Sentenza 8 gennaio 2007
Massime • 1
In tema di misure coercitive disposte in via provvisoria nell'ambito di una procedura di estradizione passiva, la sussistenza del pericolo di fuga, che giustifica l'applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale a fini estradizionali, può essere motivata in base a circostanze sintomatiche, ma che tuttavia devono essere specifiche e rivelatrici di una vera propensione e di una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte dell'estradando. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di custodia in carcere della persona richiesta in estradizione, nella quale il pericolo di fuga era stato desunto dalla sola circostanza che costui aveva dichiarato di non volere in alcun modo acconsentire alla sua consegna, perché le condizioni carcerarie nello Stato istante erano particolarmente dure).
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In tema di misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura d'estradizione passiva, il pericolo di fuga, che giustifica l'applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, può essere inteso come pericolo d'allontanamento dell'estradando dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio di inosservanza dell'obbligo assunto a livello internazionale di assicurarne la consegna al Paese richiedente. La sussistenza di tale pericolo deve essere motivatamente fondata su elementi concreti, specifici e rivelatori di una vera propensione e di una reale possibilità d'allontanamento clandestino da parte dell'estradando, che abbiano cioè uno stretto legame nella …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2007, n. 2840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2840 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 08/01/2007
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 16
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 38889/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OM AN IL;
contro l'ordinanza 28 settembre 2006 della Corte d'Appello di Napoli. Udita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò. Udito il P.G. Dott. Anna Maria De Sandro che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. RO RZ LI ricorre contro l'ordinanza indicata in epigrafe con cui la Corte d'Appello di Napoli ha respinto la sua richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere impostagli a fini di estradizione.
2. Il ricorso è fondato.
La sussistenza del pericolo di fuga che è a presupposto della custodia cautelare a fini estradizionali deve essere motivata in base a circostanze sì sintomatiche, ma in ogni modo specifiche e rivelatrici di una vera propensione e di una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte dell'estradando.
3. Ora la custodia in carcere a carico del ricorrente (del cui inserimento sociale in Italia nulla è dato conoscere dal provvedimento impugnato) è basata sul fatto che questi avrebbe rivelato un interesse a sottrarsi con ogni mezzo all'estradizione, avendo dichiarato al Presidente che lo interrogava che non aveva alcuna intenzione di acconsentire alla propria consegna, perché in Polonia il carcere è particolarmente duro.
4. Ma questa dichiarazione, all'evidenza, non è affatto dimostrativa di una concreta intenzione di fuga, consistendo da un lato in una legittima manifestazione di volontà e dall'altro nella spiegazione del perché tale volontà s'era così orientata, impregiudicato (e allo stato inesplorato) restando il probabile atteggiamento del RO dinanzi a una determinazione a lui sfavorevole.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Napoli
per nuovo esame. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2007