Sentenza 15 ottobre 1998
Massime • 1
La contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen. prevede che l'inosservanza riguardi un ordine specifico, impartito ad un soggetto determinato per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico o di igiene o di giustizia, in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa, che comporti una autonoma sanzione. Non ha queste caratteristiche -e quindi la sua inosservanza non può integrare il reato indicato- una disposizione regolamentare data in via preventiva ad una generalità di soggetti ed avente il suo risvolto sanzionatorio nella eventuale revoca della concessione, come l'ordinanza della Capitaneria di porto che imponga a tutti, indistintamente, i titolari di concessioni di stabilimenti balneari di dotare gli stabilimenti stessi di un bagnino e di assicurarne la presenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/10/1998, n. 13048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13048 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. TERESI RENATO Presidente del 15.10.1998
1.Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2.Dott. LOSANA CAMILLO " N. 1059
3.Dott. BARDOVAGNI PAOLO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI " N. 24698/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) RA DO n. il 12.10.1926
2) RA ND n. il 23.08.1970
avverso sentenza del 24.02.1998 PRETORE di PESCARAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere LOSANA CAMILLO Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Vittorio Meloni che ha concluso per il rigetto dei ricorsi
Svolgimento del processo,
Con sentenza 24.02.1998 il Pretore di Pescara condannava RA DO e RA ND ritenuti colpevoli del reato di cui all'art. 650 c.p. alla pena di lire 3 00. 000 di ammenda ciascuno. Il procedimento penale era scaturito da un verbale di accertamento a seguito di ispezione del sottufficiale della Capitaneria di porto in data 12.07.1995, il quale aveva accertato che presso lo stabilimento balneare "Aretusa" la postazione del bagnino era vuota e l'incaricato era seduto al Bar.
Secondo il Pretore era stato violato l'art. 650 c.p. e non invece, come ipotizzato in subordine dalla difesa, l'art. 1164 Cod Nav. perché la Capitaneria di porto con ordinanza n. 16/95 del 18.05.95 aveva ingiunto agli stabilimenti balneari di dotarsi di bagnino. Trattandosi di una ingiunzione formulata per motivi di sicurezza pubblica, l'omissione rilevata integrava l'art. 650 c.p. Non poteva invece ritenersi integrato il reato di cui all'art. 1164 con Nav., perché esso si riferisce alla violazione di prescrizioni date con riguardo all'uso del demanio marittimo.
Hanno proposto ricorso per cassazione RD FE e RD EA deducendo i seguenti motivi:
a) inosservanza di norme processuali dettate a pena di nullità perché l'imputazione era indeterminata non individuando, se non genericamente, la condotta illecita che veniva ascritta agli imputati;
b) errore nell'applicazione della legge penale perché la condotta, se mai, integrava la contravvenzione di cui all'art. 1164 cod, Nav e non l'art. 650 c.p. che individua fattispecie meramente sussidiarie;
c) erronea applicazione della legge penale perché nella specie non era stato trasgredito il comando di dotare la spiaggia di un bagnino ( in effetti: il bagnino c'era); ne' questi ( contrariamente a quanto indicato nel capo di imputazione) era stato adibito ad altre mansioni;
d) l'ordine dato dalla Capitaneria di porto era comunque viziato da eccesso di potere e sviamento di potere non potendo la P.A. demandare al privato ( cui non possono attribuirsi poteri coercitivi) la tutela della sicurezza pubblica.
Motivi della decisione.
1) Il primo motivo, riguardante pretesa indeterminatezza, dell'imputazione, è infondato. Agli imputati è stata contestata una condotta perfettamente individuata: e cioè quella di non avere osservato un provvedimento legalmente dato, per ragioni di sicurezza, dal capo del circondario marittimo e comandante del porto di Pescara, il quale prescriveva di far si che fosse presente l'addetto all'assistenza dei bagnanti.
Sulla base di questa specifica contestazione gli imputati potevano, come in effetti hanno potuto, esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. In vero, nella contestazione di un reato omissivo ( come appunto è quello in esame, è sufficiente individuare la condotta omissiva del soggetto e non è necessario individuare in modo specifico il comportamento che il soggetto stesso abbia realizzato al posto di quello cui era tenuto.
2) È invece fondato il motivo riguardante l'erronea qualificazione giuridica della condotta.
Nella specie non può ravvisarsi il reato di cui all'art. 650 c.p.. Tale articolo prevede: a) che l'inosservanza riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta, ovvero si astenga da una certa condotta: e ciò per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, o di igiene, o di giustizia;
b) che l'inosservanza, quindi, riguardi un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa, che comporti una specifica ed autonoma sanzione.
Non ha le caratteristiche sopra indicate ( e quindi la sua inosservanza non può integrare il reato di cui all'art. 650) una disposizione data in via preventiva ad una generalità di soggetti, ed a carattere regolamentare, quale è quella in esame. Nella specie infatti la Capitaneria di porto, in data 18.05.1995 aveva emesso una ordinanza ove all'art. 5 (punto l. 1. 3.) si imponeva, tra l'altro, a tutti, indistintamente, i titolari di concessioni di stabilimenti balneari di dotare gli stabilimenti stessi di un addetto alla assistenza dei bagnanti ( bagnino) e di assicurarne la presenza. Tale prescrizione non era stata emanata in occasione di un evento ne' di una concreta situazione di emergenza o di pericolo, bensì in via del tutto generale ed astratta;
in sostanza: in via regolamentare e non tramite un ordine specifico "ad personam". Inoltre l'adempimento specifico del quale si contesta la inosservanza ( il dotare lo stabilimento balneare di un bagnino e di assicurarne la presenza) era strettamente ricollegato ai poteri/doveri inerenti alla concessione amministrativa riguardante gli stabilimenti balneari;
era finalizzato a garantire la sicurezza fisica dei bagnanti e non attribuiva di certo poteri coercitivi o "di polizia" al titolare dello stabilimento o al bagnino ( perciò, sul punto, non ha rilievo l'osservazione della difesa secondo cui l'ordinanza sarebbe viziata da sviamento o eccesso di potere). Ma proprio per questo l'inosservanza di questa prescrizione aveva il suo naturale risvolto sanzionatorio nella eventuale revoca della concessione, così come prevista dal codice della navigazione. Pertanto non può ravvisarsi, nella condotta ascritta agli imputati, la violazione dell'art. 650 c.p. 3)Ma non è neppure ravvisabile l'ipotesi di cui all'art. 1164 del codice della navigazione. Infatti questo articolo si riferisce a trasgressioni riguardanti disposizioni legislative o regolamentari, ovvero provvedimenti amministrativi, concernenti l'uso del demanio marittimo.( In concreto: è stato ritenuto integrare tale fattispecie la violazione all'ingiunzione della Capitaneria del porto di sgombrare l'area demaniale marittima abusivamente occupata con opere murarie, oppure la violazione dell'ordinanza dell'autorità marittima che vietì la sosta di veicoli in zona portuale, o, ancora, ed in senso più generale, la inottemperanza di provvedimenti emanati in vista della tutela degli interessi pubblici relativi al demanio marittimo).Nella specie l'ordine di cui al provvedimento della Capitaneria di porto non riguardava direttamente l'uso del demanio marittimo, ne' la tutela di interessi pubblici ad esso legati bensì la sicurezza e l'incolumità dei bagnanti.
Tanto meno è ravvisabile la fattispecie di cui all'art. 1174 cod. nav. che riguarda l'inosservanza di prescrizioni in materia di polizia dei porti.
4) La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 1998