Sentenza 14 aprile 2004
Massime • 1
In tema di diritto di autore, la cessione da parte dell'autore del diritto di riproduzione o di quello di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di radiodiffusione; conseguentemente la diffusione in via radiofonica, senza il consenso dell'autore, dell'opera registrata in un disco od altro supporto fonografico, integra il delitto di cui all'art.171, comma primo lett. b) della legge n. 633 del 1941, che è stata modificata dal D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, per dare attuazione alla direttiva europea 92/100/CEE.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/04/2004, n. 22808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22808 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 14/04/2004
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - N. 662
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - N. 40358/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN NR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia in data 28/5/'03;
Letti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. S. Consolo, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, perché manifestamente infondato;
Ascoltati l'Avv. M. Mandel, difensore della S.I.A.E. parte civile e l'Avv. E. Porta, difensore del ricorrente;
OSSERVA
Con sentenza della Pretura Circondariale di Verona in data 14/1/'97 IC NI veniva condannato alla pena di un milione di lire di multa, nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della S.I.A.E. costituitasi parte civile, al versamento - alla stessa - della somma di un milione di lire a titolo di provvisionale ed alla rifusione, alla medesima, delle spese e compensi del giudizio, in quanto colpevole del reato previsto dall'art. 171 co. 1^ lett. b) L. 22/4/'41, n. 633, del quale era chiamato a rispondere per avere, quale rappresentante legale dell'emittente radiofonica "Radio CBG" corrente in Verona, diffuso via etere, fino al 29/8/'95, composizioni musicali tutelate dalla S.I.A.E., senza l'autorizzazione di questa o dei relativi autori. Con la stessa sentenza il NI veniva assolto, per insussistenza del fatto, dal reato di cui all'art. 171 ter lett. a) L. 633/'41, che pure gli era stato contestato.
Contro il capo di detta decisione concernente il delitto del quale era stato dichiarato colpevole, l'imputato proponeva impugnazione per chiedere di esserne assolto, con formula piena, sotto il profilo che il fatto non sarebbe previsto dalla legge come reato. La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza del 28/5/'03, dichiarava non doversi procedere a carico del NI, in ordine al delitto del quale lo stesso in primo grado era stato dichiarato colpevole, perché estinto per prescrizione e confermava le statuizioni civili della decisione impugnata, condannando l'imputato a rifondere alla S.I.A.E. le spese del giudizio.
La Corte di merito, dopo avere richiamato le decisioni n. 22 e n. 23 emesse da questa Corte Suprema, a Sezioni Unite penali, il 5/7/'00, ha affermato, fra l'altro:
- che la norma di cui all'art. 171 lett. b) L. 633/'41 prevede un reato a fattispecie alternative, tutte caratterizzate dalla comunicazione dell'opera in pubblico e che la diffusione della musica attraverso altoparlanti ne è solo uno, non l'unico, mezzo;
- che la prospettata distinzione fra l'opera e la sua esecuzione ed il riferimento del diritto d'autore solo alla prima, non anche alla seconda, sarebbero basati su un sofisma contraddetto dall'art. 61 della stessa legge il quale, attribuendo all'autore il diritto di "radio-diffondere l'opera", renderebbe chiaro che l'opera della quale si parla è proprio quella diffusa attraverso la relativa esecuzione;
- che sarebbe arbitrario considerare l'autorizzazione all'esecuzione dell'opera ed alla relativa riproduzione su supporti, concessa dall'autore, quale causa di estinzione della facoltà, connessa al diritto d'autore, di autorizzarne o impedirne la successiva diffusione, non essendo riscontrabile in tale comportamento alcun atto abdicativo o traslativo di sorta;
- che le norme della legge italiana in materia non contrastano con la direttiva comunitaria 92/100 in quanto gli artt. 6, 7, 8 e 9 di questa non attribuiscono affatto un diritto degli esecutori e dei produttori di supporti che escluda il diritto d'autore, ma si limitano a tutelare le specifiche prestazioni dei primi, lasciando impregiudicata la protezione del secondo sulle opere oggetto di riproduzione ed esecuzione.
Avverso la decisione di secondo grado il NI ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per Cassazione e ne chiede l'annullamento per violazione di legge.
Sostiene e deduce, in particolare, il ricorrente:
a) che ne' la diffusione, ne' la radiodiffusione, ne' l'utilizzazione di un'esecuzione musicale senza specifica autorizzazione, costituirebbero reato;
b) che sarebbe legittima l'utilizzazione, da parte di radio e televisione, di supporti che fissano i fonogrammi delle esecuzioni musicali, quando siano stati realizzati e posti in vendita con il consenso dell'autore o dei di lui aventi causa;
c) che la nozione di "opera" non dovrebbe essere confusa con quella di "esecuzione" di essa e che il fatto ascrittogli sarebbe la radiodiffusione non di opere musicali, ma della loro esecuzione effettuata mediante l'utilizzazione dei supporti in commercio che contengono già la fissazione dei fonogrammi di esecuzioni musicali realizzati e posti in vendita dal produttore con il consenso dell'autore dell'opera;
d) che l'opera musicale sarebbe costituita dalle note sul pentagramma, dallo spartito e, quindi, da una composizione grafica, mentre l'esecuzione - regolata dal contratto di rappresentazione o esecuzione - si manifesterebbe con suoni e voci, sicché la radiodiffusione di brani musicali avrebbe ad oggetto solo l'esecuzione dell'opera, non l'opera stessa;
e) che con la cessione a terzi dell'opera l'autore trasferirebbe ad essi tutti i diritti di successiva, relativa utilizzazione;
f) che il diritto alla radiodiffusione sarebbe un diritto soggettivo perfetto, prevalente sugli interessi degli autori delle opere radiodiffuse;
g) che i certificati della S.I.A.E., i quali dovrebbero provare il credito di essa per i compensi che si pretendono dagli autori delle opere, sarebbero privi di valore in quanto non redatti in base alle scritture contabili, sicché la detta Società non sarebbe legittimata a costituirsi parte civile ed a chiedere alcun risarcimento di danno;
h) che la Corte di merito, nel ritenere sussistente il reato di che trattsi, avrebbe ignorato la direttiva europea 92/100/CEE, le cui norme - in particolare gli artt. da 6 a 9 - sono vincolanti per tutti i Giudici europei, nonché l'art. 177 del Trattato di Roma, trasfuso nell'art. 234 del Trattato di Amsterdam ratificato in Italia con L. 16/6/'98, n. 209, secondo cui in caso di dubbi o contrasti nell'interpretazione delle norme "de quibus" gli atti debbono essere trasmessi alla Corte di Giustizia;
Con memoria presentata il 31/3/'04 il difensore del ricorrente ha insistito nel ricorso e, nel chiederne motivatamente l'accoglimento, ha ribadito le argomentazioni già poste a sostegno di esso, mentre la S.I.A.E., con nota depositata l'1/4/'04, ha chiesto il rigetto del ricorso, perché infondato e la condanna del NI alla rifusione, in proprio favore, delle spese e compensi di questo grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è destituito di fondamento e, come tale, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, a mente dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
Questa Corte Suprema ha ribadito, con decisione a Sezioni Unite penali del 5/7/'00 (ric. Salafrica) alla cui motivazione si rimanda, il principio - già statuito con giurisprudenza costante - secondo cui l'art. 171 co. 1^ lett. b) L. 22/4/'41, n. 633, punisce anche la radiodiffusione delle opere altrui, registrate.
Ciò perché, in tema di tutela dei diritti d'autore, la radiodiffusione è uno dei mezzi oggetto del diritto di diffondere, sicché quando ha ad oggetto un'opera protetta dal diritto d'autore, sia che avvenga in diretta, sia che abbia luogo mediante impiego di dischi o nastri in cui l'opera è registrata, richiede, se effettuata dai locali di un'emittente radiofonica, il consenso dell'autore, in mancanza del quale è illecita e punibile proprio a norma del citato art. 171 co. 1^ lett. b) L. 633/'41 (v. per tutte Cass. sez. 3^, 23/02/'99, Borrelli ed 11/12/'00, De Tisi). Di regola l'autore cede al produttore fonografico il diritto di registrazione su disco o analogo supporto e quello di distribuzione commerciale del supporto stesso, mediante il contratto di edizione fonografica e, per l'esercizio dei suoi diritti patrimoniali, può avvalersi dell'intermediazione della S.I.A.E. iscrivendosi a detta società cui è riservata, in via esclusiva, tale attività a norma delle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia (v. art. 180 L. 633/'41). Il sistema normativo operante nel nostro Paese appare conforme alle convenzioni internazionali stipulate, in materia, dallo Stato italiano ed alle direttive emanate dalla Comunità Europea. Esso è, in particolare, in linea con la Convenzione di Berna, ripetutamente riveduta (da ultimo a Parigi il 14/7/'71) e ratificata con L. 20/6/'78, n. 399, il cui art. 11 bis attribuisce agli autori il diritto esclusivo a radio-diffondere le loro opere ed a comunicare al pubblico, anche mediante altoparlante o mezzo analogo, l'opera radiodiffusa;
riserva alla legislazione dei singoli Stati aderenti il potere di determinare le condizioni per l'esercizio dei detti diritti, facendo comunque salvo il quello dell'autore ad ottenere un equo compenso e precisa che, salvo patto contrario, la autorizzazione a radio-diffondere o a comunicare pubblicamente l'opera rilasciata dall'autore non implica quella di registrare l'opera radiodiffusa. Di analogo tenore e contenuto sono la Convenzione internazionale firmata a Roma il 26/10/'61, ratificata con L. 22/11/'73, n. 866 e quella sottoscritta a Ginevra il 29/10/'71, ratificata con L. 5/5/'76, n. 404. Il contrasto con la Direttiva comunitaria 92/100/CEE, adottata dal Consiglio delle Comunità Europee, ostinatamente denunciato dal difensore del ricorrente, non sussiste. Infatti:
1. a norma dell'art. 6 di essa (diritto di fissazione) gli Stati membri riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro esecuzioni ed agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro emissioni;
2. a norma del successivo art. 7 (diritto di riproduzione) gli Stati membri riconoscono: agli artisti interpreti o esecutori, il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione della fissazione delle loro prestazioni;
ai produttori di fonogrammi il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione degli stessi ed agli organismi di radio-diffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione delle fissazioni delle loro emissioni;
3. ai sensi dell'art. 8 (diritto di radiodiffusione e comunicazione al pubblico) gli Stati membri riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico delle loro prestazioni artistiche, a meno che esse abbiano luogo per trasmissione radiotelevisiva o siano ottenute da una fissazione ed agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la ri-trasmissione via etere delle loro emissioni;
4. a norma dell'art. 9 (diritto di distribuzione) gli Stati membri riconoscono agli artisti, interpreti o esecutori, il diritto esclusivo di distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche, ai produttori di fonogrammi quello di distribuzione di essi ed agli organismi di radio-diffusione il diritto esclusivo di distribuzione delle fissazioni delle loro emissioni. La disciplina di questi diritti, fra loro connessi, è di interpretazione univoca ed, inoltre, l'art. 14 della Direttiva in esame precisa ulteriormente che la protezione dei diritti connessi, accordata, lascia totalmente impregiudicata la protezione del diritto d'autore.
Il D. L.vo 16/11/'94, n. 685, ha dato attuazione in Italia a tale Direttiva, modificando le disposizioni della L. 633/'41 sul diritto d'autore e nessun contrasto o difformità sono ravvisabili nelle modifiche apportate:
- all'art. 17, in cui si è stabilito che il diritto esclusivo di distribuzione spettante all'autore comprende il diritto di mettere l'opera in commercio o in circolazione o, comunque, a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo;
- all'art. 61, che disciplina il diritto d'autore per le opere registrate su apparecchi meccanici, stabilendo che la cessione, da parte dell'autore, del diritto di riproduzione o di quello di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di radiodiffusione;
- all'art. 72, che regola il diritto connesso del produttore fonografico, prevedendo che, salvi i diritti spettanti all'autore, il produttore fonografico ha il diritto esclusivo di riprodurre il disco o l'apparecchio da lui prodotto;
- all'art. 79, che disciplina il diritto - connesso - degli esercenti attività di emissione radiofonica, stabilendo che essi hanno il diritto esclusivo di fissazione, di riproduzione, di ri-trasmissione e di distribuzione al pubblico delle loro emissioni. Tale ultima norma coincide con la protezione accordata agli organismi di radiodiffusione dagli artt. 6, 7, 8 e 9 della Direttiva comunitaria che non attribuisce alle emittenti radiotelevisive un diritto esclusivo a trasmettere l'opera, o la esecuzione di essa, senza il consenso dell'autore, ma conferisce agli esercenti di reti radiotelevisive l'emissione radiotelevisiva stessa - su cui l'esercente ha una facoltà esclusiva di fissazione, riproduzione, etc -, ma non l'opera, il diritto della cui utilizzazione spetta all'autore.
Alla luce delle esposte considerazioni deve essere anche disattesa la richiesta di rimessione degli atti alla Corte Europea di Giustizia, non sussistendo dubbio alcuno ne' sull'interpretazione della normativa comunitaria, ne' sulla confonnità della legislazione italiana al diritto comunitario.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso proposto da IC NI avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia in data 28/5/'03 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione alla S.I.A.E., costituita parte civile, delle spese e compensi di questo grado di giudizio che liquida in complessivi euro 1.598,44 + I.V.A. e C.A., di cui euro 1.575,44 per onorario di difesa. Così deciso in Roma, il 14 Aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2004