Sentenza 23 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/10/2003, n. 15957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15957 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
leCe 67804 1 5957 / 03 DA REGISTRAZIONE DEL D.P.R. 26/4/1986131 TAB. ALLB-N ERIA IN NOME DEL POLOLO ITALIAN TRIBUTARIA LA CORTÈ SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi. Sigg.fi Magistrat P Dott. Ugo RIGGIO Presidente R.G.N. 1138/00 Consigliere Cron. 32469 Dott. Stefano I MONACI Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Rep. Dott. Nino FICO Rel. Consigliere Ud. 12/03/03 Dott. Maria Rosaria CULTRERA Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA 67804 sul ricorso proposto da: N. domiciliato in ROMA GRAZIANI RG, elettivamente PIAZZA S.CROCE IN GERUSALEMME, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO PUCCIARELLI, che lo difende unitamente all'avvocato GERARDO D'AIUTO, giusta delega a margine memoria depositata il 6 marzo 2003; - ricorrente
contro
MINISTERO FINANZE DRE LAZIO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2003 734 - controricorrente −1- avversO la sentenza n. 416/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 07/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/03 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato PUCCIARELLI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo RG NI ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso della ritenuta IRPEF operata dal proprio datore di lavoro sulla somma corrispostagli il 26.1.1994 a seguito di transazione per la risoluzione del rapporto di lavoro. Il NI ha dedotto la natura risarcitoria del pagamento. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha accolto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha accolto l'appello dell'Ufficio, escludendo, sulla base della documentazione prodotta, la dedotta natura risarcitoria dell'indennità. Avverso quest'ultima decisione il NI ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ad un motivo. Il Ministero delle Finanze ha resistito con controricorso. Motivi della decisione La C.T.R. ha ritenuto s fornito di fondamento p robatorio l'assunto de lla na tura risarcitoria del pagamento ed ha anzi escluso tale natura in base ai documenti prodotti, evidenziando che questi fanno riferimento a “competenze insoddisfatte” e ad "importo integrativo transattivo - comprensivo di ferie residue e preavviso". La commisione ha concluso per la natura reddituale e per l'imponibilità della somma erogata a norma dell'art. 16 D.P.R. 917/86. Il ricorrente ha ribadito la natura risarcitoria dell'erogazione, senza però affrontare le ragioni che hanno indotto il giudice ad escluderla, poste a base della decisione impugnata, ed ha sostenuto che tale natura fosse di per se' sufficiente, prima della modifica apportata all'art. 16 D.P.R. n.917/85 dall'art.32 D.L.n.41/95, Convertito in legge n.85/95, a sottrarre l'erogazione stessa alla possibilità di tassazione. La censura non investe la ratio decidendi della sentenza e pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile. D'altra parte, anche prima dell'entrata in vigore dell'art.32 D.L.41/95, convertito in legge n.85/95, non ogni risarcimento era escluso dall'assoggettabilità ad IRPEF, ma soltanto quello inteso a riparare un pregiudizio di natura diversa dalla mancata percezione di redditi. Per l'art.6, 2° comma, D.P.R. 917/86 le indennità conseguite a titolo di risarcimento di da nni consistenti nella perdita di redditi, costituendo redditi della stessa categoria di quelli perduti, erano infatti soggette ad imposizione (Cass. 3 settembre 2002, n.12798; Cass. 2 febbraio 2001, n.1457). Dal che discende che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, per escludere l'imponibilità di somme percepite prima dell'entrata in vigore dell'art.32 D.L. 41/95 per transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro, non è affatto sufficiente affermare che siano state corrisposte a titolo risarcitorio, occorrendo altresì che le stesse siano state erogate per risarcire un pregiudizio diverso dalla mancata percezione di redditi. La particolarità della questione costituisce valido motivo per compensare le spese del grado.
p.q.m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del grado. Roma, 12. 3. 2003 CASS A M il presidente E il cons est. Top bigg R IL CANCELLIERE P dett. Lagi Riitano (४० N E O DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 071.2003 oggi, IL CANCELLIERE C1 dott. Luigi Riitano