Sentenza 6 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2002, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 0 2 LA CORTE 0:1 5-71 REPUBBLICA ITALIANA EL P LIA LA CORTE UPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO RVO O contributi previdenziali Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente- Dott. Francesco AMIRANTE R.G.N. 8869/99 Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO 12003/99 Cron. 4029Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS - Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere- Ud. 16/11/01 ha pronunciato la seguente 469 SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA FABRIZIO, PONTURO DOMENICO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DE ER LILIANA;
- intimata 2001 4441 e sul 2° ricorso n° 12003/99 proposto da: -1- DE ER LILIANA, elettivamente domiciliata in ROMA VLE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato MARCHIO FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVATORE GERARDO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
intimato avverso la sentenza n. 204/99 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 15/02/99 R.G.N. 8030/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato CORRERA;
udito il P.M. in 6 persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
inammissibilità o rigetto dell'incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che con ricorso al Pretore di Brescia, NA De BE, titolare di omonima impresa individuale, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo del 22 marzo 1995, avente ad oggetto il pagamento di una somma all'Inps a titolo di previdenziali parzialmente omessi econtributi accessori relativamente al periodo compreso tra il giugno e il settembre 1994; che l'omissione era dovuta all'illegittima utilizzazione del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali in relazione ad alcuni dipendenti;
che, in sede di accertamento ispettivo, costoro non erano stati considerati apprendisti, con la conseguente impossibilità di applicare il detto beneficio, giacchè il rapporto di apprendistato aveva superato la durata massima prevista nel contratto collettivo di categoria;
che la ricorrente affermava la legittimità del suo operato, stante l'inefficacia del contratto collettivo nei suoi confronti per mancata iscrizione ad alcuna delle associazioni stipulanti e stante, perciò, l'inapplicabilità della clausola limitativa della durata dell'apprendistato, con la 3 conseguente maggior durata stabilita dalla legge 19 gennaio 1955 n. 25 (art. 7); che, costituitosi il contraddittorio, il Pretore accoglieva l'opposizione con decisione del 19 giugno 1998, confermata con sentenza del 15 febbraio 1999 dal Tribunale, il quale escludeva che la De BE avesse aderito, sia pure implicita- mente, al contratto collettivo, non potendosi - in particolare e per quanto qui interessa equiparare ad adesione la corresponsione di retribuzioni non inferiori a quelle previste nello stesso contratto, poiché tale corresponsione era finalizzata solamente alla fruizione del suddetto beneficio contributivo (art. 1 1. 28 novembre 1980 n. 782 e successive proroghe); che contro questa sentenza ricorre per cassazione l'Inps, mentre la De BE resiste con controricorso e propone ricorso incidentale.
Considerato che
i due ricorsi, principale e incidentale, debbono essere riuniti ai sensi dello art. 335 cod. proc. civ.; che con l'unico motivo del ricorso principale l'Inps lamenta la violazione della citata legge n. 782 del 1980 e successive proroghe nonché vizi di motivazione, sostenendo la sottomissione al contratto collettivo di categoria dell'imprenditore che, pur non iscritto ad alcuna delle associazioni vi abbia tacitamente aderito, fra stipulanti, dichiarando di rispettare i trattamenti l'altro retributivi minimi ivi previsti, al fine di beneficiare della fiscalizzazione degli oneri sociali;
che il motivo non è fondato;
n.che infatti, con sentenza 21 luglio 1999 486, le Sezioni unite di questa Corte, componendo un contrasto di giurisprudenza in materia, hanno affermato che la norma ora invocata, dal ricorrente impone, al fine di fruire del detto beneficio, soltanto l'onere di applicazione dei trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di categoria, ma non prevede anche l'applicazione di tutte le altre clausole contrattuali, fra cui quella sulla durata massima dell'apprendistato; che pertanto l'assunzione del detto onere da parte dell'imprenditore non equivale a sua adesione implicita al contratto ed in particolare l'obbligo di osservare quella clausola di durata massima;
che di conseguenza il superamento di tale durata non comporta l'obbligo di retribuire gli apprendisti come operai comuni e di pagare all'Inps 5 la relativa contribuzione;
che da questa giurisprudenza non è ora motivo onde il ricorso principale va discostarsi, di rigettato;
che con l'unico motivo la ricorrente inci- dentale lamenta la compensazione, da parte del Tribunale, delle "spese di lite" ossia, a suo credere, delle spese del giudizio di primo grado, oltrechè d'appello; che il motivo è inammissibile per difetto del suo stesso presupposto, chiaro essendo che il Tribunale, nel confermare la sentenza pretorile e nel compensare le spese di lite, ha inteso spese della lite di secondo riferirsi alle sole espressamente anche dalla grado, come risulta motivazione;
che le spese di questa fase di legittimità possono essere compensate, considerato che quando 1'Inps propose il ricorso per cassazione il suddetto contrasto di giurisprudenza non era stato ancora composto.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile l'incidentale; compensa le spese. Così deciso in Roma il 16 novembre 2001 e il Presidente: II Cons. estensore: Teduric Railly IL CANCELLIERE Depositata in Cancelleria 6 FEB.2002 Oggi, IL CANCELLIERE CurreSiewelle ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 7