza, sia facilmente individuabile attraverso la normativa contrattuale (qualifiche, profili, mansioni), il giudice del merito può ben ritenere la sufficienza di tali elementi, al fine di esprimere il giudizio sulla ricorrenza ○ meno della equivalenza delle contrapposte mansioni, ed escludere di conseguenza la necessità di una istruttoria testimoniale sullo И svolgimento della attività lavorativa. I applicazione di tale principio, il giudice del gravame, nel caso di specie, attraverso l'implicito richiamo alle argomentazioni della decisione epretorile, ha ritenuto, con motivazione congrua lineare, che i dati emergenti dalla normativa contrattuale, secondo cui l'attività di tecnico di elettronica e meccanica si inquadra nel settore "operativo tecnico" e si concretizza in mansioni di "installazione, manutenzione e disattivazione...", mentre la posizione lavorativa di "portalettere", si inquadra nel diverso settore "operativo 8 gestionale" e comporta lo svolgimento di mansioni consistenti nel provvedere al "recapito e consegna", fossero sufficienti ad evidenziare, senza necessità di ulteriore istruttoria, come l'attività di tecnico di elettronica e meccanica implicasse conoscenze e capacità ben diverse da quelle necessarie per svolgere le mansioni di portalettere. Ed ha di conseguenza ritenuto che l'assegnazione del ricorrente alle mansioni di portalettere integrasse un illegittimo esercizio dello ius variandi. La statuizione in esame, rispettosa del disposto di cui all'art 2103 C.C. e correttamente motivata, appare immeritevole della censura proposta, che non merita dunque accoglimento. Il rigetto della censura in esame comporta l'assorbimento dell'ulteriore profilo di doglianza in merito al rispetto dell'obbligo di preavviso di trasferimento. Risulta infatti definitivamente accertata, a seguito del rigetto della esposta censura, la illegittimità della assegnazione del SO, in servizio presso la agenzia di Benevento con mansioni di tecnico di elettronica e meccanica, alle mansioni di portalettere presso la agenzia di 9 Telese, e con essa, indipendentemente dal rispetto dell'obbligo del preavviso, la illegittimità del provvedimento di trasferimento, non più sorretto da valido motivo, a tal fine disposto. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo. РОМ La Corte i Rigetta il ricorso;
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in £ 14.000, oltre £ 5.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 25 maggio 2001 _ Il Presidente Il Consigliere estensore Vincenzo Mileo Raffaele Di Lella incenzo Miles IL CAN ELLIERE Deposit 1968. 20% Lests IL CA E 10