Sentenza 2 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/03/2001, n. 3046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3046 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
03 04 6 / 0 1 REPUBBI IN NOME DE ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Liquidazione quit SEZIONE PRIMA CIVILE soup uscent! Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfredo ROCCHI Presidente R.G.N. 17463/99 Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere 18728/99 6355 Dott. Ugo VITRONE - Consigliere Cron. Rep. 990 - Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI Ud. 28/11/00 ha pronunciato la seguente 610 S ENTENZA LIRE 3000 sul ricorso proposto da: CANCELLERIA APREDA GIUSEPPE, APREDA LUIGI, elettivamente 11, domiciliati in ROMA VIA F. SAVASTANO presso CG069001 l'avvocato CARLO SANVITALE, che li rappresenta e CG069002 difende unitamente all'avvocato ALFONSO MANDARA, し CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE giusta mandato a margine del ricorso;
UFFICIO COPIE Richiesta 24OREO - ricorrenti dal Sig. per diritti L.600R contro 11_2 MAN, 200 BE NC, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE VIA ROCCA PORENA 34, presso l'avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO BOURSIER NIUTTA, giusta mandato a 2000 2237 margine del controricorso;
-1- controricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia legale dal Sig.BOURDIER MUTTA MARESCA LUIGI, POLLIO SALVATORE, APREDA LUIGI;
18000 +6 intimati per diritti ✓ 2.5/MAG 2001- AL CANCELLIERE e sul 2° ricorso n° 18728/99 proposto da: MARESCA LUIGI, POLLIO SALVATORE, APREDA LUIGI, LIRE 3000 CANCELLERIA elettivamente domiciliati in ROMA VIA F. S. NITTI 11, presso lo studio MILITERNI GAGLIARDI, rappresentati e difesi dall'avvocato INNOCENZO MILITERNI, giusta CG508284 procura a margine del controricorso e ricorso CG508276 incidentale;
CG508277 controricorrenti e ricorrenti incidentali CG508278
contro
BE NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROCCA PORENA 34, presso l'avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO BOURSIER NIUTTA, giusta mandato a LIRE 3000 CANCELLERIA margine del controricorso;
controricorrente
contro
CG508283 APREDA LUIGI, APREDA GIUSEPPE;
CG508285 福 intimati CG508273 - LIRE 3000 avverso la sentenza n. 184/99 della Corte d'Appello di CANCELLERIA SALERNO, depositata il 24/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica CG508280 -2- udienza del 28/11/2000 dal Consigliere Dott. Mario LIRE 3000 CANCELLERIA Rosario MORELLI;
udito per i ricorrenti, l'Avvocato Sanvitale che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il CG508281 rigetto del ricorso incidentale;
LIRE 3000 CANCELLERIA incidentali, udito per i resistenti e ricorrenti Militerni, che ha chiesto l'accoglimento 1'Avvocato del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso CG508282 principale;
udito per il resistente, LO, l'Avvocato Boursier Niutta, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del proprio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso R.G. n. 17463/99; rigetto del ricorso R.G. n. 18728/99. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 15.2.1980, NC LO, socio uscente della S.n.c. IMEC e della S.a.s. IMEC DUE, convenne dinanzi al Tribunale di Napoli i soci superstiti US DA, GI DA (nato nel 1933), GI DA (nato nel 1939), GI RE IO, chiedendone la condanna ale SA pagamento in solido del controvalore delle proprie quote di partecipazione nell'ammontare complessivo determinato dalla risoluzione dell'arbitrato irrituale intervenuto tra le parti. Il Tribunale accolse, per quanto di ragione, la confermata dalla Cortedomanda, con sentenza d'Appello, che condannò, inoltre, i convenuti al risarcimento dei danni da svalutazione monetaria, senza, peraltro, pronunciarsi sull'eccezione di compensazione sollevata dagli appellati in riferimento ai crediti delle società nei confronti del LO. Accolto sul punto (con la sentenza n. 6674/1987) il ricorso per cassazione proposto dai convenuti e rinviata la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli, quest'ultima, con sentenza del 4 ottobre 1991, riteneva inammissibile l'eccezione di compensazione, osservando che "il 440 riguarda i rapporti tra debito del LO (1) le due società, rimaste estranee l'attore e all'arbitrato e al successivo giudizio, mentre i crediti del LO, derivanti dall'arbitrato, riguardano soltanto alcuni soci. Attesa, quindi, la diversa natura dei rapporti e l'estraneità delle due società all'arbitrato, non può farsi luogo alla compensazione dei crediti richiesta dai convenuti". Proposto nuovo ricorso avverso detta statuizione, questa Corte, con la sentenza 11956/93, riteneva opponibile la compensazione, per avere gli appellati assunto anche la veste di "accollanti e, quindi, di condebitori in solido con le società accollate", e rinviava alla Corte d'Appello di Salerno per esaminare la fondatezza dell'eccezione stessa. Nel nuovo giudizio di rinvio, la Corte territoriale confermava, per altro, la statuizione di rigetto già emessa sul punto per ritenuta carenza di prova della sussistenza del credito opposto in compensazione. Contro quest'ultima sentenza depositata il 24 maggio 1999 hanno proposto separati ricorsi GI RE, SA IO e GI DA (nato nel 1939) (ric. n. 18728/99) e US e GI (nato nel 1933) DA (ric. n. 17463/99), affidati, 5 rispettivamente, a quattro e tre mezzi di cassazione. In entrambi i giudizi si è costituito il LO, con altrettanti controricorsi. Sia i ricorrenti RE-IO-DA che il resistente LO hanno anche depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE 1 I due ricorsi, proposti contro la medesima sentenza, vanno conseguenzialmente, e preventivamente, riuniti, ai sensi dell'art. 335 proc. civ. cod. 2 Con i tre motivi della loro impugnazione US e GI DA criticano la Corte di rinvio, rispettivamente, per avere: I) deciso "ultra petita", in violazione dell'art. 112 c.p.c., con il ricercare la prova del credito eccepito in compensazione (la cui esistenza non sarebbe stata contestata dal LO) mentre "ciò che le era stato demandato con la [seconda] sentenza di cassazione era unicamente il riesame della questione giuridica di opponibilità della compensazione"; II) omesso di motivare in ordine alla documentazione esibita per profili relativi alla prova (che ne conseguiva) in ordine all'an e al 6 quantum dell'esposizione debitoria del LO;
III) contraddittoriamente motivato la denegata ammissione della richiesta consulenza tecnica, muovendo dall'erroneo presupposto che non esistesse un principio di prova dei debiti del LO. 3 L'impugnazione RE-IO-DA si compone a sua volta di quattro motivi, dei quali il primo (formalmente sdoppiato), il secondo ed il sono sostanzialmente coincidenti ai terzo corrispondenti motivi del ricorso che precede [con l'ulteriore formale denuncia, per altro, nel primo mezzo del ricorso in esame, della violazione dei limiti del giudizio di rinvio e del giudicato interno che si assume formatosi sul "fatto compensazione"]: mentre il quarto motivo introduce una residua censura di violazione dell'art. 232 motivazione, in ordine alla c.p.c. e vizi di mancata ammissione del deferito interrogatorio formale. 3 Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dal LO in relazione al [solo] ricorso (n. 17463/99] di G. e L. DA, per omessa esposizione dei fatti di causa, in violazione dell'art. 366 n. 3 c.p.c. sommaria, da detta In quanto l'esposizione 7 norma richiesta "a pena d'inammissibilità" può anche essere priva di autonomia nel contesto del ricorso, e non essere cioè contenuta in una apposita premessa e far corpo, invece, con lo svolgimento dei motivi della decisione, quando ciò come nella specie comunque consenta una diretta ed immediata innegabilmente consente - conoscenza della controversia. 4 Nel merito, i due ricorsi che, per la о complementarietà dei rilevata sovrapposizione possono congiuntamente rispettivi motivi, sono entrambi infondati. esaminarsi sussiste in primo luogo, infatti, la 4/1 Non dell'art. 112 c.p.c. dei limiti del violazione giudizio di rinvio e della preclusione nascente da un preteso giudicato interno, di cui al motivo di apertura di entrambi i ricorsi. In tesi dei ricorrenti, а seguito della intervenuta cassazione della prima sentenza della sul punto in cui questa avevaCorte di Salerno escluso l'opponibilità della compensazione da essi fatta valere nei confronti del LO - si sarebbe appunto formato un "giudicato interno sul fatto compensazione", rimanendo così "tenuto il giudice del rinvio unicamente alla formale sostituzione 8 della sentenza cassata ed alla emanazione delle statuizioni correlative". Con la conseguenza che l'avere invece, quel giudice rimesso in discussione l'an e il quantum del credito opposto in e le compensazione integrerebbe l'ultrapetizione altre violazioni denunziate. Ma vero è viceversa che - avendo la sentenza di ilrinvio esaminato, ed affermativamente risolto, solo problema preliminare della ammissibilità di quella compensazione senza assolutamente delibarne (come è naturale in sede di legittimità), la appunto tale secondafondatezza nel merito disamina risultava demandata alla designata Corte di rinvio: che correttamente, quindi, vi ha provveduto. Né sostenibile, in contrario, che l'ultrapetizione possa (come in ricorso si adombra) configurarsi rispetto alle conclusioni formulate dal LO nel suo atto di riassunzione del giudizio di appello: nelle quali la verifica che l'istante richiedeva alla Corte adita riguardava ben vero la "ammissibilità della compensazione", ma non già in astratto (questione, questa, già risolta dalla sentenza di cassazione), bensì in concreto, contestuale specifico riferimento "alle prove, alla 9 decadenza e/o prescrizione". 4/2 Neppure poi si ravvisano i vizi di motivazione dedotti nel secondo mezzo dei ricorsi in esame sul punto decisivo della esclusa sussistenza di prova dei crediti eccepiti in compensazione. Immune da alcun vizio logico о giuridico infatti l'iter argomentativo che ha condotto i giudici a quibus a ritenere che la dimostrazione di detti crediti non potesse essere ricavata come si - pretendeva da uno stralcio della dichiarazione del LO. La quale andava viceversa esaminata nella sua globale portata, da cui non si rilevava alcuna ammissione di debito da parte di costui. Il che, conclusivamente, si risolve in un apprezzamento di fatto del significato di materiali istruttori, compiuto dal giudice del merito nell'ambito della sua discrezionalità di giudizio, e come tale sottratto ad ulteriore sindacato in questa sede di legittimità. 4/3 Non maggior consistenza ha la successiva doglianza (3° mezzo dei due ricorsi) che si rivolge al denegato accoglimento della richiesta di consulenza tecnica: che la Corte di rinvio ha, invero, correttamente disatteso proprio in ragione 10 della rilevata carenza di prova dei crediti dedotti in compensazione e della conseguente inesistenza di materia che potesse formare oggetto di accertamento tecnico. 4/4 Inammissibile, per la sua genericità e per difetto comunque del necessario requisito di 60000 autosufficienza del mezzo impugnatorio, è, infine, 310000 pure la residua censura, formulata dai ricorrenti RE ed altri, non specificandosi, in essa, su quali fatti avrebbe dovuto rendersi l'interrogatorio formale del cui mancato deferimento essi si dolgono. 5 I due ricorsi vanno, pertanto, integralmente respinti. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite, che liquida in £. 210.000 oltre £. 10.000.000 per onorario. In Roma, il 28 novembre 2000. Anffe def Il Relatore Deposi to L Geria 101 CANCELLIERE Andrea Barchi oggi, CATORE CANCELLERIA