CASS
Sentenza 28 agosto 2023
Sentenza 28 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/08/2023, n. 35836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35836 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LE EN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/11/2022 del TRIB. LIBERTA di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA, intervenuta per iscritto ai sensi della disciplina emergenziale, che ha chiesto Penale Sent. Sez. 1 Num. 35836 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 06/06/2023 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha accolto l'impugnazione del pubblico ministero di Foggia avverso l'ordinanza con la quale in data 17 marzo 2021 è stata rigettata la richiesta di applicazione nei confronti di NE TO della misura cautelare della custodia in carcere, relativamente al reato di devastazione, di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 419 cod. pen. commesso all'interno della Casa circondariale di Foggia in data 9 marzo 2020, unitamente ad altri detenuti, specificamente, per TO, dando colpi inferti con delle spranghe alla postazione di servizio dell'ass. capo Campanella. Il Giudice per le indagini preliminari ha riconosciuto i gravi indizi di colpevolezza ma ha escluso la sussistenza delle esigenze cautelari collegando le condotte all'eccezionale ed irripetibile situazione determinata dalle preoccupazioni, diffusesi tra i detenuti presso diversi istituti penitenziari, conseguenti alla pandemia da Covid-19 e all'attuazione di misure adottate per prevenire il contagio, come la sospensione dei colloqui con i familiari. 2. A giudizio del Tribunale, invece, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto-reato, atteso che oggetto del periculum è la reiterazione di reati della stessa specie e non il concreto fatto in contestazione. Elemento unificatore delle condotte addebitate è la violenza indiscriminata nei confronti delle persone e delle cose, e quindi un dato in grado di ricomprendere un ampio catalogo di reati della stessa specie rispetto a quelli per i quali si procede. La prognosi di recidiva va fondata su elementi di carattere oggettivo attinenti al fatto commesso, quali la gravità in concreto e le modalità di commissione, oltre ad elementi di carattere soggettivo attinenti alla personalità dell'autore desunta dalla condotta di vita anteatta e dalle stesse modalità di commissione del reato. In relazione a tale profilo il Giudice per le indagini preliminari non ha offerto alcuna motivazione perché, pur facendo riferimento alla personalità degli indagati, non ha valorizzato minimamente i loro precedenti penali, i carichi pendenti ed il comportamento tenuto durante la consumazione del reato. Sotto il profilo dell'attualità giova rammentare che la valutazione prognostica in ordine al pericolo di recidiva non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere. Attualità e concretezza delle esigenze cautelari non devono essere concettualmente confuse con attualità e concretezza di condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione può essere desunto dalle modalità della condotta anche 1 nel caso in cui essi siano risalenti nel tempo, quando persistano atteggiamenti proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato. L'eccezionale situazione di emergenza e l'adozione di misure restrittive per effetto del diffondersi della pandemia da COVID-19 è stata mera occasione per la manifestazione di impeti criminosi propri della personalità di ciascuno dei rivoltosi. I detenuti, secondo la ricostruzione riportata nel provvedimento censurato, hanno usato violenza nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria in modo gratuito, stante la superiorità numerica dei rivoltosi rispetto ai medesimi agenti. Ancora, è stata sottolineata la gravità dei danni arrecati alla struttura di detenzione, resa inagibile per giorni, e all'attività dell'amministrazione penitenziaria, posto che furono incendiati anche larga parte dei documenti dell'Ufficio matricola. 3. A ciò il Tribunale ha aggiunto la pericolosità soggettiva dei singoli, tutti ristretti per la commissione di precedenti reati e che non hanno avuto scrupolo a commetterne altri contro l'amministrazione penitenziaria. In riferimento alla posizione di TO ha messo in evidenza la negativa personalità in ragione dei precedenti penali in materia di reati anche connotati da violenza. Le condotte addebitate sono sintomatiche di una condotta antisociale e di una spiccata personalità a delinquere, che induce a ritenere che le esigenze cautelari non possano essere soddisfatte con una misura meno afflittiva della custodia carceraria. 4. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [neo TO, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La motivazione del provvedimento impugnato è priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza. È assertiva ed illogica ed è pertanto inidonea a realizzare lo scopo per cui è prevista 5. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per la genericità dei rilievi che non scalfiscono la correttezza, coerenza e adeguatezza delle motivazioni offerte dal Tribunale. 2 2. Il Tribunale ha motivato in modo adeguato e coerente sia in punto di sussistenza delle esigenze cautelari che di adeguatezza della custodia carceraria. Ha opportunamente fatto richiamo al principio per il quale "in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione va inteso con riferimento alla commissione non solo dei reati che offendono il medesimo bene giuridico, nna anche di quelli che presentano uguaglianza di natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive" - Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, Rv. 277392 -. Quindi, in ordine ai requisiti di attualità e concretezza del pericolo di cd. reiterazione criminosa, ha correttamente osservato che essi si apprezzano in ragione della probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate né tantomeno imminenti, ossia immediate. Non si richiede a tal fine la previsione di una specifica occasione per delinquere, essendo sufficiente una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede) sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo. La sussistenza di un pericolo attuale e concreto di reiterazione del reato va esclusa quando la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, e va invece affermata nel caso in cui — all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui verrebbe a trovarsi se non sottoposto a misura — appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati. Il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere, quindi, anche quando l'indagato non disponga di immediate opportunità di ricaduta (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Rv. 274403; Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Rv. 273674; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216). 3. Di questi principi è stata fatta corretta applicazione nel caso di specie. Il Tribunale ha rilevato che NE TO si è reso autore di una condotta particolarmente grave, che ne ha rivelato la caratura criminale, per avere partecipato attivamente alla sommossa, cercando di sfondare la postazione di servizio dove si era rifugiato il direttore della Casa circondariale. In tal modo ha provocato, in concorso con altri detenuti, la distruzione di diversi ambienti della Casa circondariale e l'evasione di un buon numero di detenuti. Ha quindi fatto richiamo ai profili di personalità, ricordando le pregresse condanne per fatti di violenza. In tal modo ha dato compiutamente conto in modo specifico del requisito della concretezza delle esigenze cautelari, da interpretarsi alla luce di quanto emerge dai passaggi argomentativi della sentenza n. 20769 del 3 28 aprile 2016 delle Sezioni Unite della Corte - Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Rv. 266650 -, ove si è evidenziato che gli indici rivelatori del requisito in questione — come pure di quello, formalmente distinto, dell'attualità — sono da individuarsi nelle "specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato", così ancorandosi ad un giudizio prognostico che il Tribunale del riesame, lungi dall'aver eluso, ha puntualmente eseguito. 4. In ordine poi alla scelta della misura, il Tribunale ha dato motivazione parimenti adeguata e coerente. Ha evidenziato come l'indagato abbia mostrato una spiccata capacità a delinquere e l'assenza di attitudine all'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità, per poi formulare, con logica conseguenzialità, il giudizio di adeguatezza esclusiva della custodia carceraria. In tal modo ha fatto corretta applicazione del principio di diritto per il quale "in tema di scelta delle misure cautelari, ai fini della motivazione del provvedimento relativo alla misura della custodia cautelare in carcere, non è necessaria un'analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che il giudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati nonché dalla personalità dell'indagato, gli elementi specifici che inducono ragionevolmente a ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, rimanendo, in tal modo, assorbita l'ulteriore dimostrazione dell'inidoneità delle altre misure coercitive" - Sez. 5, n. 51260 del 04/07/2014, Rv. 261723 -. 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Cancelleria provvederà agli adempimenti dell'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. Mod. proc. pen. Così deciso il 6 giugno 2023 Il co sig iere estensore Il presidente
lette le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA, intervenuta per iscritto ai sensi della disciplina emergenziale, che ha chiesto Penale Sent. Sez. 1 Num. 35836 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 06/06/2023 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha accolto l'impugnazione del pubblico ministero di Foggia avverso l'ordinanza con la quale in data 17 marzo 2021 è stata rigettata la richiesta di applicazione nei confronti di NE TO della misura cautelare della custodia in carcere, relativamente al reato di devastazione, di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 419 cod. pen. commesso all'interno della Casa circondariale di Foggia in data 9 marzo 2020, unitamente ad altri detenuti, specificamente, per TO, dando colpi inferti con delle spranghe alla postazione di servizio dell'ass. capo Campanella. Il Giudice per le indagini preliminari ha riconosciuto i gravi indizi di colpevolezza ma ha escluso la sussistenza delle esigenze cautelari collegando le condotte all'eccezionale ed irripetibile situazione determinata dalle preoccupazioni, diffusesi tra i detenuti presso diversi istituti penitenziari, conseguenti alla pandemia da Covid-19 e all'attuazione di misure adottate per prevenire il contagio, come la sospensione dei colloqui con i familiari. 2. A giudizio del Tribunale, invece, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto-reato, atteso che oggetto del periculum è la reiterazione di reati della stessa specie e non il concreto fatto in contestazione. Elemento unificatore delle condotte addebitate è la violenza indiscriminata nei confronti delle persone e delle cose, e quindi un dato in grado di ricomprendere un ampio catalogo di reati della stessa specie rispetto a quelli per i quali si procede. La prognosi di recidiva va fondata su elementi di carattere oggettivo attinenti al fatto commesso, quali la gravità in concreto e le modalità di commissione, oltre ad elementi di carattere soggettivo attinenti alla personalità dell'autore desunta dalla condotta di vita anteatta e dalle stesse modalità di commissione del reato. In relazione a tale profilo il Giudice per le indagini preliminari non ha offerto alcuna motivazione perché, pur facendo riferimento alla personalità degli indagati, non ha valorizzato minimamente i loro precedenti penali, i carichi pendenti ed il comportamento tenuto durante la consumazione del reato. Sotto il profilo dell'attualità giova rammentare che la valutazione prognostica in ordine al pericolo di recidiva non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere. Attualità e concretezza delle esigenze cautelari non devono essere concettualmente confuse con attualità e concretezza di condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione può essere desunto dalle modalità della condotta anche 1 nel caso in cui essi siano risalenti nel tempo, quando persistano atteggiamenti proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato. L'eccezionale situazione di emergenza e l'adozione di misure restrittive per effetto del diffondersi della pandemia da COVID-19 è stata mera occasione per la manifestazione di impeti criminosi propri della personalità di ciascuno dei rivoltosi. I detenuti, secondo la ricostruzione riportata nel provvedimento censurato, hanno usato violenza nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria in modo gratuito, stante la superiorità numerica dei rivoltosi rispetto ai medesimi agenti. Ancora, è stata sottolineata la gravità dei danni arrecati alla struttura di detenzione, resa inagibile per giorni, e all'attività dell'amministrazione penitenziaria, posto che furono incendiati anche larga parte dei documenti dell'Ufficio matricola. 3. A ciò il Tribunale ha aggiunto la pericolosità soggettiva dei singoli, tutti ristretti per la commissione di precedenti reati e che non hanno avuto scrupolo a commetterne altri contro l'amministrazione penitenziaria. In riferimento alla posizione di TO ha messo in evidenza la negativa personalità in ragione dei precedenti penali in materia di reati anche connotati da violenza. Le condotte addebitate sono sintomatiche di una condotta antisociale e di una spiccata personalità a delinquere, che induce a ritenere che le esigenze cautelari non possano essere soddisfatte con una misura meno afflittiva della custodia carceraria. 4. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [neo TO, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La motivazione del provvedimento impugnato è priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza. È assertiva ed illogica ed è pertanto inidonea a realizzare lo scopo per cui è prevista 5. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per la genericità dei rilievi che non scalfiscono la correttezza, coerenza e adeguatezza delle motivazioni offerte dal Tribunale. 2 2. Il Tribunale ha motivato in modo adeguato e coerente sia in punto di sussistenza delle esigenze cautelari che di adeguatezza della custodia carceraria. Ha opportunamente fatto richiamo al principio per il quale "in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione va inteso con riferimento alla commissione non solo dei reati che offendono il medesimo bene giuridico, nna anche di quelli che presentano uguaglianza di natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive" - Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, Rv. 277392 -. Quindi, in ordine ai requisiti di attualità e concretezza del pericolo di cd. reiterazione criminosa, ha correttamente osservato che essi si apprezzano in ragione della probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate né tantomeno imminenti, ossia immediate. Non si richiede a tal fine la previsione di una specifica occasione per delinquere, essendo sufficiente una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede) sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo. La sussistenza di un pericolo attuale e concreto di reiterazione del reato va esclusa quando la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, e va invece affermata nel caso in cui — all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui verrebbe a trovarsi se non sottoposto a misura — appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati. Il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere, quindi, anche quando l'indagato non disponga di immediate opportunità di ricaduta (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Rv. 274403; Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Rv. 273674; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216). 3. Di questi principi è stata fatta corretta applicazione nel caso di specie. Il Tribunale ha rilevato che NE TO si è reso autore di una condotta particolarmente grave, che ne ha rivelato la caratura criminale, per avere partecipato attivamente alla sommossa, cercando di sfondare la postazione di servizio dove si era rifugiato il direttore della Casa circondariale. In tal modo ha provocato, in concorso con altri detenuti, la distruzione di diversi ambienti della Casa circondariale e l'evasione di un buon numero di detenuti. Ha quindi fatto richiamo ai profili di personalità, ricordando le pregresse condanne per fatti di violenza. In tal modo ha dato compiutamente conto in modo specifico del requisito della concretezza delle esigenze cautelari, da interpretarsi alla luce di quanto emerge dai passaggi argomentativi della sentenza n. 20769 del 3 28 aprile 2016 delle Sezioni Unite della Corte - Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Rv. 266650 -, ove si è evidenziato che gli indici rivelatori del requisito in questione — come pure di quello, formalmente distinto, dell'attualità — sono da individuarsi nelle "specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato", così ancorandosi ad un giudizio prognostico che il Tribunale del riesame, lungi dall'aver eluso, ha puntualmente eseguito. 4. In ordine poi alla scelta della misura, il Tribunale ha dato motivazione parimenti adeguata e coerente. Ha evidenziato come l'indagato abbia mostrato una spiccata capacità a delinquere e l'assenza di attitudine all'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità, per poi formulare, con logica conseguenzialità, il giudizio di adeguatezza esclusiva della custodia carceraria. In tal modo ha fatto corretta applicazione del principio di diritto per il quale "in tema di scelta delle misure cautelari, ai fini della motivazione del provvedimento relativo alla misura della custodia cautelare in carcere, non è necessaria un'analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che il giudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati nonché dalla personalità dell'indagato, gli elementi specifici che inducono ragionevolmente a ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, rimanendo, in tal modo, assorbita l'ulteriore dimostrazione dell'inidoneità delle altre misure coercitive" - Sez. 5, n. 51260 del 04/07/2014, Rv. 261723 -. 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Cancelleria provvederà agli adempimenti dell'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. Mod. proc. pen. Così deciso il 6 giugno 2023 Il co sig iere estensore Il presidente