Sentenza 17 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/10/2003, n. 15581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15581 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2003 |
Testo completo
SPESE A CARICO DELLO STATO 3 L. 40 DEL 6-3-98 ART. 11.10 REPUBBLICA ITALIANA MATERIA: ESPULSIONE STRANIER! IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE EXTRACOMUNITARIO1 55 8 1 /0 3 Oggetto ESPULSIONE Composta dagli Ill.mi Sigg Magistrati: Dott. Mario ADAMO - Presidente e Relatore R.G.N. 8312/02 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere MACIOCE Consigliere 31761 Cron. Dott. Luigi RAGONESI · Consigliere Rep. Dott. Vittorio Ud. 22/05/2003 Dott. Francesco A. GENOVESE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SO AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASSIODORO 1/A, presso l'avvocato STUDIO UVA, rappresentata e difesa dall'avvocato FERNANDO LOMBARDI, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
PREFETTURA NAPOLI;
- intimata avverso il decreto del Tribunale di NAPOLI, depositato il 07/02/02; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1367 udienza del 22/05/2003 dal Consigliere Dott. Mario 3 ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Con decreto in data 15.1.2002 il Prefetto di Napoli disponeva l'espulsione dal territorio nazionale della cittadina Sud africana ON AR per avere omesso di chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno, sca- duto in data 12.4.1999. Avverso il provvedimento di espulsione proponeva ricorso la cittadina extracomunitaria eccependo l'inva- lidità formale del provvedimento stesso in quanto noti- ficatole in lingua italiana;
in relazione al merito ri- levava che il provvedimento era ingiusto tenuto conto della sua personalità e della sua pregressa esperienza lavorativa in Italia, in qualità di colf. Il Tribunale di Napoli, in composizione monocrati- con sentenza in data 7.2.2002 respingeva l'opposi- ca, zione sia perchè il provvedimento di espulsione era stato notificato alla ON redatto in lingua ingle- se, lingua dalla destinataria perfettamente conosciuta sia perchè era rimasto accertato che il permesso di soggiorno non era stato rinnovato dopo la sua scadenza. Per la cassazione del decreto del Tribunale propone 2 ricorso, fondato su unico motivo, ON AR. Non svolge attività difensiva il Prefetto di Napo- li. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione delle norme contenute nella L. n 40/1998. Assume che erroneamente il Tribunale ha ritenuto applicabile la misura sanzionatoria dell'espulsione al- la semplice omissione amministrativa determinata dal- l'omessa richiesta di rinnovo del permesso di soggior- no, ponendo quindi sullo stesso piano il responsabile di tale omissione ed i responsabili di omissioni più м gravi. м Il Tribunale al contrario avrebbe dovuto ritenere che la misura dell'espulsione è applicabile solo quando l'omessa richiesta del rinnovo del permesso di soggior- no, si associ ad altre condizioni di non meritevolezza dello straniero a rimanere nel territorio dello Stato. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. Invero l'art. 13 comma 2 lett. b) d.lgs. 25.7.1998 n 286 stabilisce che l'espulsione del cittadino extra- comunitario è disposta quando il permesso di soggiorno sia scaduto da oltre sessanta giorni e non ne sia stato richiesto il rinnovo, sicchè ricorrendo le due indicate circostanze il provvedimento di espulsione è un atto dovuto da parte del prefetto competente. Nè ritiene il Collegio che la proposta interpreta- zione connoti di irragionevolezza l'art. 13 comma 2 lett. B che colpisce con identica sanzione situazioni aventi diverso coefficiente di trasgressività, posto che i casi previsti dalla lett. B) della norma in esame sono stati tutti previsti dal legislatore in funzione del perseguimento del suo interesse a mantenere un con- trollo costante delle persone che soggiornano nel ter- ritorio nazionale, finalità che attribuisce coerenza alla norma in esame e rende manifestamente infondato ogni dubbio di incostituzionalità. Pertanto accertato che nella specie la ON, dopo la scadenza del permesso di soggiorno e prima del provvedimento di espulsione non ha presentato domanda di rinnovo, unica circostanza che avrebbe potuto indur- re diversa decisone da parte del Prefetto di Torino, il ricorso va respinto. Nulla spese non avendo il Prefetto di Torino svolto attività difensiva.
P.Q.M.
respinge il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 22 maggio 2003. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Il Presidente estensore Mor, Mam Depositato in Cancelieria 17 OTT 2003 CANCELLIERE IL CANCELLIERE Ondrea Bianch