Sentenza 20 maggio 2004
Massime • 1
È impugnabile mediante ricorso per cassazione l'ordinanza con la quale il g.i.p., in sede di udienza preliminare definisce con la concessione del perdono giudiziale, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 448/88, come modificato dall'art. 22 legge 1 marzo 2001, n. 63, il procedimento a carico del minorenne non presente in udienza, che non abbia prestato il proprio consenso, o che non sia rappresentato da difensore munito di procura speciale. L'assenza del consenso dell'interessato, infatti, è ammissibile esclusivamente nel caso di decisione interamente liberatoria, che non implichi, nè presupponga alcun accertamento di responsabilità; in caso contrario la scelta di accedere al rito semplificato minorile è personalissima e conseguentemente riservata in modo esclusivo all'interessato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2004, n. 26325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26325 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 20/05/2004
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - N. 915
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 5403/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Napoli;
avverso la sentenza in data 17.10.2001 del g.u.p. presso il suddetto tribunale in proc. OS;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. G. Fumu;
Udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal S.P.G. Dr. Galati G. che ha concluso per l'annullamento con rinvio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Napoli impugna la sentenza con la quale il giudice per l'udienza preliminare ha dichiarato n.d.p. nei confronti di OS AL in ordine al contestato delitto di ricettazione per concessione del perdono giudiziale.
Denuncia violazione di legge, per essere stato definito il procedimento nell'udienza preliminare ex art. 32 d.p.r. n. 448/88 (come emendato dall'art. 22 l. 1.3.2001, n. 63) in assenza di valido consenso dell'imputato, non presente in udienza ne' rappresentato da difensore munito di procura speciale.
Il ricorso è fondato.
Rileva il collegio come la previsione del necessario consenso dell'imputato alla definizione anticipata del processo nel corso dell'udienza preliminare sia stato introdotto dal legislatore del 2001 allo scopo di rendere attuale anche nel giudizio minorile il precetto di cui al novellato art. 111, comma quinto, della Costituzione, secondo il quale solo la volontà dell'interessato (al di là di eccezionali situazioni oggettive, qui non rilevanti) può autorizzare la deroga al principio generale del contraddittorio nella formazione della prova.
A tale considerazione induce anche la sentenza costituzionale n. 195 del 2002 la quale, nel dichiarare parzialmente illegittimo il testo riformato della norma de qua, ha reso ora possibile, nell'esclusivo interesse del minore, prescindere dal suo consenso solamente nei casi di decisione interamente liberatoria (non implicante ne' presupponente cioè alcun accertamento di responsabilità), per la pronuncia della quale il ricorso ad elementi unilateralmente raccolti opera esclusivamente in bonam partem.
La definizione del giudizio nell'udienza preliminare secondo lo schema delineato dagli artt. 31 e 32.1 d.p.r. 448/88 risulta dunque equiparata dalla novella ai procedimenti rebus sic stantibus ovvero "a prova contratta" previsti nel rito ordinario (patteggiamento e giudizio abbreviato), nei quali l'utilizzazione anche in danno di atti assunti al di fuori del dibattimento è resa possibile dall'adesione dell'imputato; ma per tale motivo la scelta di accedere al rito semplificato minorile non può che essere configurata - alla stregua della (ed in analogia alla) disciplina generale dell'accesso alle procedure alternative (artt. 438.3 e 446.3 c.p.p.) - come personalissima e conseguentemente riservata all'interessato, che può esprimerla solo direttamente o a mezzo di procuratore speciale. La decisione impugnata è stata dunque assunta nell'udienza preliminare senza che fosse intervenuto il consenso dell'imputato, che costituisce ad un tempo condizione dell'utilizzazione in malam partem degli elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini preliminari e di ammissibilità della definizione anticipata del processo con la formula adottata, atteso che la concessione del perdono presuppone l'affermazione della penale responsabilità; essa deve pertanto essere annullata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale per i minorenni di Napoli per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2004