Sentenza 27 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/03/2003, n. 4617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4617 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
E · C.C. 64697 N UBBLICA ITALIANO O CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ZI A ME DEL POPOLO R CAMPIONE CIVILE T 1984 5 IS G × / E ITALIANA /4 IO N. 64 697 R 26 B R A A . L R D T L .B. U A D E B . T L I E N TR A D E SI S 1 RTE SUPREMA DI CASSAZIONE E N 3 E IA S 1 I . R A E N T SEZIONE QUINTA CIVILE A Presidente046 17 /03- M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco Cns.Relatore Cron. 10433 Dott. Massimo Consigliere Rep. Dott. Giuseppe V.A. Magno Ud. 20 settembre Dott. Antonio Merone Consigliere Dott. Achille Meloncelli 2002Consigliere ha pronunciato la seguente: OGGETTO SENTENZA Tributi indiretti / i.v.a. sul ricorso proposto il 18 maggio 1999 da: Amministrazione finanziaria dello Stato in persona del Ministro / rimborso / interessi sulle somme dovute a pro tempore rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Ge- - titolo di rimborso I nerale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Porto- anatocismo. ghesi, n. 12 O ricorrente
contro
Fallimento di LE GI AO titolare dell'azienda agricola Re- - steya in persona del curatore dott. Luigi Talamini Minotto, eletti- vamente domiciliato in Roma, alla piazza Vescovio, n. 21, presso l'avv. Tommaso Manferoce, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del controricorso e di decreto G.D. del 26 giugno 1999 3242 proc. n. 10178/99 R.G. controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale ―sez. XI - n. 6509 des 17 dicembre 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 settembre 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito il difensore del controricorrente avv. Tommaso Manferoce;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marco Pivetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO GI LO LE richiese 20 luglio 1987 all'Ufficio I.v.a. di Treviso il pagamento degli interessi dovuti per il ritardo di 209 giorni nel rimborso della somma di L. 413.167.000, risultante versata in eccedenza dalla dichiarazione per l'anno d'imposta 1985, e ricorse contro il successivo silenzio-rifiuto dell'amministrazione finanziaria, 220 domandando, altresì, la liquidazione degli interessi anatocistici ex art. 1283, c.c. Il ricorso fu integralmente accolto dalla commissione tributaria di 1° grado e la decisione, impugnata negli ulteriori gradi dall'Ufficio, fu confermata il 15 ottobre 1991 dalla Commissione tributaria di 2° grado di Treviso ed il 17 dicembre 1998 dalla Commissione tributa- ria centrale. L'Amministrazione delle finanze dello Stato ha ricorso con un moti- vo per la cassazione di quest'ultima sentenza e la curatela del fallimento dell'intimato LE ha resistito con controricorso notificato il 23 luglio 1999. proc. n. 10178/99 R.G. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente, con l'unico motivo, denuncia la nullità della sentenza impugnata in relazione agli artt. 50 e 52, d.lgs. n. 546/92 ed all'art. 360, n. 3, c.p.c., per la violazione e la falsa applicazione dell'art. 38- bis d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, dell'art. 1283, c.c., e dei principi generali in materia di rimborso di tributi, atteso che la specialità e compiutezza della disciplina regolante espressamente gli effetti della mora nelle obbligazioni tributarie non consentirebbe l'applicazione relativamente ad esse delle norme di diritto civile in tema d'ina- dempimento delle obbligazioni pecuniarie e, in particolare, quella sull'anatocismo contenuta nell'art. 1283, c.c. In materia di rimborso i.v.a. osterebbero, inoltre, a tale applicazione O!! l'assenza di certezza e liquidità del credito del contribuente, giacché l'amministrazione finanziaria conserva il potere di accertamento an- che dopo l'esecuzione del rimborso e lo stesso è subordinato al con- trollo da parte dell'amministrazione della sussistenza delle condizio- ni indicate nell'art. 30, 3° co., d.p.r. n. 633/72, ed alle disponibilità di cassa. Il motivo è infondato. Costituisce attuale orientamento consolidato di questa Corte che l'art. 1283 c.c., secondo il quale gli interessi scaduti e dovuti almeno per sei mesi possono essere capitalizzati, producendo ulteriori interessi, c.d. composti od anatocistici, dal giorno della domanda giudiziale (o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza), costituisce una norma dettata in generale per le obbligazioni pecuniarie, e, come tale, proc. n. 10178/99 R.G. 3 idonea ad includere, in difetto di ragioni d'incompatibilità o di dif- forme previsione, i debiti pecuniari che nascano dal rapporto tributa- rio, dato che la genesi e la funzione pubblicistiche del rapporto me- desimo non toccano la paritarietà sostanziale delle posizioni di dare ed avere da esso costituite (cfr. tra le altre: Cass. civ. sez. V, sent. 30 maggio 2001, n. 7408; Cass. civ., sez. V, sent. 19 aprile 2001, n. 5790; Cass. civ., sez. V, sent. 11 agosto 2000, n. 10628; Cass. civ., sez. I, sent. 3 settembre 1999, n. 9273; Cass. civ., sez. I, sent. 22 gennaio 1999, n. 552). Ragione d'incompatibilità non è ravvisabile, infatti, nelle regole del processo tributario, accordanti tutela al contribuente in via d'impu- gnazione dello sfavorevole provvedimento dell'Amministrazione fi- 0.1 nanziaria, perché l'impugnazione stessa non perde i connotati della domanda giudiziale, e, se integri esercizio di un credito, devolve al giudice tributario anche potere-dovere di emettere pronuncia di condanna all'adempimento (cfr.: art. 19, 1° co., d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ed in precedenza artt. 16, 6° e 7° co., e 20, 4° co., d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636); Né una situazione d'incompatibilità può essere colta nella diversità di trattamento che si verificherebbe in pregiudizio dell'amministrazione finanziaria, quando la controversia insorga con impugnazione di atto impositivo, atteso che l'indicata pariteticità delle posizioni delle parti del rapporto obbligatorio tributario consente all'amministrazione stessa, opponendosi all'impugnazione, di tradurre la pretesa credito- ria, esercitata con quell'atto, in domanda giudiziale, con la conse- proc. n. 10178/99 R.G. 4 guenziale reclamabilità degli interessi in discorso nel concorso dei requisiti posti dall'art. 1283 c.c.; Nello specifico tema dell'i.v.a., inoltre, non è identificabile una ecce- zione alla disciplina codicistica nell'art. 38-bis, d.p.r. n. 633/72, per- ché la norma si occupa degli interessi sulle somme da rimborsare, stabilendone decorrenza e tasso, e deroga, dunque, soltanto in propo- sito alle comuni disposizioni privatistiche, senza alcun riferimento al- l'eventualità che il credito per interessi ultrasemestrali scaduti riman- ga a sua volta insoddisfatto e sia fatto valere in giudizio. Non costituisce ostacolo, infine, all'applicazione dell'art. 1283, c.c., l'asserita mancanza dei requisiti della certezza e definitività del cre- dito di rimborso, posto che l'anatocismo opera sugli interessi dovuti almeno per sei mesi ed il relativo diritto, a norma dell'art. 38-bis, 1° co., d.p.r. n. 633/72, assume i requisiti della liquidità ed esigibilità, Оль richiesti dall'art. 1282, c.c., dal novantesimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale i.v.a., salvo che vi sia stata richiesta di documentazione da parte dell'Ufficio. I riportati argomenti, che si ritiene di condividere, hanno trovato, al- tresì, indiretto conforto nell'ordinanza della Corte costituzionale n. 266 del 19 luglio 1996, la quale ha dichiarato manifestamente infon- data la questione d'incostituzionalità del menzionato art. 38-bis, sol- levata sotto il profilo dell'ingiustificata deroga all'applicazione del- l'art. 1283 c.c., escludendo che siffatta deroga sia stata introdotta dal- la norma tributaria. All'infondatezza dell'unico motivo segue il rigetto del ricorso. proc. n. 10178/99 R.G. 5 Tenuto conto anche dell'inammissibilità del controricorso, in quanto proposto oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso, stabilito dall'art. 370, 1° co., c.p.c, e delle incertezze interpretative esistenti all'epoca della proposizione dell'impugnazione, va disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 20 settembre 2002. Il consigliere est. Il presidente Francesco Cristarella Ore nsan dott. Massimo Oddo дел maso R U IO Z CANCELLIERE C1 SA A DEPOSITATO CANCELLERIA Oggi 27 MAR. 2003 CANCELLIERE еш viable proc. n. 10178/99 R.G. 6