Sentenza 31 luglio 2002
Massime • 1
Nel caso di coesistenza del processo esecutivo promosso sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, del giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo e del giudizio d'opposizione all'esecuzione, nel momento in cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto si concretizza l'ipotesi della sospensione dell'esecuzione disposta dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo, a norma dell'art. 623, seconda ipotesi, cod. proc. civ., con conseguente impedimento della prosecuzione del processo esecutivo, che non può essere riattivato fino a che, in dipendenza del giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo, il titolo non abbia riacquistato con il rigetto dell'opposizione la sua efficacia esecutiva a norma dell'art. 653 cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 31/07/2002, n. 11378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11378 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR THEMA INTERNATIONAL SRL, in persona del presidente del consiglio d'amministrazione, sig. LL Emilio, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE N.13 presso lo studio dell'Avvocato CAROLINA VALENSISE, che lo difende unitamente agli avvocati PIETRO FOLCHI PISTOLESI E MICHELE DI DONATO, quest'ultimo con studio in 24040 ISSO (BG) VIA ROMA giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OTTICA ROMANI SPA, in persona dell'amministratore delegato dr. Giulio NI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA POSTUMIA 3, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO DI PASQUALE, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 330/01 del Tribunale di VOGHERA, emessa il 26/6/2001 depositata il 27/06/01; RG.238/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato CAROLINA VALENSISE;
udito l'Avvocato LUCIANO DI PASQUALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per l'accoglimento del 3^ motivo, inammissibile il 6^ 5^ (limitatamente al Vizio di motivazione);
rigetto del 1^, 2^, 4^ e 5^, nel resto assorbito il 7^, 8^, 9^ e 10^. Svolgimento del processo
1. - La società CA NI, con ricorso al tribunale di Voghera, depositato il 2.2.2001, proponeva opposizione nel processo di espropriazione forzata di crediti presso terzi iniziato in suo confronto dalla società Ar TH IN.
Esponeva i seguenti fatti.
La Ar TH IN, l'11.9.2000, le aveva notificato un precetto di pagamento sulla base del decreto d'ingiunzione emesso il 23.3.2000 dal tribunale di Cassano d'Adda, dichiarato esecutivo il 26.5.2000.
Al precetto era seguito un atto di pignoramento presso terzi, notificato a lei il 24.1.2001 ed al terzo il 31.1.2001, con il quale erano stati assoggettati ad esecuzione i suoi crediti verso la Banca di Roma e per la dichiarazione del terzo era stata fissata l'udienza davanti al tribunale di Voghera.
Svolgeva, tra gli altri, questi motivi.
Contro il decreto d'ingiunzione era stata proposta tempestiva opposizione ed il credito vi era stato contestato integralmente: la Ar TH IN mancava perciò di titolo esecutivo. Il tribunale di Voghera non era competente per l'esecuzione, perché essa non intratteneva alcun rapporto con la filiale di Voghera della Banca di Roma.
2. - Sul ricorso, con decreto del 2.2.2001, era fissata l'udienza del 13.2.2001, nella quale secondo il pignoramento avrebbe dovuto anche comparire il terzo per rendere la sua dichiarazione, e ricorso e decreto venivano notificati nel termine assegnato. 3. - La Ar TH IN si costituiva in giudizio e svolgeva le seguenti difese.
La questione relativa alla esistenza del titolo esecutivo era stata già sollevata con una opposizione a precetto proposta con la citazione a comparire davanti al tribunale di Cassano d'Adda il 20.9.2000 - sussisteva perciò una situazione di litispendenza. Quella di incompetenza non era ammissibile ed era infondata - non era ammissibile, perché era stata proposta tardivamente;
non era fondata, perché la Banca di Roma aveva una filiale a Voghera e, ai fini della competenza, non era rilevante il fatto che potesse dichiarare di non avere rapporti con il debitore.
4. - il giudice dell'esecuzione, raccolta nella udienza del 13.2.2001 la dichiarazione del terzo, con ordinanza pronunziata nella stessa udienza disponeva che il processo esecutivo restasse sospeso in attesa della decisione sulla opposizione.
Osservava che il pignoramento riguardava crediti esistenti presso altre filiali e che appariva rilevante l'accertamento della competenza del tribunale adito per il processo di espropriazione presso terzi.
Nel contempo, e nell'ambito del processo di opposizione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni, dopo aver rilevato che le questioni prospettate con l'opposizione sostanzialmente configuravano un'opposizione agli atti esecutivi, per la cui decisione il tribunale era competente.
5. - La Ar TH IN proponeva opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di sospensione.
Deduceva che la sospensione del processo esecutivo era stata disposta senza che la parte che aveva fatto opposizione, la CA NI, l'avesse chiesta e senza considerare che lo stesso giudice dell'esecuzione aveva ritenuto di dovere decidere di una opposizione agli atti esecutivi, di cui avrebbe però dovuto rilevarsi l'inammissibilità, perché avanzata oltre il termine di cinque giorni.
Svolgeva poi considerazioni sul tema della competenza per il processo esecutivo, riprendendo quanto aveva detto al riguardo in sede di difesa contro l'opposizione al processo esecutivo. 6. - Il tribunale di Voghera, con sentenza 18.5.2001, si è pronunciato sulla opposizione al processo esecutivo, proposta dall'CA NI ed ha dichiarato la nullità del pignoramento. Lo ha fatto sotto l'aspetto dell'incompetenza dell'ufficiale giudiziario che aveva notificato il pignoramento, dopo aver qualificato tale questione come opposizione agli atti esecutivi. Ma, di rincalzo, lo ha fatto anche sotto l'aspetto della competenza del giudice - il rappresentante della filiale di Voghera della Banca di Roma aveva dichiarato che la debitrice non aveva alcun conto presso quella sede, mentre esisteva un conto corrente presso la filiale di Bergamo, sicché il tribunale di Voghera difettava di competenza territoriale per l'espropriazione.
7. - L'opposizione contro l'ordinanza di sospensione è stata decisa con la successiva sentenza del 27.6.2001. Dopo aver considerato che il processo esecutivo può essere sospeso anche a seguito di una opposizione agli atti esecutivi, il tribunale ha reiterato le considerazioni svolte nella sentenza precedente.
8. L'Ar TH IN ha proposto ricorso per cassazione sia contro la prima sentenza, sia contro la seconda, contro di questa con ricorso del 3.8.2001.
La CA NI ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1. - Il ricorso contiene dieci motivi.
Il quinto lamenta che la sospensione sia stata ordinata senza che fosse stata chiesta;
i primi quattro deducono vizi di nullità della sentenza per violazione di norme occorse nella trattazione e decisione della causa;
i motivi dal sesto al decimo riguardano la motivazione della sentenza.
2. - Prima di poterli prendere in esame è necessario dare conto di due fatti sopravvenuti alla sentenza impugnata, il primo anteriore, il secondo successivo al ricorso.
2.1. - La resistente CA NI, nel controricorso, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, perché è venuto meno l'interesse della ricorrente ad ottenere una decisione circa la questione del se il processo esecutivo potesse essere e sia stato legittimamente sospeso.
Deduce che, nel giudizio di opposizione al decreto che era stato fatto valere come titolo esecutivo e sulla cui base era stato iniziato il processo sospeso, il giudice della sezione di Cassano d'Adda del tribunale di Milano, ha sospeso l'esecuzione del decreto, con sua ordinanza del 25.7.2001 - ed a prova di quanto ha sostenuto ha depositato una copia fotostatica della ordinanza. 2.1.1. - Il fatto così descritto non integra una ragione di inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse dovuto al fatto che la materia del contendere sarebbe cessata prima che venisse proposto.
Queste le ragioni. 2.1.2. - Il fatto deve considerarsi provato. La ricorrente, invero, non ha contestato che la copia fotostatica riproduca l'originale del provvedimento;
il documento, in quanto volto a provare un fatto che si sostiene abbia determinato l'inammissibilità del ricorso può essere preso in esame;
esso dimostra quanto la resistente ha sostenuto.
2.1.3. - La sentenza che ha rigettato l'opposizione agli atti esecutivi proposta contro l'ordinanza di sospensione è stata pronunciata il 27.6.2001.
Con questa sentenza la Ar TH IN è stata anche condannata al rimborso delle spese processuali.
La sospensione della esecutorietà del decreto d'ingiunzione - che è stata disposta con ordinanza depositata il 25.7.2001, dunque dopo la sentenza 27.6.2001 - se potesse avere tolto alla società l'interesse ad una pronuncia sul merito della controversia, in funzione di un annullamento della ordinanza di sospensione emessa dal giudice dell'esecuzione, non le avrebbe tolto l'interesse ad un sindacato di legittimità sulla sentenza che ha rigettato l'opposizione contro tale ordinanza, in funzione di una diversa pronuncia sulle spese del processo, da condurre alla stregua del criterio della soccombenza virtuale - solo impugnando la sentenza la ricorrente poteva infatti evitarne il passaggio in giudicato e con ciò il consolidarsi della condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado. Dunque il ricorso è ammissibile.
Nè il fatto che dopo la sentenza sia intervenuta la dedotta sospensione della esecutività del titolo può ritenersi abbia fatto venire meno l'interesse all'annullamento dell'ordinanza, facendo residuare solo un interesse ad una diversa pronuncia sulle spese. 2.1.4. - Quando il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dispone la sospensione della sua esecutorietà, si ha un caso che rientra nell'ambito della figura di sospensione dell'esecuzione forzata, che l'art. 623 cod. proc. civ. richiama, quando parla della sospensione disposta dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo e che lo stesso articolo assimila alla sospensione dell'esecuzione forzata disposta dal giudice dell'esecuzione. Essa produce sulla prosecuzione del processo esecutivo già iniziato gli stessi effetti, quali sono descritti dall'art. 626 cod. proc. civ., ovverosia nessun atto esecutivo può essere compiuto sino a quando la causa che ha determinato la sospensione del processo di esecuzione non si sia esaurita.
Tuttavia si tratta di una sospensione che trova ragione in una causa diversa - quella ordinata dal giudice dell'impugnazione del titolo la trova in fatti che attengono alla formazione del titolo esecutivo;
quella ordinata dal giudice dell'esecuzione la trova o in fatti successivi non più deducibili nel giudizio in cui il titolo si forma o in fatti che attengono al processo esecutivo.
Sicché, nel caso, la prima causa di sospensione è venuta bensì a saldarsi e sovrapporsi alla seconda, ancora efficace al momento in cui è stato proposto l'attuale ricorso;
ma potrebbe venire meno e così consentire la ripresa del processo esecutivo, se la seconda sospensione fosse nel frattempo rimossa, mentre ciò non sarebbe possibile, se restasse operante.
Dunque il creditore procedente ha interesse ad ottenere che sia in tanto accertato che la sospensione ordinata dal giudice dell'esecuzione lo è stata in modo illegittimo.
2.2. - Si deve passare a considerare il secondo fatto, questo avvenuto dopo che il ricorso è stato proposto.
Nella medesima udienza, davanti a questa Corte, è stato discusso e deciso l'altro ricorso proposto dalla stessa parte, la Ar TH IN, contro la sentenza pronunciata dal tribunale di Voghera sulla opposizione al processo esecutivo avanzata dalla CA NI.
La Corte ha cassato la sentenza senza rinvio, quanto al capo con cui era stata pronunciata la nullità del pignoramento perché notificato da ufficiale giudiziario non competente per territorio - ha considerato che ciò costituiva un motivo di opposizione agli atti esecutivi, il quale avrebbe potuto essere proposto al più tardi nel termine di cinque giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento al debitore, mentre il ricorso in opposizione era stato avanzato dopo. La Corte, pronunciandosi poi sulla questione di competenza per il processo esecutivo, ha statuito nel senso che il tribunale di Voghera, nel dichiarare la propria incompetenza territoriale, non aveva violato gli artt. 19 e 26 cod. proc. civ., ma ha anche indicato nei tribunali di Roma o di Bergamo il giudice competente per il processo iniziato con il pignoramento.
In tal modo il giudizio di opposizione. in relazione al quale era stata disposta la sospensione del corso del processo esecutivo è terminato ed è terminato con una pronuncia che ha esaurito gli effetti della sospensione ordinata dal giudice dell'esecuzione. Con ciò, questa volta, è venuto meno l'interesse del ricorrente ad una decisione sul fondo della opposizione agli atti esecutivi proposta contro l'ordinanza di sospensione.
Infatti, da un lato la sospensione ha prodotto i suoi effetti, dall'altro li ha esauriti, sicché non si può oramai trattare di decidere se debba restare in vita, ma solo se sia stata legittimamente disposta.
Ma ciò può rilevare unicamente al fine di stabilire su quale delle parti del processo debbano far carico le sue spese, secondo la regola della soccombenza virtuale.
Dunque, salvo ad esaminare in funzione di tale pronuncia i motivi di ricorso, si deve far luogo a pronuncia di cessazione della materia del contendere ed alla cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
3. - Il quinto motivo del ricorso denunzia un vizio di violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 112 dello stesso codice).
Non è fondato.
L'CA NI, nel proporre opposizione, aveva chiesto che il processo esecutivo fosse sospeso.
4. - I motivi dal sesto al decimo sono in vario modo rivolti a censurare la motivazione della decisione, che però nel suo complesso resiste alle censure.
Si deve considerare che mediante l'opposizione era stata sollevata una eccezione di incompetenza del tribunale di Voghera per l'esecuzione forzata e che la sospensione del processo esecutivo è stata disposta appunto in considerazione di questa eccezione. Orbene, in presenza di una eccezione di incompetenza del tribunale adito per il processo esecutivo, proposta in base ad argomenti su cui nella giurisprudenza, anche di questa Corte, si sono venuti manifestando orientamenti tra loro in contrasto - sui quali ci si è soffermati nella decisione richiamata al punto 2.2. - la scelta di sospendere il processo in attesa della decisione da rendere in sede contenziosa si presenta del tutto corrispondente alla esigenza di assicurare che non fossero compiuti dal giudice dell'esecuzione atti viziati da nullità per incompetenza.
5. - Restano da esaminare i motivi dal secondo al quarto. Ma, esente da vizi l'ordinanza di sospensione, le violazioni di. norme sul procedimento lamentate con questi motivi divengono irrilevanti perché non decisive.
6. - La ricorrente dunque versa in condizioni di soccombenza virtuale quanto all'opposizione agli atti esecutivi proposta contro l'ordinanza di sospensione e le spese del giudizio davanti al tribunale debbono restare a suo carico.
7. - Le spese di questo grado del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, nella misura liquidata dal tribunale di Voghera;
compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di cassazione, il 3 maggio 2001. Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2002