Sentenza 2 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di nuove contestazioni, l'art. 517 cod. proc. pen. non prevede alcuna sanzione di nullità per la tardività della contestazione suppletiva (in applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato nel quale era stato dedotto che la notizia del reato concorrente era emersa nel corso di altro procedimento a suo carico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/2003, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 02/10/2003
1. Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - N. 1232
3. Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 39475/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore, avv. Tiziana Mevio, di BA IA, nata ad [...] il [...], e di EL BA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza 27.6.2002 della Corte d'appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Udito il parere del Sostituto Procuratore Generale, in persona del P.G. Dott. Fabrizio Enrico Delehaye, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore delle ricorrenti, avv. Mevio, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Milano con sentenza 27.6.2002 confermava la sentenza 14.6.1996 del Tribunale di Sondrio di condanna di BA IA e EL BA rispettivamente alle pene di anni uno e mesi 5 di reclusione e di anni uno e mesi 4 di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 e 368 c.p.. Secondo l'accusa le due imputate avevano con denuncia alla Polizia giudiziaria, confermata davanti al Pretore di Morbegno, accusato falsamente BA RI e BA RE del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni per avere fatto eseguire opere nel terreno della EL (in realtà disposte dall'autorità giudiziaria ed eseguite sotto il controllo dell'ufficiale giudiziario). La BA, inoltre, per avere ulteriormente accusato falsamente davanti al Pretore i querelati di essersi accordati con l'Ufficiale giudiziario per porre in essere un intervento illegittimo.
Ricorre la difesa delle imputate con unico atto per mancanza o manifesta illegittimità della motivazione in ordine all'elemento oggettivo e soggettivo del reato, in quanto le imputate non erano presenti sul luogo, l'Ufficiale giudiziario non aveva presenziato fin dall'inizio alle operazioni, l'intrusione nel terreno di BA IA era illegittimo essendo estranea alla vicenda giudiziaria in corso fra i BA e la EL. Mancava pertanto la consapevolezza della innocenza delle persone accusate e al tempo stesso la denuncia era finalizzata a perseguire il comportamento di violazione di domicilio e di danneggiamento.
Lamenta inoltre, limitatamente alla sola BA IA, la intempestività della contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p. dell'ulteriore reato di calunnia, essendo la circostanza emersa nel procedimento a carico dei BA per il reato di cui all'art. 392 c.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
La difesa delle ricorrenti si duole del difetto di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di calunnia in quanto le due imputate nel proporre la denuncia avrebbero agito nell'erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata. L'affermazione contrasta apertamente con le risultanze di fatto accertate nell'impugnata sentenza, nella quale si evidenzia come le imputate non avessero agito in buona fede, avendo omesso di menzionare nella denuncia l'esistenza (a loro ben nota) di una vertenza giudiziaria pendente fra la EL e BA RE e di avere altresì taciuto la circostanza (altrettanto loro nota) della presenza dell'ufficiale giudiziario nel momento in cui venivano effettuati i lavori in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria.
Tale silenzio viene correttamente considerato come elemento integrante il dolo del reato, in quanto il tacere consapevolmente circostanze di estrema rilevanza all'atto della denuncia non appare frutto di mero errore, ma di deliberata volontà di alterare la realtà dei fatti per convincere l'Autorità giudiziaria della colpevolezza dell'accusato.
Per quanto concerne il ricorso relativo alla sola BA, la doglianza circa la tardività della contestazione suppletiva di una ulteriore ipotesi calunniosa non merita pregio. Anzitutto l'art. 517 c.p.p. non prevede alcuna sanzione di nullità di fronte alla pretesa tardività della contestazione suppletiva. Per contro il richiamo alla decadenza di cui all'art. 516, c. 1 bis c.p.p., si riferisce esclusivamente alla composizione dell'organo giudicante. In secondo luogo non si tratta di questione sindacabile in sede di legittimità, dovendo il giudice valutare nel merito se la notizia del reato concorrente sia antecedente o sia divenuta nota nel corso del dibattimento.
In questo quadro i ricorsi devono essere rigettati con la conseguente condanna delle ricorrente in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna in solido le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004