CASS
Sentenza 26 settembre 2023
Sentenza 26 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/09/2023, n. 39136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39136 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ES AB, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/01/2023 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 39136 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 12/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 gennaio 2023, la Corte d'appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di ES AB con istanza del 22/12/2022, con il quale si chiedeva, sulla base di "un nuovo elemento di diritto" di rivisitare la decisione di rigetto della istanza di riparazione della ingiusta detenzione emessa dalla stessa Corte in data 17/09/2022. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ES AB, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 314 e 125, comma 3, cod.proc.pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Argomenta che la Corte d'appello aveva omesso di rivisitare la decisione di rigetto dell'istanza di ingiusta riparazione, limitandosi a ripercorrere le proprie precedenti motivazioni, senza tuttavia confrontarsi con la presenza degli elementi di novità esposti (pronuncia del 13.05.2021 che aveva statuito il diritto alla riparazione della ingiusta detenzione in favore di AT IU, la cui posizione sarebbe sovrapponibile a quella del ricorrente), che, se considerati, invece, avrebbero condotto al suo accoglimento;
in particolare, le condotte del ricorrente valutate come integranti la colpa grave ostativa al riconoscimento dellindennizzo erano simili a quelle dello AT, valutate, invece, come integranti colpa lieve. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2. Va ricordato che il Giudice dell'esecuzione è tenuto ad interpretare il contenuto del provvedimento irrevocabile ma gli è preclusa ogni rivalutazione di merito del compendio probatorio acquisito in quella sede al fine di un diverso apprezzamento degli elementi fattuali posti a base della decisione del giudice della cognizione (Sez.1, n.27300 del 05/07/2005,Rv.232002 - 01). 3. La Corte di appello, quale Giudice dell'esecuzione, nel dichiarare inammissibile l'istanza proposta nell'interesse del ricorrente, ha fatto corretta applicazione del suesposto principio di diritto, rimarcando come le censure sollevate erano volte, in sostanza, ad ottenere una rivalutazione nel merito della precedente decisione del giudice della cognizione. 2 4. A fronte di tale corretto percorso argomentativo, il ricorrente propone censure meramente contestative e ripropositive delle medesime questioni già correttamente disattese nell'ordinanza impugnata. 5. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/07/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 39136 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 12/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 gennaio 2023, la Corte d'appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di ES AB con istanza del 22/12/2022, con il quale si chiedeva, sulla base di "un nuovo elemento di diritto" di rivisitare la decisione di rigetto della istanza di riparazione della ingiusta detenzione emessa dalla stessa Corte in data 17/09/2022. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ES AB, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 314 e 125, comma 3, cod.proc.pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Argomenta che la Corte d'appello aveva omesso di rivisitare la decisione di rigetto dell'istanza di ingiusta riparazione, limitandosi a ripercorrere le proprie precedenti motivazioni, senza tuttavia confrontarsi con la presenza degli elementi di novità esposti (pronuncia del 13.05.2021 che aveva statuito il diritto alla riparazione della ingiusta detenzione in favore di AT IU, la cui posizione sarebbe sovrapponibile a quella del ricorrente), che, se considerati, invece, avrebbero condotto al suo accoglimento;
in particolare, le condotte del ricorrente valutate come integranti la colpa grave ostativa al riconoscimento dellindennizzo erano simili a quelle dello AT, valutate, invece, come integranti colpa lieve. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2. Va ricordato che il Giudice dell'esecuzione è tenuto ad interpretare il contenuto del provvedimento irrevocabile ma gli è preclusa ogni rivalutazione di merito del compendio probatorio acquisito in quella sede al fine di un diverso apprezzamento degli elementi fattuali posti a base della decisione del giudice della cognizione (Sez.1, n.27300 del 05/07/2005,Rv.232002 - 01). 3. La Corte di appello, quale Giudice dell'esecuzione, nel dichiarare inammissibile l'istanza proposta nell'interesse del ricorrente, ha fatto corretta applicazione del suesposto principio di diritto, rimarcando come le censure sollevate erano volte, in sostanza, ad ottenere una rivalutazione nel merito della precedente decisione del giudice della cognizione. 2 4. A fronte di tale corretto percorso argomentativo, il ricorrente propone censure meramente contestative e ripropositive delle medesime questioni già correttamente disattese nell'ordinanza impugnata. 5. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/07/2023