Sentenza 22 marzo 1999
Massime • 1
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è applicabile solo al reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e non pure a quello di rifiuto di sottoporsi all'accertamento sanitario previsto quando si abbia ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, di cui al comma quinto dell'art. 187 cod. strad., successivo a quello che contiene il rinvio all'art. 186 comma secondo, che prescrive la detta sanzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/03/1999, n. 6727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6727 |
| Data del deposito : | 22 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. Paolo Fattori Presidente del 22.3.1999
1. Dott. Giovanni Federico Consigliere SENTENZA
2. " Antonio Spagnuolo " N. 960
3. " Antonio Merone " REGISTRO GENERALE
4. " Nicola Colaianni " N. 16520/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Proc. generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia
avverso la sentenza del Pretore di Perugia in data 3.3.1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Colaianni
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Iannelli che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Avverso la sentenza sopra menzionata, con cui veniva applicata a TI MI la pena concordata per il reato di cui all'art. 187, co. 5, cod. strad. (rifiuto di sottoporsi all'accostamento sanitario previsto quando si abbia ragionevole motivi di ritenere che il conducente sia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti), ricorre il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Perugia, deducendo la violazione degli artt. 187, co. 4, e 186, co. 2, cod. star. per l'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.
Il ricorso è manifestamente infondato in quanto la detta sanzione, per il comb. disp. degli articoli di legge esattamente citati, è applicabile al reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e non pure a quello contestato all'imputato, previsto e punito dal comma 5 dell'art. 187 cod. strad., successivo a quello che contiene il rinvio all'art. 186 co. 2, che prescrive la sanzione di cui si lamenta infondatamente l'omessa applicazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso in Roma, il 22 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 1999