Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2004, n. 26325
CASS
Sentenza 20 maggio 2004

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È impugnabile mediante ricorso per cassazione l'ordinanza con la quale il g.i.p., in sede di udienza preliminare definisce con la concessione del perdono giudiziale, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 448/88, come modificato dall'art. 22 legge 1 marzo 2001, n. 63, il procedimento a carico del minorenne non presente in udienza, che non abbia prestato il proprio consenso, o che non sia rappresentato da difensore munito di procura speciale. L'assenza del consenso dell'interessato, infatti, è ammissibile esclusivamente nel caso di decisione interamente liberatoria, che non implichi, nè presupponga alcun accertamento di responsabilità; in caso contrario la scelta di accedere al rito semplificato minorile è personalissima e conseguentemente riservata in modo esclusivo all'interessato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2004, n. 26325
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26325
    Data del deposito : 20 maggio 2004

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